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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14713/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen., ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla conferma della responsabilità penale dell'imputato, si risolve nella denuncia del travisamento probatorio e del fatto, inammissibile nella presente sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, che nel caso di specie, hanno, in base ad analoghi criteri valutativi, congruamente correlato, nelle conformi pronunce emesse, i vari elementi probatori emersi tra i quali gli stessi contenuti delle intercettazioni che in un passaggio farebbero proprio espresso riferimento alla persona dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen., ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla conferma della responsabilità penale dell'imputato, si risolve nella denuncia del travisamento probatorio e del fatto, inammissibile nella presente sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, che nel caso di specie, hanno, in base ad analoghi criteri valutativi, congruamente correlato, nelle conformi pronunce emesse, i vari elementi probatori emersi tra i quali gli stessi contenuti delle intercettazioni che in un passaggio farebbero proprio espresso riferimento alla persona dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 14713/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris