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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08237/2026

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha confermato il sequestro conservativo imposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su beni riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 48 e 479 cod. pen., a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, come richiesto dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale provvedimento, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandone le doglianze a un solo motivo, con il quale, sotto il profilo della violazione dell’art.316 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, hanno dedotto: -in primo luogo, che, anche disattendendo le direttive interpretative impartite dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare specificamente il "periculum in mora" in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sicché la motivazione rassegnata sul punto, in quanto esauritasi nella presa d’atto che lo [OSCURATO:PERSONA] risultava essere coniuge della [OSCURATO:PERSONA] e che i due operavano congiuntamente o sinergicamente sul piano economico, doveva considerarsi soltanto apparente; -in secondo luogo, che, considerata l’autonomia patrimoniale e giuridica perfetta della “SG Marine” S.r.l.s., non sarebbe dato comprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito per affermare che la situazione debitoria della predetta società di capitali fosse tale da rappresentare un indice dell’incapienza del patrimonio personale degli imputati rispetto alla potenziale pretesa creditoria delle parti civili; e ciò, anche a volere considerare la situazione di forte indebitamento verso l’Erario della società di persone “SG Locat” S.n.c., socio unico di “SG Marine” S.r.l., della quale erano contitolari in maniera paritetica i coniugi Squaldini-[OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta dell’ 8 dicembre 2025, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, per essere questi affidati a censure riconducibili al vizio di motivazione e non al vizio di violazione di legge, il solo che può essere agitato nel giudizio di legittimità in materia di misure cautelari reali.

4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 30 dicembre 2025, ha aderito alle conclusioni del Procuratore generale, evidenziando: l’incapienza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (per assenza di beni e per esposizioni erariali); l’accertamento giudiziale della simulazione della cessione del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (come da sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 250 del 2025) e, quindi, il tentativo di dispersione dell’unico cespite aggredibile mediante fittiziainterposizione soggettiva (essendo stato lo stesso ceduto alla “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. di cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico); l’esistenza di pregresse condotte fraudolente oggetto di procedimenti penali pendenti. [OSCURATO:PERSONA] L’ordinanza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen. ), nella cui nozione devono ricomprendersi, secondo l’insegnamento impartito dal diritto vivente, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01).

2. L’adozione del sequestro conservativo ex art. 316, comma 2, cod. proc. pen. esige, poi, l’accertamento del fumus boni iuris, inteso alla stregua della fondatezza della pretesa risarcitoria (Sez. 3, n. 22727 del 11/05/2005, Libiati, Rv. 232305 –01), nonché del periculum in mora, che ricorre tutte le volte in cui possa fondatamente prevedersi, in base a concreti elementi inerenti all'entità del credito ed ai beni oggetto del sequestro, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio del debitore e con l'atteggiamento da questi concretamente assunto, che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 2, n. 6216 del 13/11/1997, dep. 1998, Airaldi, Rv. 209599 -01).

Pertanto, come stabilito dal diritto vivente, per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (Sez.

U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118 - 01).

Ciò sta a signif icare che il ‘ periculum’ si specifica in due evenienze alternative: ossia, la mancanza delle garanzie (nel senso dell’attuale insufficienza del patrimonio dell’imputato a soddisfare l’obbligazione risarcitoria) ovvero la loro dispersione (tramite condotte idonee a determinare il depauperamento di un patrimonio allo stato capiente), di modo che la ricorrenza anche di uno solo dei due presupposti è sufficiente a giustificare la misura.

3. La giurisprudenza di legittimità ha, infine, affermato che, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido dell’obbligazione risarcitoria, spettando al creditore la libera scelta del condebitore contro cui agire, il "periculum in mora" va valutato esclusivamente in relazione ai singoli soggetti contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni degli altri condebitori solidali (Sez. 5, n. 23603 del 03/04/2024, Cicognani, Rv. 286564 - 01).

Ha spiegato, in proposito, la Corte che «poiché viene in considerazione il rapporto diretto creditore/debitore, sul quale è caduta la scelta del primo, il periculum in mora va valutato solo ed esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui il creditore/parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni complessivamente intesi di tutti i condebitori in solido (nel caso in esame, coimputato e responsabile civile)» (Sez. 5, n. 14637 del 23/01/2018, Russo, Rv. 272850 –01, in motivazione).

4. Fatta applicazione di tali principi, le censure formulate nell’interesse dei ricorrenti colgono nel segno solo con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le stesse sono generiche.

Con riferimento al presupposto della mancanza attuale di garanzie del credito risarcitorio, non risulta articolata nessuna specifica censura calibrata sul profilo individuale della [OSCURATO:PERSONA].Ne viene che, considerato il carattere alternativo dei presupposti del ‘periculum in mora’ e non essendo stata contestatadalla ricorrente la dispersione delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni risarcitorie, da lei posta in esseretramite la cessione - rivelatasi simulata - alla “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. (di cui era amministratrice unica) del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (costituente l’unico cespite aggredibile), il sequestro conservativo disposto nei suoi confronti risulta essere stato legittimamente adottato.

Tanto comporta l’inammissibilità del ricorso.

4.2. Sono, invece, fondate le doglianze di [OSCURATO:PERSONA].

Essendo configurabile nei suoi confronti il solo presupposto della mancanza delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni risarcitorie, la motivazione rassegnata al riguardo nell’ordinanza impugnata risulta apparente.

Pur a volere ritenere che egli fosse gravemente esposto verso l’Erario tramite la società di persone “SG Locat” S.n.c. (proprietaria unica delle quote della “SG Marine” S.r.l.s.), di cui era titolare con la coniuge [OSCURATO:PERSONA] e che con costei «avesse operato congiuntamente o sinergicamente sul piano economico», ciò non significa che egli non avesse disponibilità di altri beni mobili o immobili sui quali le parti civili creditrici avrebbero potuto far valere le loro obbligazioni risarcitorie.

Il riscontrato vuoto argomentativo, ricadendo su un tema decisivo ai fini dell’accertamento del periculum in mora, è tale da integrare la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e da imporre l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] affinché il giudice di rinvio elimini la lacuna rilevata.

5. L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullat a nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di P ordenone in diversa composizione.

D ichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha confermato il sequestro conservativo imposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su beni riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 48 e 479 cod. pen., a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, come richiesto dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandone le doglianze a un solo motivo, con il quale, sotto il profilo della violazione dell’art.316 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, hanno dedotto: -in primo luogo, che, anche disattendendo le direttive interpretative impartite dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare specificamente il "periculum in mora" in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sicché la motivazione rassegnata sul punto, in quanto esauritasi nella presa d’atto che lo [OSCURATO:PERSONA] risultava essere coniuge della [OSCURATO:PERSONA] e che i due operavano congiuntamente o sinergicamente sul piano economico, doveva considerarsi soltanto apparente; -in secondo luogo, che, considerata l’autonomia patrimoniale e giuridica perfetta della “SG Marine” S.r.l.s., non sarebbe dato comprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito per affermare che la situazione debitoria della predetta società di capitali fosse tale da rappresentare un indice dell’incapienza del patrimonio personale degli imputati rispetto alla potenziale pretesa creditoria delle parti civili; e ciò, anche a volere considerare la situazione di forte indebitamento verso l’Erario della società di persone “SG Locat” S.n.c., socio unico di “SG Marine” S.r.l., della quale erano contitolari in maniera paritetica i coniugi Squaldini-[OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta dell’ 8 dicembre 2025, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, per essere questi affidati a censure riconducibili al vizio di motivazione e non al vizio di violazione di legge, il solo che può essere agitato nel giudizio di legittimità in materia di misure cautelari reali. 4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 30 dicembre 2025, ha aderito alle conclusioni del Procuratore generale, evidenziando: l’incapienza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (per assenza di beni e per esposizioni erariali); l’accertamento giudiziale della simulazione della cessione del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (come da sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 250 del 2025) e, quindi, il tentativo di dispersione dell’unico cespite aggredibile mediante fittiziainterposizione soggettiva (essendo stato lo stesso ceduto alla “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. di cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico); l’esistenza di pregresse condotte fraudolente oggetto di procedimenti penali pendenti. [OSCURATO:PERSONA] L’ordinanza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen. ), nella cui nozione devono ricomprendersi, secondo l’insegnamento impartito dal diritto vivente, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). 2. L’adozione del sequestro conservativo ex art. 316, comma 2, cod. proc. pen. esige, poi, l’accertamento del fumus boni iuris, inteso alla stregua della fondatezza della pretesa risarcitoria (Sez. 3, n. 22727 del 11/05/2005, Libiati, Rv. 232305 –01), nonché del periculum in mora, che ricorre tutte le volte in cui possa fondatamente prevedersi, in base a concreti elementi inerenti all'entità del credito ed ai beni oggetto del sequestro, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio del debitore e con l'atteggiamento da questi concretamente assunto, che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 2, n. 6216 del 13/11/1997, dep. 1998, Airaldi, Rv. 209599 -01). Pertanto, come stabilito dal diritto vivente, per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118 - 01). Ciò sta a signif icare che il ‘ periculum’ si specifica in due evenienze alternative: ossia, la mancanza delle garanzie (nel senso dell’attuale insufficienza del patrimonio dell’imputato a soddisfare l’obbligazione risarcitoria) ovvero la loro dispersione (tramite condotte idonee a determinare il depauperamento di un patrimonio allo stato capiente), di modo che la ricorrenza anche di uno solo dei due presupposti è sufficiente a giustificare la misura. 3. La giurisprudenza di legittimità ha, infine, affermato che, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido dell’obbligazione risarcitoria, spettando al creditore la libera scelta del condebitore contro cui agire, il "periculum in mora" va valutato esclusivamente in relazione ai singoli soggetti contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni degli altri condebitori solidali (Sez. 5, n. 23603 del 03/04/2024, Cicognani, Rv. 286564 - 01). Ha spiegato, in proposito, la Corte che «poiché viene in considerazione il rapporto diretto creditore/debitore, sul quale è caduta la scelta del primo, il periculum in mora va valutato solo ed esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui il creditore/parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni complessivamente intesi di tutti i condebitori in solido (nel caso in esame, coimputato e responsabile civile)» (Sez. 5, n. 14637 del 23/01/2018, Russo, Rv. 272850 –01, in motivazione). 4. Fatta applicazione di tali principi, le censure formulate nell’interesse dei ricorrenti colgono nel segno solo con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le stesse sono generiche. Con riferimento al presupposto della mancanza attuale di garanzie del credito risarcitorio, non risulta articolata nessuna specifica censura calibrata sul profilo individuale della [OSCURATO:PERSONA].Ne viene che, considerato il carattere alternativo dei presupposti del ‘periculum in mora’ e non essendo stata contestatadalla ricorrente la dispersione delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni risarcitorie, da lei posta in esseretramite la cessione - rivelatasi simulata - alla “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. (di cui era amministratrice unica) del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (costituente l’unico cespite aggredibile), il sequestro conservativo disposto nei suoi confronti risulta essere stato legittimamente adottato. Tanto comporta l’inammissibilità del ricorso. 4.2. Sono, invece, fondate le doglianze di [OSCURATO:PERSONA]. Essendo configurabile nei suoi confronti il solo presupposto della mancanza delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni risarcitorie, la motivazione rassegnata al riguardo nell’ordinanza impugnata risulta apparente. Pur a volere ritenere che egli fosse gravemente esposto verso l’Erario tramite la società di persone “SG Locat” S.n.c. (proprietaria unica delle quote della “SG Marine” S.r.l.s.), di cui era titolare con la coniuge [OSCURATO:PERSONA] e che con costei «avesse operato congiuntamente o sinergicamente sul piano economico», ciò non significa che egli non avesse disponibilità di altri beni mobili o immobili sui quali le parti civili creditrici avrebbero potuto far valere le loro obbligazioni risarcitorie. Il riscontrato vuoto argomentativo, ricadendo su un tema decisivo ai fini dell’accertamento del periculum in mora, è tale da integrare la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e da imporre l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] affinché il giudice di rinvio elimini la lacuna rilevata. 5. L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullat a nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di P ordenone in diversa composizione. D ichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somm
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