Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 18791/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15692-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 914/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] ( E.S.A.) transitato nei ruoli dell'[OSCURATO:PERSONA] e Acque ( A.R.R.A.), avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il pagamento delle differenze tra RIA e APE maturate a far tempo dalla data del passaggio, ossia dal mese di Febbraio 2008;

2. la Corte territoriale ha osservato che l'anzianità professionale edile, voce retributiva di fonte negoziale equiparabile agli scatti di anzianità, doveva essere valutata al momento del passaggio ai fini della conservazione della retribuzione in godimento e, quindi, della posizione economica da attribuire al dipendente;

3. quest'ultimo, peraltro, non poteva pretendere che l'APE fosse conservata e corrisposta anche successivamente al passaggio, atteso che il nuovo datore di lavoro applicava un diverso contratto collettivo che prevedeva la rilevanza dell'anzianità ai fini dell'attribuzione della RIA;

4. ha, quindi, così statuito: «dichiara che l'appellante aveva diritto all'atto del passaggio nei ruoli dell'[OSCURATO:PERSONA] e Acque al computo nel trattamento economico fondamentale riconosciutogli, dell'anzianità professionale edile, maturata alle dipendenze dell'E.S.A. ai fini dell'attribuzione della posizione economica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della Delibera del Presidente dell'A.R.R.A. n. 15/P del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Condanna l'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle conseguenti differenze dal mese di febbraio 2008, oltre interessi legali»

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali non ha opposto difese l'[OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 5 della Ric. 2020 n. 15692 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -2- legge regionale Sicilia n. 11/1988 perché la Corte territoriale avrebbe dovuto quantificare le differenze retributive;

1.1. il ricorrente aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d'appello, la RIA non era stata corrisposta per il periodo successivo al passaggio;

2. la seconda censura, ricondotta ai vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. nonché l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti;

2.1. si sostiene che con sentenza n. 1438/2002, passata in giudicato, e con il successivo decreto ingiuntivo n. 83/2007 il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto il diritto del Caro a vedersi corrispondere l'APE nella misura giudizialmente accertata e pertanto quel giudicato fa stato anche nei confronti del datore di lavoro subentrato nel rapporto;

3. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. è dedotta anche con il terzo motivo, egualmente formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con il quale il ricorrente assume che privo di efficacia probatoria doveva essere ritenuto il conteggio prodotto dall'Assessorato, tra l'altro non conforme alle previsioni del contratto di lavoro e del CCRL;

4. infine con il quarto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] deduce che « subordinatamente all'accoglimento del ricorso» andrà cassata anche la statuizione inerente la parziale compensazione delle spese di lite;

5. il Collegio, disattendendo la proposta del relatore, reputa il ricorso meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

6. la Corte d'Appello ha fondato la propria decisione sul riconoscimento del diritto del lavoratore a mantenere la misura della retribuzione quale maturata presso il datore di lavoro di provenienza, in considerazione anche dell'emolumento (APE) presso di esso previsto e spettante al lavoratore, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Agrigento in altro giudizio;

7. la Corte ha altresì chiarito che, con il passaggio al nuovo datore, di quanto percepito, ivi compresa l'APE, presso il precedente datore, si sarebbe dovuto tenere conto nell'attribuzione della posizione economica fondamentale presso il nuovo datore;

8. una volta eseguita tale operazione, gli eventuali incrementi di retribuzione presso il nuovo datore in ragione dell'anzianità avrebbero Ric. 2020 n. 15692 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -3- dovuto quindi essere riconosciuti, nel corso del tempo a venire, sulla base degli istituti vigenti presso il medesimo (in particolare, la RIA);

9. tale assetto decisorio, in sé non efficacemente contrastato dai motivi di ricorso, resta confermato;

10. il primo motivo di ricorso coglie tuttavia nel segno, ad avviso del Collegio, nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad una condanna generica alle differenze retributive;

11. è infatti indubbio, e lo si evince dal fatto che nelle proprie domande il ricorrente aveva quantificato importi da lui pretesi, che la domanda di condanna fosse da intendere avanzata in forma specifica e non generica;

12. vale allora il principio, già affermato da questa S.C., secondo cui «se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna alran debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario» (C. 4051/2011; C. 11460/2007);

13. la Corte territoriale, formulando una condanna generica, ha dunque violato tale principio e ciò comporta la cassazione della sentenza;

14. nel giudizio di rinvio, fermo l'assetto delle situazioni giuridiche quale sopra delineato per effetto della sentenza di appello, che resiste in parte qua al ricorso per cassazione secondo quanto sopra precisato, dovrà essere invece rivisitata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, calcolando, eventualmente previe le indagini tecniche necessarie, l'ammontare delle retribuzioni dovute presso ARRA, confrontandole con quanto corrisposto ed emettendo pronuncia di condanna specifica, se in concreto sussistano somme ancora da pagare o rigettando la domanda di condanna, qualora non ve ne siano;

15. va da sé l'assorbimento di ogni altro profilo denunciato con il ricorso per cassazione;

16. in chiusura si rileva come sia corretta l'instaurazione del giudizio nei riguardi dell'Assessorato intimato, stante la soppressione di ARRA, il subentro ad essa nelle funzioni dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Energia e la pertinenza al primo Assessorato della gestione del personale (artt. 7 e 9 L. Regione Sicilia 19/2008) e stante il risalente principio per cui «la Regione Ric. 2020 n. 15692 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -4- Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo» (C., S.U., 2080/1995);

17. la statuizione sulle spese assunta in grado di appello resta caducata ai sensi dell'art. 336, co., 1, cod. proc. civ. e sul punto una nuova decisione per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, dovrà essere parimenti assunta in sede di rinvio;

18. l'accoglimento del ricorso comporta l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 quanto al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15692-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 914/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] ( E.S.A.) transitato nei ruoli dell'[OSCURATO:PERSONA] e Acque ( A.R.R.A.), avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il pagamento delle differenze tra RIA e APE maturate a far tempo dalla data del passaggio, ossia dal mese di Febbraio 2008; 2. la Corte territoriale ha osservato che l'anzianità professionale edile, voce retributiva di fonte negoziale equiparabile agli scatti di anzianità, doveva essere valutata al momento del passaggio ai fini della conservazione della retribuzione in godimento e, quindi, della posizione economica da attribuire al dipendente; 3. quest'ultimo, peraltro, non poteva pretendere che l'APE fosse conservata e corrisposta anche successivamente al passaggio, atteso che il nuovo datore di lavoro applicava un diverso contratto collettivo che prevedeva la rilevanza dell'anzianità ai fini dell'attribuzione della RIA; 4. ha, quindi, così statuito: «dichiara che l'appellante aveva diritto all'atto del passaggio nei ruoli dell'[OSCURATO:PERSONA] e Acque al computo nel trattamento economico fondamentale riconosciutogli, dell'anzianità professionale edile, maturata alle dipendenze dell'E.S.A. ai fini dell'attribuzione della posizione economica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della Delibera del Presidente dell'A.R.R.A. n. 15/P del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Condanna l'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle conseguenti differenze dal mese di febbraio 2008, oltre interessi legali» 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali non ha opposto difese l'[OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 5 della Ric. 2020 n. 15692 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- legge regionale Sicilia n. 11/1988 perché la Corte territoriale avrebbe dovuto quantificare le differenze retributive; 1.1. il ricorrente aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d'appello, la RIA non era stata corrisposta per il periodo successivo al passaggio; 2. la seconda censura, ricondotta ai vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. nonché l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti; 2.1. si sostiene che con sentenza n. 1438/2002, passata in giudicato, e con il successivo decreto ingiuntivo n. 83/2007 il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto il diritto del Caro a vedersi corrispondere l'APE nella misura giudizialmente accertata e pertanto quel giudicato fa stato anche nei confronti del datore di lavoro subentrato nel rapporto; 3. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. è dedotta anche con il terzo motivo, egualmente formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con il quale il ricorrente assume che privo di efficacia probatoria doveva essere ritenuto il conteggio prodotto dall'Assessorato, tra l'altro non conforme alle previsioni del contratto di lavoro e del CCRL; 4. infine con il quarto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] deduce che « subordinatamente all'accoglimento del ricorso» andrà cassata anche la statuizione inerente la parziale compensazione delle spese di lite; 5. il Collegio, disattendendo la proposta del relatore, reputa il ricorso meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito indicati; 6. la Corte d'Appello ha fondato la propria decisione sul riconoscimento del diritto del lavoratore a mantenere la misura della retribuzione quale maturata presso il datore di lavoro di provenienza, in considerazione anche dell'emolumento (APE) presso di esso previsto e spettante al lavoratore, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Agrigento in altro giudizio; 7. la Corte ha altresì chiarito che, con il passaggio al nuovo datore, di quanto percepito, ivi compresa l'APE, presso il precedente datore, si sarebbe dovuto tenere conto nell'attribuzione della posizione economica fondamentale presso il nuovo datore; 8. una volta eseguita tale operazione, gli eventuali incrementi di retribuzione presso il nuovo datore in ragione dell'anzianità avrebbero Ric. 2020 n. 15692 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- dovuto quindi essere riconosciuti, nel corso del tempo a venire, sulla base degli istituti vigenti presso il medesimo (in particolare, la RIA); 9. tale assetto decisorio, in sé non efficacemente contrastato dai motivi di ricorso, resta confermato; 10. il primo motivo di ricorso coglie tuttavia nel segno, ad avviso del Collegio, nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad una condanna generica alle differenze retributive; 11. è infatti indubbio, e lo si evince dal fatto che nelle proprie domande il ricorrente aveva quantificato importi da lui pretesi, che la domanda di condanna fosse da intendere avanzata in forma specifica e non generica; 12. vale allora il principio, già affermato da questa S.C., secondo cui «se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna alran debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario» (C. 4051/2011; C. 11460/2007); 13. la Corte territoriale, formulando una condanna generica, ha dunque violato tale principio e ciò comporta la cassazione della sentenza; 14. nel giudizio di rinvio, fermo l'assetto delle situazioni giuridiche quale sopra delineato per effetto della sentenza di appello, che resiste in parte qua al ricorso per cassazione secondo quanto sopra precisato, dovrà essere invece rivisitata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, calcolando, eventualmente previe le indagini tecniche necessarie, l'ammontare delle retribuzioni dovute presso ARRA, confrontandole con quanto corrisposto ed emettendo pronuncia di condanna specifica, se in concreto sussistano somme ancora da pagare o rigettando la domanda di condanna, qualora non ve ne siano; 15. va da sé l'assorbimento di ogni altro profilo denunciato con il ricorso per cassazione; 16. in chiusura si rileva come sia corretta l'instaurazione del giudizio nei riguardi dell'Assessorato intimato, stante la soppressione di ARRA, il subentro ad essa nelle funzioni dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Energia e la pertinenza al primo Assessorato della gestione del personale (artt. 7 e 9 L. Regione Sicilia 19/2008) e stante il risalente principio per cui «la Regione Ric. 2020 n. 15692 sez. ML - ud. 24-02-2022 -4- Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo» (C., S.U., 2080/1995); 17. la statuizione sulle spese assunta in grado di appello resta caducata ai sensi dell'art. 336, co., 1, cod. proc. civ. e sul punto una nuova decisione per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, dovrà essere parimenti assunta in sede di rinvio; 18. l'accoglimento del ricorso comporta l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 quanto al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 24
Sentenza Cassazione n. 18791/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris