Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18713/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Cremonese-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (giàCassa Rurale E Artigiana di [OSCURATO:PERSONA]- SocietàCooperativa), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2388/2021depositata il 15/9/2021, in relazione alla parte corretta con l’ordinanzadella Corte d'Appello di Venezia n. 1372/2018 depositata il 09/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di Brendola -[OSCURATO:PERSONA]- ha ottenuto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e dei fideiussoriVerlato Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decretoNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Vicenza econtenente l’ingiunzione a pagare €. 119.440,02 oltre interessi, qualedebito restitutorio del finanziamento fondiario n. 17807.Gli ingiunti hanno proposto opposizione e il Tribunale di Vicenza, consentenza pubblicata il 12/10/2017, ha revocato il decreto ingiuntivo, hadichiarato inammissibili le domande di [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi soci contro laterza chiamata [OSCURATO:SOCIETA] e ha respinto le domande formulate daVisentin Giuliana contro quest’ultima.Il Tribunale di Vicenza non si è però pronunciato sulla richiesta didistrazione delle spese formulata dai difensori dichiaratisi antistatari (avv.Cremonese e Crivellaro per [OSCURATO:SOCIETA] e soci e avv. [OSCURATO:PERSONA] per VisentinGuliana).La sentenza n. 2840/2017 del Tribunale di Vicenza è stata appellatadavanti alla Corte d’Appello di Venezia in data 12/4/2018 da CRA diBrendola che, ne ha chiesto la riforma integrale, rassegnando, fra l’altro,le seguenti conclusioni “… Confermare il decreto ingiuntivo…. condannarsila [OSCURATO:SOCIETA]., nonché i sigg. [OSCURATO:SOCIETA]…al pagamento, in via solidale traloro, della somma di euro 119.440,02…Condannarsi le controparti aripetere quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado …”.Intanto, era stata presentata dagli avv.ti Crivellaro, Cremonese eBarollo al Tribunale di Vicenza istanza di correzione della sentenza diprimo grado in data 14/12/2017 e 20/1/2018, per ottenere ex art. 287c.p.c. la correzione/integrazione del dispositivo con previsione delladistrazione dei compensi in favore dei difensori antistatari, e, conordinanza del 5/6/2018, il Tribunale di Vicenza ha disposto: “l’integrazionedel dispositivo della sentenza n. 2840/2017…di modo che dopo la frase: condanna la [OSCURATO:PERSONA] opposta a rimborsare agli attori opponenti, nonché aVisentin Giuliana, le spese processuali, liquidate, sia per gli uni che perl’altra, in euro… , sia aggiunta la frase: in entrambi i casi conNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026distrazione a favore dei procuratori antistatari avv.

G. Crivellaro, avv.

G.Cremonese e avv.

M. Barollo ”.In esecuzione della correzione disposta, CRA di Brendola hacorrisposto in data 29/6/2018 l’importo di € 9.603,88 all’avv.

G.Cremonese ed in data 27/6/2018 l’importo di € 11.716,73 all’avv.

M.Barollo.Con “foglio di precisazione delle conclusioni” datato 7/1/2021 CRA diBrendola ha rassegnato le proprie conclusioni definitive senza nullamodificare rispetto a quelle rassegnate in atto di appello.

Nella propriacomparsa conclusionale, la CRA ha rappresentato di aver pagato le speseprocessuali ai procuratori distrattari.Con la sentenza n. 2388/2021 del 15/9/2021 la Corte d’Appello diVenezia ha accolto l’appello di CRA di Brendola e ha riformatointegralmente la sentenza di primo grado, così disponendo in ordine allespese rifuse:“… 5) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro a restituire a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 9.603,88…; 6) condanna [OSCURATO:PERSONA] arestituire a [OSCURATO:PERSONA] ed Artigianale l’importo di Euro 11.716,73…”.Con istanza del 9/12/2021, la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] (già CassaRurale e Artigiana di Brendola) ha chiesto la correzione dell’erroremateriale ex art. 287 c.p.c. della sentenza della Corte d’Appello n.2388/2021, segnatamente dove, nei capi 5 e 6 del dispositivo, avevacondannato alle restituzioni in favore della [OSCURATO:PERSONA] le parti anziché idifensori in favore dei quali la sentenza di primo grado aveva disposto ladistrazione delle spese di lite.Con le memorie di costituzione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i sigg. [OSCURATO:SOCIETA] el’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto il rigetto dell’istanza dalmomento che nelle conclusioni precisate la condanna a ripetere le sommeera stata rivolta alle “controparti”.Numero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026Con ordinanza resa in data 3/2/2022 e comunicata in data 9/3/2022 laCorte d’Appello di Venezia ha accolto l’ istanza di correzione dellasentenza, rilevando che, allorché sia riformata in appello la sentenza,costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensoredella parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle sommepagate a detto titolo è il difensore distrattario (quale parte del rapportointercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo haeffettuato) e disponendo la sostituzione della parte del dispositivo nelseguente modo: “… si abbia per scritto: “5) condanna il difensoredistrattario avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:SOCIETA]…in solido tra loro a restituire a [OSCURATO:PERSONA] ed Artigianale diBrendola le somme ricevute a titolo di spese di giudizio in esecuzione dellasentenza appellata…; 6) condanna il difensore distrattario avv. [OSCURATO:PERSONA]Barollo a restituire a [OSCURATO:PERSONA] ed Artigianale di Brendola le sommericevute a titolo di spese di giudizio in esecuzione della sentenzaappellata…”.Nel frattempo, la sentenza n. 2388/2021 della Corte d’Appello diVenezia è stata impugnata con ricorso in cassazione, notificato il10/11/2021, dal sig. [OSCURATO:PERSONA].2) Con ricorso notificato il 28/4/2022 gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Barollo hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello diVenezia, n. 2388/2021 depositata il 15/9/2021, in relazione alla partecorretta con l’ordinanza della Corte d'Appello di Venezia n. 1372/2018depositata il 09/03/2022, proponendo tre motivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] – SocietàCooperativa, resiste con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione / falsainterpretazione o applicazione di norme di diritto che comporta nullità delNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026provvedimento - art. 360, comma 1° n. 3) e n. 4) c.p.c. in riferimento all’art. 287 c.p.c.”.I ricorrenti sostengono che non sia ravvisabile alcuna omissione oerrore materiale nella sentenza n. 2388/21 della Corte d’Appello, perchéessa ha provveduto conformemente a quanto richiesto in sede diprecisazione delle conclusioni dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre le carenze cheintegrano omissione o errore di pronuncia, in violazione del codice di rito odel diritto sostanziale, costituiscono ipotesi di vizio non emendabileSecondo motivo di impugnazione: “Vizio di motivazione (art. 360,comma 1° n. 5) c.p.c.) per omesso / insufficiente esame di fatto decisivodella controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti – Nullitàdel provvedimento (art. 360, comma 1° n. 4) c.p.c. in relazione all’art.345 c.p.c.”.I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello, nell’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha rilevato che l’istanza di correzione introduceva unadomanda nuova, sostanzialmente diversa rispetto alle conclusionirassegnate, perché nelle conclusioni dell’atto di appello e in quelleprecisate il 7/1/2021, la CRA aveva chiesto la condanna delle “controparti”a ripetere quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado.Sostengono, inoltre, che la domanda, prospettata come correzione, siastata tardiva, perché la domanda di ripetizione deve essere formulata conl’atto d’appello, se proposto successivamente all’esecuzione dellasentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso delgiudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenutasuccessivamente alla proposizione dell’impugnazione; sostengono anche latardività in caso di domanda di restituzione proposta con la comparsaconclusionale in appello.Sottolineano che nel caso in esame, mentre l’esecuzione delpagamento è avvenuto in pendenza del giudizio di appello, la correttaNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026domanda di restituzione è stata proposta addirittura con istanza ex art.287 c.p.c. e nei confronti di soggetti diversi.I motivi sono inammissibili.1.1) In primo luogo, va respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il ricorso è promosso dasoggetti non legittimati (dal momento che l’impugnazione è statanotificata da parte degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non quali procuratori rispettivamente delle partidall’altro), mentre avrebbe dovuto essere proposto dalle parti sostanziali eper esse dai difensori distrattari- ma non solo da questi ultimi-, e inoltrenon sarebbe possibile impugnare in via autonoma l’ordinanza dicorrezione.Si osserva, invece, che, in tema di procedimento di correzione di errorimateriali, l'art. 288 c.p.c. prevede l’autonoma impugnazione dellesentenze relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrentedal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (Cass. civ.,sez.

II, 3/03/2026, n. 4825).Inoltre, come esposto dalla Corte d’Appello nell’ordinanza di correzionedel 3/2/2022, “l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nelsollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire unsoggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a riceveredal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce,dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento inun rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine ladomanda principale.

Ne consegue da un lato che non sono applicabili lenorme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione dellasentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario,benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinatoa cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambitoNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattariosubisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna allarestituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza diprimo grado, benché non evocato personalmente in giudizio” (Cass. civ.,sez.

II, 14/03/2024, n. 6788; Cass. civ., sez.

VI, 25/10/2017, n. 25247).Pertanto, correttamente l’istanza della [OSCURATO:PERSONA] di correzione dellasentenza d’appello era stata rivolta nei confronti delle parti sostanziali (iVerlasco e la [OSCURATO:PERSONA]), senza che vi fosse bisogno di rivolgerla anchecontro i difensori distrattari, e questi ultimi sono legittimati ad impugnarel’ordinanza di correzione, subendo gli effetti della sentenza corretta.1.2) Venendo all’esame dei primi due motivi del ricorso in cassazionedegli avv.ti Cremonese e Barollo, si osserva che la loro inammissibilitàdipende dall’insindacabilità in sede di legittimità dell’interpretazione che laCorte d’Appello fa della domanda della [OSCURATO:PERSONA] (che nell’atto di appello e insede di precisazione delle conclusioni aveva chiesto la condanna delle“controparti” alla ripetizione delle somme percepite e nella comparsaconclusionale aveva riferito di aver pagato le spese processuali aiprocuratori distrattari), intendendo il termine “controparti” comeidentificativo dei titolari passivi dell’obbligazione, nella specie daconsiderarsi i difensori distrattari.1.3) La censura sarebbe comunque infondata, considerato, da un lato,che la [OSCURATO:PERSONA], nel chiedere la correzione della pronuncia della sentenza n.2388/2021 della Corte d’Appello, laddove ha condannato alla ripetizionedelle spese liquidate nella sentenza di primo grado le parti sostanziali,invece che i soggetti titolati alle restituzioni (i difensori distrattari), non haformulato una domanda nuova (né tardiva) rispetto a quella contenutanell’atto di appello e nella precisazione delle conclusioni d’appello(condanna delle “controparti” a ripetere quanto percepito), perchéappunto è corretta l’interpretazione del termine “controparti” come riferitoai soggetti titolati alle restituzioni.Numero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dall’altra parte, va rammentato che, per un verso, la richiesta didistrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocatoanche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale, senza che per questovenga violato il divieto del "novum", atteso che, per tale domanda, che èautonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza diosservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse dellacontroparte a contrastarla (Cass. civ., sez.

III, 1/10/2009, n. 21070;Cass. civ., sez.

III, 12/01/2006, n. 412), per l’altro, nel giudizio di appellol'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dellasentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficiodal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quantoconseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; nediscende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio diimpugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento,anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delleconclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (Cass. civ., sez.

I,29/10/2020, n. 23972; Cass. civ., sez.

I, 15/03/2021, n. 7144).Pertanto, per analogia, è stata del tutto tempestiva la richiesta dellaBanca di restituzione delle spese (formulata in via eventuale nell’atto diappello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ripetuta al momento della precisazione delleconclusioni del 7/1/2021, dopo che la CRA aveva pagato le speseprocessuali agli avvocati distrattari il 29/6/2018 e il 27/6/2018, e chiarita,con riferimento al pagamento effettato a favore dei difensori distrattari,nella comparsa conclusionale dell’appello, pag. 19-20, come risulta dalricorso stesso e dalla sentenza di secondo grado).2) Terzo motivo di impugnazione: “Nullità del provvedimento (art.360, comma 1° n. 4) c.p.c.) in riferimento all’art. 99 e 112 c.p.c. permancata correlazione tra chiesto e pronunciato – violazione o falsaapplicazione di legge (art. 360, comma 1° n. 3) c.p.c.) in riferimentoall’art. 1292 cod. civ.”.Numero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello, nell’accogliere l’istanza dicorrezione, abbia ecceduto da quanto richiesto, dal momento che conl’ordinanza recante [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si è limitata a provvedere allacorrezione, con l’indicazione dei difensori distrattari come soggetti tenutialla ripetizione delle spese, ma ha altresì disposto la condanna dell’avv.Cremonese in solido con le “controparti” sostanziali sue assistite (“… siabbia per scritto: “5) condanna il difensore distrattario avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cremonese per le parti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], VerlatoLuca e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro a restituire a [OSCURATO:PERSONA] edArtigianale di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. le somme ricevute atitolo di spese di giudizio …”, così estendendo la condanna solidale (nonrichiesta) alle “controparti sostanziali” che non avevano nulla da restituire.Il motivo è inammissibile, dal momento che la dicitura “in solido” èchiaramente un errore materiale, un refuso, dovendosi interpretare ildispositivo alla luce della motivazione (nella quale la Corte chiarisce qualisono gli unici soggetti titolati alla restituzione delle sese).Si osserva anche, in ogni caso, che i difensori distrattari non hanno,peraltro, interesse a dolersi di tale errore materiale.3) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico delle parti ricorrenti.Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido traloro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.MNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, insolido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese delpresente giudizio, che liquida in €. 3.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltrealle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Cremonese-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (giàCassa Rurale E Artigiana di [OSCURATO:PERSONA]- SocietàCooperativa), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2388/2021depositata il 15/9/2021, in relazione alla parte corretta con l’ordinanzadella Corte d'Appello di Venezia n. 1372/2018 depositata il 09/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di Brendola -[OSCURATO:PERSONA]- ha ottenuto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e dei fideiussoriVerlato Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decretoNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Vicenza econtenente l’ingiunzione a pagare €. 119.440,02 oltre interessi, qualedebito restitutorio del finanziamento fondiario n. 17807.Gli ingiunti hanno proposto opposizione e il Tribunale di Vicenza, consentenza pubblicata il 12/10/2017, ha revocato il decreto ingiuntivo, hadichiarato inammissibili le domande di [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi soci contro laterza chiamata [OSCURATO:SOCIETA] e ha respinto le domande formulate daVisentin Giuliana contro quest’ultima.Il Tribunale di Vicenza non si è però pronunciato sulla richiesta didistrazione delle spese formulata dai difensori dichiaratisi antistatari (avv.Cremonese e Crivellaro per [OSCURATO:SOCIETA] e soci e avv. [OSCURATO:PERSONA] per VisentinGuliana).La sentenza n. 2840/2017 del Tribunale di Vicenza è stata appellatadavanti alla Corte d’Appello di Venezia in data 12/4/2018 da CRA diBrendola che, ne ha chiesto la riforma integrale, rassegnando, fra l’altro,le seguenti conclusioni “… Confermare il decreto ingiuntivo…. condannarsila [OSCURATO:SOCIETA]., nonché i sigg. [OSCURATO:SOCIETA]…al pagamento, in via solidale traloro, della somma di euro 119.440,02…Condannarsi le controparti aripetere quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado …”.Intanto, era stata presentata dagli avv.ti Crivellaro, Cremonese eBarollo al Tribunale di Vicenza istanza di correzione della sentenza diprimo grado in data 14/12/2017 e 20/1/2018, per ottenere ex art. 287c.p.c. la correzione/integrazione del dispositivo con previsione delladistrazione dei compensi in favore dei difensori antistatari, e, conordinanza del 5/6/2018, il Tribunale di Vicenza ha disposto: “l’integrazionedel dispositivo della sentenza n. 2840/2017…di modo che dopo la frase: condanna la [OSCURATO:PERSONA] opposta a rimborsare agli attori opponenti, nonché aVisentin Giuliana, le spese processuali, liquidate, sia per gli uni che perl’altra, in euro… , sia aggiunta la frase: in entrambi i casi conNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026distrazione a favore dei procuratori antistatari avv. G. Crivellaro, avv. G.Cremonese e avv. M. Barollo ”.In esecuzione della correzione disposta, CRA di Brendola hacorrisposto in data 29/6/2018 l’importo di € 9.603,88 all’avv. G.Cremonese ed in data 27/6/2018 l’importo di € 11.716,73 all’avv. M.Barollo.Con “foglio di precisazione delle conclusioni” datato 7/1/2021 CRA diBrendola ha rassegnato le proprie conclusioni definitive senza nullamodificare rispetto a quelle rassegnate in atto di appello. Nella propriacomparsa conclusionale, la CRA ha rappresentato di aver pagato le speseprocessuali ai procuratori distrattari.Con la sentenza n. 2388/2021 del 15/9/2021 la Corte d’Appello diVenezia ha accolto l’appello di CRA di Brendola e ha riformatointegralmente la sentenza di primo grado, così disponendo in ordine allespese rifuse:“… 5) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro a restituire a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 9.603,88…; 6) condanna [OSCURATO:PERSONA] arestituire a [OSCURATO:PERSONA] ed Artigianale l’importo di Euro 11.716,73…”.Con istanza del 9/12/2021, la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] (già CassaRurale e Artigiana di Brendola) ha chiesto la correzione dell’erroremateriale ex art. 287 c.p.c. della sentenza della Corte d’Appello n.2388/2021, segnatamente dove, nei capi 5 e 6 del dispositivo, avevacondannato alle restituzioni in favore della [OSCURATO:PERSONA] le parti anziché idifensori in favore dei quali la sentenza di primo grado aveva disposto ladistrazione delle spese di lite.Con le memorie di costituzione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i sigg. [OSCURATO:SOCIETA] el’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto il rigetto dell’istanza dalmomento che nelle conclusioni precisate la condanna a ripetere le sommeera stata rivolta alle “controparti”.Numero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026Con ordinanza resa in data 3/2/2022 e comunicata in data 9/3/2022 laCorte d’Appello di Venezia ha accolto l’ istanza di correzione dellasentenza, rilevando che, allorché sia riformata in appello la sentenza,costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensoredella parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle sommepagate a detto titolo è il difensore distrattario (quale parte del rapportointercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo haeffettuato) e disponendo la sostituzione della parte del dispositivo nelseguente modo: “… si abbia per scritto: “5) condanna il difensoredistrattario avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:SOCIETA]…in solido tra loro a restituire a [OSCURATO:PERSONA] ed Artigianale diBrendola le somme ricevute a titolo di spese di giudizio in esecuzione dellasentenza appellata…; 6) condanna il difensore distrattario avv. [OSCURATO:PERSONA]Barollo a restituire a [OSCURATO:PERSONA] ed Artigianale di Brendola le sommericevute a titolo di spese di giudizio in esecuzione della sentenzaappellata…”.Nel frattempo, la sentenza n. 2388/2021 della Corte d’Appello diVenezia è stata impugnata con ricorso in cassazione, notificato il10/11/2021, dal sig. [OSCURATO:PERSONA].2) Con ricorso notificato il 28/4/2022 gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Barollo hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello diVenezia, n. 2388/2021 depositata il 15/9/2021, in relazione alla partecorretta con l’ordinanza della Corte d'Appello di Venezia n. 1372/2018depositata il 09/03/2022, proponendo tre motivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] – SocietàCooperativa, resiste con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione / falsainterpretazione o applicazione di norme di diritto che comporta nullità delNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026provvedimento - art. 360, comma 1° n. 3) e n. 4) c.p.c. in riferimento all’art. 287 c.p.c.”.I ricorrenti sostengono che non sia ravvisabile alcuna omissione oerrore materiale nella sentenza n. 2388/21 della Corte d’Appello, perchéessa ha provveduto conformemente a quanto richiesto in sede diprecisazione delle conclusioni dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre le carenze cheintegrano omissione o errore di pronuncia, in violazione del codice di rito odel diritto sostanziale, costituiscono ipotesi di vizio non emendabileSecondo motivo di impugnazione: “Vizio di motivazione (art. 360,comma 1° n. 5) c.p.c.) per omesso / insufficiente esame di fatto decisivodella controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti – Nullitàdel provvedimento (art. 360, comma 1° n. 4) c.p.c. in relazione all’art.345 c.p.c.”.I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello, nell’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha rilevato che l’istanza di correzione introduceva unadomanda nuova, sostanzialmente diversa rispetto alle conclusionirassegnate, perché nelle conclusioni dell’atto di appello e in quelleprecisate il 7/1/2021, la CRA aveva chiesto la condanna delle “controparti”a ripetere quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado.Sostengono, inoltre, che la domanda, prospettata come correzione, siastata tardiva, perché la domanda di ripetizione deve essere formulata conl’atto d’appello, se proposto successivamente all’esecuzione dellasentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso delgiudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenutasuccessivamente alla proposizione dell’impugnazione; sostengono anche latardività in caso di domanda di restituzione proposta con la comparsaconclusionale in appello.Sottolineano che nel caso in esame, mentre l’esecuzione delpagamento è avvenuto in pendenza del giudizio di appello, la correttaNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026domanda di restituzione è stata proposta addirittura con istanza ex art.287 c.p.c. e nei confronti di soggetti diversi.I motivi sono inammissibili.1.1) In primo luogo, va respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il ricorso è promosso dasoggetti non legittimati (dal momento che l’impugnazione è statanotificata da parte degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non quali procuratori rispettivamente delle partidall’altro), mentre avrebbe dovuto essere proposto dalle parti sostanziali eper esse dai difensori distrattari- ma non solo da questi ultimi-, e inoltrenon sarebbe possibile impugnare in via autonoma l’ordinanza dicorrezione.Si osserva, invece, che, in tema di procedimento di correzione di errorimateriali, l'art. 288 c.p.c. prevede l’autonoma impugnazione dellesentenze relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrentedal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (Cass. civ.,sez. II, 3/03/2026, n. 4825).Inoltre, come esposto dalla Corte d’Appello nell’ordinanza di correzionedel 3/2/2022, “l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nelsollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire unsoggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a riceveredal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce,dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento inun rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine ladomanda principale. Ne consegue da un lato che non sono applicabili lenorme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione dellasentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario,benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinatoa cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambitoNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattariosubisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna allarestituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza diprimo grado, benché non evocato personalmente in giudizio” (Cass. civ.,sez. II, 14/03/2024, n. 6788; Cass. civ., sez. VI, 25/10/2017, n. 25247).Pertanto, correttamente l’istanza della [OSCURATO:PERSONA] di correzione dellasentenza d’appello era stata rivolta nei confronti delle parti sostanziali (iVerlasco e la [OSCURATO:PERSONA]), senza che vi fosse bisogno di rivolgerla anchecontro i difensori distrattari, e questi ultimi sono legittimati ad impugnarel’ordinanza di correzione, subendo gli effetti della sentenza corretta.1.2) Venendo all’esame dei primi due motivi del ricorso in cassazionedegli avv.ti Cremonese e Barollo, si osserva che la loro inammissibilitàdipende dall’insindacabilità in sede di legittimità dell’interpretazione che laCorte d’Appello fa della domanda della [OSCURATO:PERSONA] (che nell’atto di appello e insede di precisazione delle conclusioni aveva chiesto la condanna delle“controparti” alla ripetizione delle somme percepite e nella comparsaconclusionale aveva riferito di aver pagato le spese processuali aiprocuratori distrattari), intendendo il termine “controparti” comeidentificativo dei titolari passivi dell’obbligazione, nella specie daconsiderarsi i difensori distrattari.1.3) La censura sarebbe comunque infondata, considerato, da un lato,che la [OSCURATO:PERSONA], nel chiedere la correzione della pronuncia della sentenza n.2388/2021 della Corte d’Appello, laddove ha condannato alla ripetizionedelle spese liquidate nella sentenza di primo grado le parti sostanziali,invece che i soggetti titolati alle restituzioni (i difensori distrattari), non haformulato una domanda nuova (né tardiva) rispetto a quella contenutanell’atto di appello e nella precisazione delle conclusioni d’appello(condanna delle “controparti” a ripetere quanto percepito), perchéappunto è corretta l’interpretazione del termine “controparti” come riferitoai soggetti titolati alle restituzioni.Numero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dall’altra parte, va rammentato che, per un verso, la richiesta didistrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocatoanche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale, senza che per questovenga violato il divieto del "novum", atteso che, per tale domanda, che èautonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza diosservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse dellacontroparte a contrastarla (Cass. civ., sez. III, 1/10/2009, n. 21070;Cass. civ., sez. III, 12/01/2006, n. 412), per l’altro, nel giudizio di appellol'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dellasentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficiodal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quantoconseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; nediscende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio diimpugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento,anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delleconclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (Cass. civ., sez. I,29/10/2020, n. 23972; Cass. civ., sez. I, 15/03/2021, n. 7144).Pertanto, per analogia, è stata del tutto tempestiva la richiesta dellaBanca di restituzione delle spese (formulata in via eventuale nell’atto diappello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ripetuta al momento della precisazione delleconclusioni del 7/1/2021, dopo che la CRA aveva pagato le speseprocessuali agli avvocati distrattari il 29/6/2018 e il 27/6/2018, e chiarita,con riferimento al pagamento effettato a favore dei difensori distrattari,nella comparsa conclusionale dell’appello, pag. 19-20, come risulta dalricorso stesso e dalla sentenza di secondo grado).2) Terzo motivo di impugnazione: “Nullità del provvedimento (art.360, comma 1° n. 4) c.p.c.) in riferimento all’art. 99 e 112 c.p.c. permancata correlazione tra chiesto e pronunciato – violazione o falsaapplicazione di legge (art. 360, comma 1° n. 3) c.p.c.) in riferimentoall’art. 1292 cod. civ.”.Numero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello, nell’accogliere l’istanza dicorrezione, abbia ecceduto da quanto richiesto, dal momento che conl’ordinanza recante [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si è limitata a provvedere allacorrezione, con l’indicazione dei difensori distrattari come soggetti tenutialla ripetizione delle spese, ma ha altresì disposto la condanna dell’avv.Cremonese in solido con le “controparti” sostanziali sue assistite (“… siabbia per scritto: “5) condanna il difensore distrattario avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cremonese per le parti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], VerlatoLuca e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro a restituire a [OSCURATO:PERSONA] edArtigianale di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. le somme ricevute atitolo di spese di giudizio …”, così estendendo la condanna solidale (nonrichiesta) alle “controparti sostanziali” che non avevano nulla da restituire.Il motivo è inammissibile, dal momento che la dicitura “in solido” èchiaramente un errore materiale, un refuso, dovendosi interpretare ildispositivo alla luce della motivazione (nella quale la Corte chiarisce qualisono gli unici soggetti titolati alla restituzione delle sese).Si osserva anche, in ogni caso, che i difensori distrattari non hanno,peraltro, interesse a dolersi di tale errore materiale.3) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico delle parti ricorrenti.Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido traloro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione. P.Q.MNumero registro generale 10859/2022Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 18713/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, insolido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese delpresente giudizio, che liquida in €. 3.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltrealle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Decreto Cassazione n. 18713/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris