CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2026
Cassazione n. 22694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Perazzolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1828/2023depositata il 14/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 1/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6907/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 22694/2026Data pubblicazione 05/07/2026Con sentenza in data 14.9.2023 la Corte d’Appello di Venezia rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Padova e con la quale [OSCURATO:PERSONA] Perazzolo erano state condannate a risarcire all’attrice lasola somma di euro 500 quale danno corrispondente ai costi, determinatiin via equitativa, per lo sgombero di un immobile acquistato dalla società.Nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva dedotto di averacquistato in data 21.6.2017, tramite aggiudicazione e conseguentedecreto di trasferimento all’esito di procedura esecutiva, un palazzoquattrocentesco in Padova che era rimasto occupato dalle convenute sinoal 26.2.2018 ed ove vi erano anche ad una pluralità di beni mobili diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta invece esclusa dal tribunale laproprietà in capo ad essa) definitivamente sgomberati dalla PegasoCostruzioni in data 6.6.2018 sostenendone le relative spese indicate ineuro 900. La società aveva dunque richiesto il rimborso dell’intero importopagato nonché il risarcimento del danno per la ritardata consegnadell’immobile.Impugnando la sentenza del giudice di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] lamentato, per quanto di interesse in questa sede, l’omessoriconoscimento e quantificazione del danno da occupazione senza titoloarrecato dalle convenute alla società acquirente e l’esiguità del rimborsoritenuto adeguato allo sgombero dei beni.Le appellate avevano contestato le avverse domande insistendo nel rigettodell’appello.La corte territoriale, ritenuto che la società appellante non avesse fornitoadeguata prova del danno lamentato per il ritardo nella restituzionedell’immobile nonché della integralità degli esborsi richiesti per losgombero, confermava la sentenza impugnata.Numero registro generale 6907/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 22694/2026Data pubblicazione 05/07/2026Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorsoarticolato in due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - in riferimentoall'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3.».Deduce che il giudice di merito ha determinato in via equitativa l’importodovuto per lo sgombero dei beni esistenti nell’immobile nonostante fossestata tempestivamente prodotta in atti la fattura dei costi sostenuti daessa società e nonostante tale documento ed il relativo importo nonfossero stati contestati dalla controparte.Il motivo è infondato.La ricorrente premette che non vi era stata contestazione in ordine agliimporti ed alla idoneità probatoria della fattura allegata in atti.Tuttavia, l’assunto contrasta con quanto risulta dalla comparsa dicostituzione e risposta nel giudizio di primo grado (pag.6) e nellasuccessiva comparsa conclusionale ove le convenute avevano rilevato chei beni rimasti nell’immobile avevano valore irrisorio ed avevano altresìcontestato ogni danno patrimoniale asseritamente subito dall’attrice, comeè stato anche ritenuto dal giudice di prime cure e successivamente daquello del gravame, il quale ultimo ha evidenziato che “non vi è alcunaspecifica argomentazione degli appellanti relativa alla contestazione,effettuata dal giudice di primo grado, in ordine alla genericità didescrizione della fattura ed all'assenza di prova documentale oNumero registro generale 6907/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 22694/2026Data pubblicazione 05/07/2026testimoniale della quantità (che si può presumere assai esigua vistol'importo ridottissimo della fattura) di materiale da eliminare” .Nessuna violazione dunque del disposto di cui agli artt.115 e 116 c.p.c. èravvisabile nel caso di specie, poiché il giudice di merito ha consideratoche vi era la contestazione di ogni danno patrimoniale lamentatodall’attrice e, in particolare, della riferibilità degli importi esposti in fatturaai lavori effettivamente necessari per lo sgombero dei beni concretamenteresiduati in loco ed ha, pertanto, ritenuto che tale riferibilità dovesseessere dimostrata dalla società acquirente e che il documento prodottonon fosse sufficiente a dimostrare che le somme ivi indicate e richiesteriguardassero i predetti lavori di sgombero.In tal modo, dunque, il giudice del gravame ha equitativamentedeterminato il danno secondo un parametro adeguato alla lucedell’importo indicato nella stessa fattura, avuto presente che alcuni arredi-seppur di modesto valore- incontestatamente residuavano nel palazzo eche, tuttavia, la congruità dell’importo esposto non era stato dimostrata.Ed allora, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito algiudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibiledi sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisionedia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processologico e valutativo seguito (Cass. 13485/2024, Cass. n.24070/2017, Cass.n.5090/2016), processo logico non specificatamente contestato in questasede.D’altra parte, per dedurre la violazione dell’art.115 c.p.c. occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati- nella specie per quanto sopra non sussistenti- e la possibilità di ricorrereNumero registro generale 6907/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 22694/2026Data pubblicazione 05/07/2026al notorio, mentre la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore,oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invecedichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento;invece, ove si deduca, come nel caso in esame, che il giudice hasolamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, lacensura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizimotivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e8054 del 2014, Cass. S.U. n. 20867/2020).Con il secondo motivo la ricorrente rileva la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697 c.c. - in riferimentoall'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3.».Deduce che la corte territoriale non ha ritenuto sufficiente che la partedel fatto e l’esistenza del danno (i.e. la volontà di mettere a fruttol’immobile) e l’esatta descrizione del progetto imprenditoriale–illegittimamente sospeso dall’occupazione abusiva- di cui faceva partel’immobile occupato ai fini della determinazione del danno, cosìcontrastando il principio di diritto di cui a Cass. S.U. n.33645/22.Il motivo è infondato.In punto risarcimento del danno questa Corte, con le sentenze S.U. nn.33645 e 33659/2022 ha affermato che Quando l’azione lesiva attinge ..il contenuto del diritto di proprietà (“il diritto di godere e disporre dellecose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo in rilievo èNumero registro generale 6907/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 22694/2026Data pubblicazione 05/07/2026la violazione dell’ordine giuridico. L’ordinamento appresta lo strumento diripristino dell’ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazionedel diritto leso.…. La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenzadi un danno risarcibile, l’azione lesiva del contenuto del diritto di proprietàsia valutabile non solo come violazione dell’ordine formale, ma anchecome evento di danno. In quest’ultimo caso il nesso di causalità materialesi stabilisce fra l’occupazione senza titolo dell’immobile e direttamente lalesione del diritto di proprietà, senza passare per l’intermediazione delpregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L’evento didanno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pienoed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dallaspecifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persaquale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionatadall’occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose inmodo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce cosìfra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento didanno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità digodimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo,quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile dirisarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso sirende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teorianormativa del danno, per l’altro si riconduce la violazione giuridica a unaspecifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale…. .La Corte prosegue chiarendo che “Nella comune fattispecie di occupazioneabusiva d’immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l’allegazionedella concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andatapersa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica delcontenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che afondamento dell’imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanzache fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso,Numero registro generale 6907/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 22694/2026Data pubblicazione 05/07/2026ma l’inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul pianoastratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene dellavita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Allareintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione dinon uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”; la Corte hapertanto affermato il seguente principio di diritto “nel caso di occupazionesenza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo deldiritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è laconcreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indirettomediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che èandata perduta”.Ed allora, nella specie, deve rilevarsi che parte ricorrente ha allegato qualeproprio danno, per quanto dedotto in questa sede, solo quello relativo alpotenziale sfruttamento economico dell’immobile derivante o daun’eventuale vendita o dall’attuazione del suo progetto imprenditoriale cheha assunto essere stato ritardato dall’occupazione protratta da parte dellecontroricorrenti.Pertanto, l’allegazione non ha riguardato il godimento diretto del bene daparte propria o da parte di terzo dietro corrispettivo, ma un dannoeconomico differente ovvero quello relativo alla impossibilità di provvedereallo sfruttamento economico del bene e quello relativo alla tardivarealizzazione di un progetto imprenditoriale.Si rileva altresì che “L’allegazione che l’attore faccia della concretapossibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestatadal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto hal’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il dirittodi godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, madeve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificitàprevisto dall’art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di unaNumero registro generale 6907/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 22694/2026Data pubblicazione 05/07/2026specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specificogodimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anchemediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art.115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.”Nella specie, parte controricorrente ha certamente contestatol’allegazione.La verificazione di quest’ultimo danno è stata, allora, esclusa dal giudice dimerito con valutazione insindacabile in questa sede ed il relativo esamenon può pertanto essere sottoposto nuovamente a questa Corte.In particolare, la corte territoriale ha chiarito che non è provato ed èinverosimile che solo lo sgombero successivo di residui senza pregio,precluso qualsivoglia attività di sfruttamento del bene. È contrario adevidenza pensare che un immobile quattrocentesco, abitato da epocarisalente al secolo scorso dalla Perazzolo, non abbisognasse di attività diammodernamento o comunque, e quantomeno, di radicale pulizia e diadeguamento impiantistico prima di qualsiasi diretto utilizzo (cfr doc 7primo grado CTU in sede di esecuzione risalente al 2012). Lo sgombero discarso materiale di risulta avvenuto solo quattro mesi dopo l’immissione inpossesso non rientra, ai fini del danno, nel periodo imputabile a colpadelle appellate e comunque anche se così dovesse essere non vi sarebbeprova che nel periodo indicato Pegaso avrebbe potuto procedere ad unutilizzo del bene di cui era proprietaria o di averne comunque persol’occasione .La corte territoriale, con riferimento ad una adombrata possibile locazionedell’immobile, precisa altresì che Nel caso di specie non vi è dubbio chel'acquirente [OSCURATO:PERSONA] era interessato allo sfruttamentoeconomico dell'immobile storico, ma è anche altrettanto vero che, comeaffermato dal giudice di primo grado, l'allegazione circa la volontà diNumero registro generale 6907/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 22694/2026Data pubblicazione 05/07/2026mettere a reddito l'immobile appare del tutto generica; la stessaalternativa tra vendita e locazione nonché tra utilizzo dell'immobileunitariamente o previo frazionamento rende difficile stimare l'ipoteticodanno. Non è stato dedotto quale sia ad oggi, dopo aver ottenutol'immobile libero, il suo concreto utilizzo a riprova di quale sarebbe statal'utilità ritraibile dallo stesso una volta acquisita la disponibilità…. In effettiproprio dai documenti prodotti.. risulta una profonda opera diristrutturazione e frazionamento finalizzata quindi esclusivamente acessioni. Si conferma dunque l'irrilevanza di una proposta locativa che erain realtà fin dal primo momento, fuori dalle intenzioni degli appellanti ecomunque come già detto irrealizzabile, non già per la consegna ritardata,ma per la pratica inattuabilità di utilizzo immediato locativo dell'interovetusto immobile, assoggettato oltretutto a vari vincoli .La corte territoriale ha dunque fatto buon governo dei principi espressidalla giurisprudenza di questa Corte ed invocati dalla stessa ricorrente.Il ricorso deve dunque essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo seguonola soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre ad euro 200,00per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 6907/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 22694/2026Data pubblicazione 05/07/2026a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 1.7.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]