CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 21462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19341/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, rappresentata e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura a margine del ricorso, nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 6.3.2023 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già SOCIET À [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, Via del Tempio n. 1/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al contro ricorso N. 19341/21R.G. -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 457 /202 1 , depositata i l 25.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.5.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Taranto ed iscritta al N. 404/1996 R.G.E., [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso l’aggiudicazione del bene pignorato in suo danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta dinanzi al professionista delegatoin data 13.6.2018 , assumendo che l’avviso di vendita non riportava esattamente i confini e i dati catastali, ed inoltre che il prezzo di venditanon era giusto, ai sensi dell’art. 586 c.p.c . I ntrodotto il giudizio di meritoe costituitesi la sola creditrice procedente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] (nella contumacia dei creditori intervenutiAdER, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , l ’adito Tribunale “non accolse” l’opposizione con sentenza del 25.2.2021. Osservò il Tribunale che l’aggiudicazione disposta dal professionista delegato alle operazioni di vendita non è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, ma solo di reclamo ex art. 591- ter c.p.c.; che l’indicazione dei confini non è N. 19341/21R.G. necessaria ai fini dell’esatta identificazione del bene; che la circostanza che la Marinuzzi si fosse già resa aggiudicataria del bene e che ne fosse stata dichiarata decaduta ex art. 587 c.p.c. non impediva che ella potesse nuovamente partecipare alla vendita; ed infine, che nella specie il prezzo non poteva considerarsi non giusto, nella lettura dell’art. 586 c.p.c. offerta dalla giurisprudenza di legittimità (si è richiama to l’insegnamento di Cass. n. 11116/2020). Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già S . G . A . s.p.a. ) ; le altre intimate non hanno resistito . Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta “mancata ottemperanza delle previsioni di cui all’art. 132 c.p.c. per motivazione non sostenuta da valide ragioni di fatto e di diritto. Specificatamente mancata considerazione per le modalità di svolgimento di un procedimento esecutivo immobiliare”. La ricorrente, in particolare, si duole dell’affermazione del Tribunale per cui gli atti del professionista delegato non possono opporsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., bensì possono impugnarsi ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. ; si osserva che detto ultimo procedimento concerne le sole ipotesi in cui si riscontrino difficoltà nell’esecuzione delle attività delegate, nella specie insussistenti , e che comunque l’aggiudicazione non è imputabile al solo professionista, bensì allo stesso g.e. N. 19341/21R.G. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la “ inadeguata considerazione per le previsioni di cui agli artt. 950 e 2826 c.c.”, per aver il Tribunale negato la rilevanza della mancata indicazione dei confini, quali necessari elementi di individuazione dell’immobile messo in vendita, non essendo sufficiente la mera indicazione del dato catastale. 1.3– Con il terzo motivo si lamenta la “ inadeguata considerazione per la situazione di fatto e di diritto in riferimento alle previsioni di cui all’art. 586 c.p.c. ovvero inadeguata considerazione per l’entità del prezzo di vendita decisamente inferiore al prezzo di stima ovvero di mercato e per tanto da considerarsi non giusto. Non adeguata osservanza delle previsioni di cui all’art.132 c.p.c.”.Ciò in quanto il disposto dell’art. 586 c.p.c. deve ritenersi operante non solo in caso di fatti nuovi o di interferenze esterne illecite, ma anche nel caso di obiettiva non congruità del prezzo, per notevole sproporzione tra valore di mercato e prezzo di aggiudicazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. 2.1 –Non mette conto esaminare partitamente i motivi di ricorso, giacché la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti del professionista delegato (aggiudicazione del bene posto in vendita in data 13.6.2018) non poteva essere proposta. Invero, benché il Tribunale abbia pure fatto cenno al l’argomento dell’inoppugnabilità degli atti del delegato, esso non ne ha tratto poi le debite conseguenze, con la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, passando N. 19341/21R.G. invece ad esamina re le singole doglianze proposte dalla Laterza e disattendendole nel merito, così “non accogliendo” l’opposizione stessa. In realtà, è ben noto che “Nell'espropriazione immobiliare, in base alle disposizioni anteriori alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, chi intende denunciare vizi delle operazioni di venditadelegate al professionista ha la facoltà di proporre il reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. avverso l'atto reputato viziato o, per illegittimità derivata, contro quelli successivi del medesimo sub-procedimento per i quali è previsto il predetto specifico rimedio oppure può proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzioneconclusivo della relativa fase (cioè, di norma, il decreto di trasferimento), salvo che nella sequenza procedimentale si inserisca un provvedimento del giudice contenente condizioni di vendita significativamente nuove, il quale deve essere specificamente impugnato ex art. 617 c.p.c. al fine di evitarne il consolidamento con la conseguente inoppugnabilità di tutti gli atti compiuti anteriormente daldelegato” (così, di recente, Cass. n. 6083/2023; ma si veda già, ex multis, Cass. n. 1335/2011). Pertanto, avuto riguardo alle disposizioni processuali applicabili ratione temporis, ed essendo inequivoco che la Laterza abbia mosso le proprie doglianze esclusivamente avverso un atto del professionista delegato (ossia, appunto, l’aggiudicazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], all’esito della vendita dinanzi a sé),e non anche – e neppure i ndirettamente , ove anche ciò fosse ipotizzabile – avverso un provvedimento del g.e., giammai essa ricorrente avrebbe potuto proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c., ma avrebbe nel caso N. 19341/21R.G. dovuto avanzare reclamo ex art. 591-terc.p.c. (sulla cui funzione si veda, per tutte, Cass. n. 12238/2019), o attendere il deposito del decreto di trasferimento, ex art. 586 c.p.c., e quindi proporre l’opposizione formale avverso dettoprovvedimento (per invalidità derivata) , in quanto primo a tto del g.e. successivo a quello ( adottato dal professionista delegato ) pretesamenteviziato. 3.1 –In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., giacché l’opposizione agli atti esecutivi non poteva essere proposta. Le spese dell’unico gradodel giudizio di merito (relative al rapporto processuale con l’odierna controricorrente, nonché con [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese in questa sede), nonché quelle del giudizio di legittimità (relative al solo rapporto con la [OSCURATO:PERSONA]), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Nulla va disposto per i restanti intimati, che non hanno svolto difese neanche nel giudizio di merito. In relazione alla data di proposizione del ricorso (succes siva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di merito, liquidate per la [OSCURATO:SOCIETA]e per [OSCURATO:PERSONA] in € 7.795,00 per compensiper ognuna, nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per la sola [OSCURATO:SOCIETA]., in € 6 . 0 00,00 per N. 19341/21R.G. compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre (per tutte le liquidazioni) rimborso forfetario delle spesegenerali in misura del 15%, nonché accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del co