CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 37350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30157/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. -Controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]). -Intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA (sezione staccata di CATANIA) n. 1677/2014, depositata il 20/05/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sei motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rimasta intimata, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia (sezione staccata di Catania) che – in controversia avente ad oggetto l’opposizione al ruolo e alla cartella di pagamento per Irpef e Irap, per gli anni 2000 e 2001 – ha accolto l’appello dell’ufficio avverso la sentenza (n. 306/10) della C.T.P. di Catania che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente; 2. con istanze depositate il 22/09/2022 e il 25/11/2022, il contribuente ha chiesto che sia disposta la sospensione del processo [n.d.r. fino al 16/01/2023] per l’eventuale presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, per gli effetti di cui all’art. 5, comma 12, legge 31 agosto 2022, n. 130; 3. si deve provvedere in conformità dell’istanza; P.Q.M. sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, legge n. 130 del 2022.