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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 25865/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata integrazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e alla sussistenza della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. che, alla luce del disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen., osta a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; che, quanto alla sussistenza dell'invocato stato di necessità, il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia, osservando puntualmente che nel caso di specie non ricorreva l'elemento della inevitabilità, in considerazione della circostanza che al momento del fatto la moglie del ricorrente era assistita da diversi congiunti e che vi erano ragionevoli soluzioni alternative alla evasione al fine di reperire i farmaci necessari alle cure (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); che, in ordine alla integrazione della contestata recidiva, le concrete modalità del fatto per cui si procede, lette alla luce dei numerosi precedenti penali connotati da un particolare allarme sociale, erano state valutate - in maniera non irragionevole - come sintomatiche di pericolosità, che si sostanziava in una accresciuta capacità a delinquere.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci5lo il 19/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Riccart.F A orescr,,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata integrazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e alla sussistenza della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. che, alla luce del disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen., osta a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; che, quanto alla sussistenza dell'invocato stato di necessità, il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia, osservando puntualmente che nel caso di specie non ricorreva l'elemento della inevitabilità, in considerazione della circostanza che al momento del fatto la moglie del ricorrente era assistita da diversi congiunti e che vi erano ragionevoli soluzioni alternative alla evasione al fine di reperire i farmaci necessari alle cure (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); che, in ordine alla integrazione della contestata recidiva, le concrete modalità del fatto per cui si procede, lette alla luce dei numerosi precedenti penali connotati da un particolare allarme sociale, erano state valutate - in maniera non irragionevole - come sintomatiche di pericolosità, che si sostanziava in una accresciuta capacità a delinquere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci5lo il 19/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Riccart.F A orescr,,
Sentenza Cassazione n. 25865/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris