CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 46717/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in data 6/4/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; uditi, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 8/6/2020, in relazione ai delitti previsti dagli artt. 416-bis cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, entrambi commessi fino al 20/2/2018. In precedenza egli era stato sottoposto ad analoga misura con ordinanza in data 11/9/2019 della stessa Autorità giudiziaria, emessa in relazione ai delitti previsti dagli artt. 512-bis e 513-bis cod. pen., entrambi aggravati ai sensi \Y` dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per essersi egli avvalso del cd. metodo mafioso e per avere agito al fine di agevolare l'associazione [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il suo difensore ne ha chiesto la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di fase, deducendo l'applicabilità della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (c.d. contestazione a catena), sul presupposto che: i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero stati commessi anteriormente all'emissione del primo provvedimento, i cui fatti costituirebbero delitti-scopo del reato associativo oggetto della seconda ordinanza, atteso che il trasferimento fraudolento di valori e l'illecita concorrenza sarebbero stati posti in essere al fine di alimentare la cassa della famiglia mafiosa, sussistendo un rapporto di connessione qualificata fra i fatti oggetto dei due provvedimenti; al momento dell'emissione della prima ordinanza, sarebbero stati già desumibili dagli atti gli elementi di fatto rilevanti ai fini della emissione del secondo provvedimento. 1.3. Con ordinanza in data 26/2/2021, il Giudice delle indagini preliminari ha rigettato l'istanza, rilevando che, alla data di emissione del primo provvedimento, non erano ancora emersi elementi per contestare a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione all'associazione [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno per ritenere che egli rivestisse un ruolo di vertice all'interno del sodalizio mafioso. 1.4. Avverso tale 'provvedimento ha proposto appello la difesa dell'indagato, che ha osservato come i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti disponibili al tempo dell'emissione della prima, posto che la richiesta di applicazione della misura cautelare per la fattispecie associativa (oggetto della seconda ordinanza) era stata presentata in data 19/6/2019 e che, quindi, essa era precedente, di quasi tre mesi, rispetto all'adozione del primo provvedimento. 1.5. Con ordinanza in data 6/4/2021, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere l'inefficacia della misura ex artt. 297, comma 3, cod. proc. pen. e 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. In proposito, il Collegio ha premesso che: i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, oggetto della seconda ordinanza, erano stati commessi fino al 20/2/2018 e, dunque, anteriormente all'emissione della prima (datata 11/9/2019) e che la loro astratta sussistenza era desumibile dagli atti al momento della emissione di essa, atteso che le informative poste a fondamento della relativa richiesta cautelare erano del 7/3/2018, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20/5/2019 e, soprattutto, che la seconda richiesta cautelare, datata 19/6/2019, era di quasi tre mesi precedente all'emissione della prima ordinanza (come detto datata 11/9/2019). Tuttavia, ha 'ritenuto che non ricorressero gli ulteriori presupposti per l'operatività dell'istituto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., dovendo escludersi che la separazione dei procedimenti fosse dipesa da una scelta arbitraria del Pubblico ministero.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di appello per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 297, comma 3, cod. proc. pen. e 12, comma 1, lett. b), e 81, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui il Tribunale avrebbe sostenuto la mancanza del requisito della connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due provvedimenti coercitivi. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui sarebbe stato escluso che la separazione dei due procedimenti fosse il frutto di una specifica scelta del Pubblico ministero. 3. In data 15/9/2021, la difesa dell'imputato ha depositato una memoria con la quale ha dedotto che successivamente alla proposizione del ricorso, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con sentenza del 3/12/2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, avrebbe condannato il fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo, in ragione della contiguità spazio-temporale e della natura delle contestazioni, l'esistenza della continuazione tra i delitti di partecipazione all'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) e di intestazione fittizia della ditta individuale Frutti di mare Cardillo (capo 50), così riconoscendo la connessione qualificata esclusa dal Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato. 2. Con il primo motivo, la difesa dell'indagato deduce il vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame sostenuto la mancanza del requisito della connessione qualificata tra i diversi fatti oggetto dei due provvedimenti coercitivi. Il Tribunale avrebbe ignorato del tutto che [OSCURATO:PERSONA], fratello e asserito concorrente nei reati oggetto delle due misure cautelari, sarebbe stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, per i delitti di partecipazione alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) e di «intestazione fittizia» (art. 512- bis e 416-bis.1 cod. pen.) della ditta individuale Frutti di mare Cardillo (capo 50), tra i quali sarebbe stato riconosciuto il vincolo della continuazione. Circostanza dedotta con una memoria difensiva, la cui omessa valutazione, da parte del Tribunale, determinerebbe un vizio della motivazione. Sotto altro profilo, premessa la configurabilità della continuazione tra il reato di partecipazione all'associazione mafiosa e i reati-fine, la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non sarebbe rilevante rispetto all'esistenza del vincolo della continuazione. Secondo l'assunto accusatorio, infatti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe diretto il mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e, nell'assumere tale ruolo, si sarebbe determinato a intestare ad altri le sue attività imprenditoriali, al fine di evitarne la confisca. Pertanto, anche ove quest'ultimo delitto fosse stato commesso per fini personali, esso sarebbe stato egualmente realizzato in esecuzione del medesimo disegno criminoso, perché teso a evitare il sequestro di tali attività a causa della partecipazione a [OSCURATO:PERSONA]. Fermo restando che il Pubblico ministero, nell'esercitare l'azione penale, avrebbe continuato a contestare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.1. Osserva il Collegio che la prospettazione difensiva è del tutto generica in ragione della sostanziale irrilevanza delle relative argomentazioni ai fini della eventuale applicabilità della disciplina della retrodatazione del termine di fase della custodia cautelare in carcere o di durata massima della custodia cautelare per effetto delle cd. contestazioni a catena. Come puntualmente spiegato dal provvedimento impugnato, la circostanza che tra i reati oggetto dei due provvedimenti cautelari vi fosse connessione ovvero che gli stessi fossero avvinti dalla continuazione non ha alcuna rilevanza ai fini qui esaminati. E ciò in quanto, con l'ordinanza n. 408 del 2005, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. «nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza» (così Corte cost., 408 del 2005). Dopo tale pronuncia, dunque, le Sezioni unite hanno affermato che, per procedere alla retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, è necessario che: gli elementi giustificativi della seconda siano desumibili dagli atti al momento della emissione della prima ordinanza; i due procedimenti pendano davanti alla stessa autorità giudiziaria; la separazione dei due procedimenti possa considerarsi il «frutto di una scelta del pubblico ministero» (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, in motivazione); potendo, a tali condizioni, farsi luogo comunque alla retrodatazione anche in assenza di connessione tra i vari episodi delittuosi in contestazione. Ne consegue, pertanto, anche l'irrilevanza delle ulteriori considerazioni difensive svolte in relazione alle vicende processuali del fratello dell'odierno ricorrente, già poste in luce con l'impugnazione e ulteriormente ribadite con la memoria depositata il 15/9/2021. Donde la conclusiva statuizione di inammissibilità in relazione al primo motivo. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, con cui il ricorso prospetta il vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la separazione dei due procedimenti possa considerarsi il frutto di una scelta del Pubblico ministero. In particolare, il ricorso evidenzia come il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare che entrambi i procedimenti nell'ambito dei quali erano state emesse le ordinanze applicative delle misure custodiali sarebbero stati istruiti dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica e, soprattutto, che entrambe le notizie di reato sarebbero scaturite da note della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], essendo illogico l'argomento fatto proprio dall'ordinanza impugnata fondato sulla diversa estensione territoriale dei mandamenti oggetto delle due indagini, avendo entrambe riguardato il territorio di [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato. 3.1. Osserva, nondimeno, il Collegio che la deduzione difensiva è disassiale rispetto alla chiara traiettoria argomentativa del Tribunale di Palermo, con la quale, pertanto, essa omette di confrontarsi in maniera pertinente. L'ordinanza impugnata, invero, ha ritenuto che, nel caso in esame, al momento dell'adozione del primo provvedimento cautelare, fosse "desumibile" dagli , atti un quadro indiziario che avrebbe consentito l'adozione della misura cautelare, essendo le informative poste a base della seconda ordinanza (in data 7/3/2018, 8/5/2019 e 20/5/2019), e soprattutto la relativa richiesta di applicazione della misura cautelare (del 19/6/2019), anteriori rispetto all'adozione del primo provvedimento restrittivo, datato 11/9/2019 (v. pagg. 2-3 del provvedimento in parola). Invero, la tesi difensiva si incentra su un dato storico che l'ordinanza impugnata in realtà non riporta, né valorizza ai fini del ragionamento che essa sviluppa: ovvero che entrambe le notizie di reato sarebbero scaturite da note informative della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame, infatti, ha condivisibilmente fatto riferimento non alla notitia criminis, quanto alla nota conclusiva delle indagini, con ciò conformandosi all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è sufficiente, ai fini della valutazione della cd. desumibilità, la mera esistenza della notizia del fatto di reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare, sin dall'inizio, il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/1/2020, Flandina, Rv. 279291- 01; così anche Sez. 2, n. 6374 del 28/1/2015, Schillaci, Rv. 262577-01, che, in motivazione, ha posto a carico della parte che intenda avvalersi della desumibilità 0-r-" del fatto, l'onere di provare l'esistenza, al momento di emissione dell'ordinanza, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi); e a partire dalla situazione esistente al momento della conclusione delle indagini ha, infine, affermato che nel momento in cui l'informativa finale era pervenuta al Pubblico ministero, i fatti oggetto della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti. Tuttavia, essa ha, anche, ritenuto che, in ogni caso, la presenza dei due procedimenti, temporalmente non coincidenti, non poteva ricondursi a una consapevole scelta da parte del Pubblico ministero procedente, essendo stati gli stessi instaurati a partire da differenti filoni investigativi, che avevano avuto diversi sbocchi procedimentali. Profilo, questo, rispetto al quale le argomentazioni difensive hanno evidenziato aspetti, al più, attinenti alla questione della cd. desumibilità, ovvero della conoscenza, da parte del Pubblico ministero, degli elementi rilevanti ai fini della adozione della misura cautelare fin dal momento del primo provvedimento restrittivo; circostanza, questa, non controversa e, anzi, ammessa dallo stesso Tribunale, come già osservato. Né paiono, al riguardo, conferenti le allegazioni difensive, concernenti, da un lato, i provvedimenti di iscrizione dei due procedimenti e, dall'altro lato, le richieste di proroga del termine delle indagini preliminari, che certo non chiariscono alcunché in ordine alla ipotetica frammentazione di un medesimo filone di indagine in differenti procedimenti, riconducibile alla scelta del Pubblico ministero, con effetti elusivi delle regole sui termini di durata massima delle misure cautelari. Pertanto, anche sotto tale aspetto il ricorso si palesa generico e aspecifico. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro