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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20275/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3409-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 5331/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 29.7.2004 [OSCURATO:PERSONA] conveniva il Comune di Napoli dinanzi il Tribunale di Napoli per sentir accertare l’intervenuto acquisto per usucapione di un appartamento.

Nella resistenza della parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 12118/2010, rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 5331/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto dalla Mollo avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Napoli.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoriacon allegati documenti. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dei documenti prodotti da parte ricorrente in uno alla memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, non trattandosi di documentazione compresa nell’ambito della previsione di cui all’art. 372 c.p.c.

Essi, inoltre, non dimostrano il difetto di legittimazione del Comune, sul quale la ricorrente si diffonde nella memoria, ma soltanto che l’Ente locale aveva contestato, nel corso del giudizio di merito, la relativa eccezione sollevata dalla difesa della Mollo, rilevandone la tardività.

Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare sul rilievo sollevato dalla Mollo in relazione all’annullabilità di una dichiarazione in data 24.4.2002, a firma della parte ricorrente, depositata in atti di causa e posta a base della decisione impugnata.

La censura è inammissibile perché attinge l’apprezzamento delle prove, che la Corte di Appello ha valutato in modo complessivo, accertando, all’esito, che la Mollo aveva detenuto l’appartamento fino al 2000, riconoscendo poi di esserne mera occupante, avendo (con la missiva del 24.4.2002 di cui anzidetto) dichiarato di essere disposta a pagare i canoni arretrati e a stipulare un nuovo contratto di locazione con il Comune (cfr. penultima pagina della sentenza).

La ricorrente sostiene che a quella data era stato già maturato il ventennio utile ad usucapionem, ma non considera che il giudice di merito aveva valorizzato, a contrario, il fatto che da un verbale di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era risultato che la Mollo aveva ottenuto la detenzione dell’appartamento in forza di contratto di locazione con l’usufruttuaria dello stesso, l’ultimo dei quali risaliva al 3.10.1996, era stato registrato il 4.10.1996 ed andava quindi a scadere nel 2000.

Di conseguenza, fino alla scadenza di detto contratto – secondo la Corte di merito–la ricorrente aveva la mera detenzione, e non il possesso, del bene di cui è causa.

La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto dilocazione con serva la veste di detentore qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti dell'art. 1591 c.c. (Cass. Sez.2, Sentenza n. 18486del 01/09/2014 , Rv. 632720).La ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenzan. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare in relazione al rilievo, mosso dalla Mollo, secondo cui l’immobile oggetto di causa non apparteneva al Comune, ma alla ASL di Napoli, e non è possibile ipotizzare una gestione di affari altrui in materia di beni pubblici.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha escluso la sussistenza del possesso utilead usucapionem in capo alla Mollo, e dunque ha considerato superata ogni altra questione.

La statuizione è corretta, in quanto una volta esclusa la configurabilità della condizione di possessore in capo alla ricorrente, ogni questione relativa alla proprietà del cespite non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione.

Il motivo, peraltro, è inammissibile anche nella misura in cui configura un vizio diomesso esame, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme.

Con il terzo motivo, la ricorrente contesta infine l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un fatto controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini dell’esclusione della condizione di possessore della Mollo, il fatto che costei avrebbe detenuto l’immobile in virtù di contratto di locazione stipulato nel 1996, nonostante l’usufruttuaria del cespite, e locatrice dello stesso, fosse deceduta il 17.2.1995.

La censura è inammissibile, in primo luogo perché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione non è più incluso, dal 2012, nel paradigma del vizio motivazionale denunziabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Inoltre, la circostanza che la locatrice fosse deceduta prima della stipulazione dell’ultimo contratto di locazione, che viene dedotta nel motivo in esame, non risulta esser mai stata sollevata nel giudizio di merito, poiché la sentenza impugnata non dà atto della relativa eccezione, né la ricorrente chiarisce in quale momento del giudizio predetto, e con quale strumento processuale, essa sarebbe stata proposta.

In terzo luogo, la circostanza di cui si discute potrebbe, al massimo, rilevare ai fini della validità del contratto di locazione del 1996, la cui esistenza, comunque, è confermata dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] valorizzata dalla motivazione della sentenza impugnata.

Ed infine, anche ammesso che si possa ritenere non valido detto ultimo contratto, la configurazione di un possesso dal 17.2.1995 (data del decesso della locatrice, usufruttuaria del bene di cui è causa) fino al 2002 (data in cui la Mollo ha riconosciuto di esser mera occupante del bene, dichiarandosi pronta a stipulare nuovo contratto di locazione e a pagare i canoni arretrati) non varrebbe comunque a configurare un possesso utile ad usucapionem: dal che deriva la carenza di interesse concreto della parte ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3409-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 5331/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 29.7.2004 [OSCURATO:PERSONA] conveniva il Comune di Napoli dinanzi il Tribunale di Napoli per sentir accertare l’intervenuto acquisto per usucapione di un appartamento. Nella resistenza della parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 12118/2010, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 5331/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto dalla Mollo avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Napoli. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoriacon allegati documenti. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dei documenti prodotti da parte ricorrente in uno alla memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, non trattandosi di documentazione compresa nell’ambito della previsione di cui all’art. 372 c.p.c. Essi, inoltre, non dimostrano il difetto di legittimazione del Comune, sul quale la ricorrente si diffonde nella memoria, ma soltanto che l’Ente locale aveva contestato, nel corso del giudizio di merito, la relativa eccezione sollevata dalla difesa della Mollo, rilevandone la tardività. Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare sul rilievo sollevato dalla Mollo in relazione all’annullabilità di una dichiarazione in data 24.4.2002, a firma della parte ricorrente, depositata in atti di causa e posta a base della decisione impugnata. La censura è inammissibile perché attinge l’apprezzamento delle prove, che la Corte di Appello ha valutato in modo complessivo, accertando, all’esito, che la Mollo aveva detenuto l’appartamento fino al 2000, riconoscendo poi di esserne mera occupante, avendo (con la missiva del 24.4.2002 di cui anzidetto) dichiarato di essere disposta a pagare i canoni arretrati e a stipulare un nuovo contratto di locazione con il Comune (cfr. penultima pagina della sentenza). La ricorrente sostiene che a quella data era stato già maturato il ventennio utile ad usucapionem, ma non considera che il giudice di merito aveva valorizzato, a contrario, il fatto che da un verbale di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era risultato che la Mollo aveva ottenuto la detenzione dell’appartamento in forza di contratto di locazione con l’usufruttuaria dello stesso, l’ultimo dei quali risaliva al 3.10.1996, era stato registrato il 4.10.1996 ed andava quindi a scadere nel 2000. Di conseguenza, fino alla scadenza di detto contratto – secondo la Corte di merito–la ricorrente aveva la mera detenzione, e non il possesso, del bene di cui è causa. La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto dilocazione con serva la veste di detentore qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti dell'art. 1591 c.c. (Cass. Sez.2, Sentenza n. 18486del 01/09/2014 , Rv. 632720).La ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U,Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenzan. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare in relazione al rilievo, mosso dalla Mollo, secondo cui l’immobile oggetto di causa non apparteneva al Comune, ma alla ASL di Napoli, e non è possibile ipotizzare una gestione di affari altrui in materia di beni pubblici. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha escluso la sussistenza del possesso utilead usucapionem in capo alla Mollo, e dunque ha considerato superata ogni altra questione. La statuizione è corretta, in quanto una volta esclusa la configurabilità della condizione di possessore in capo alla ricorrente, ogni questione relativa alla proprietà del cespite non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione. Il motivo, peraltro, è inammissibile anche nella misura in cui configura un vizio diomesso esame, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. Con il terzo motivo, la ricorrente contesta infine l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un fatto controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini dell’esclusione della condizione di possessore della Mollo, il fatto che costei avrebbe detenuto l’immobile in virtù di contratto di locazione stipulato nel 1996, nonostante l’usufruttuaria del cespite, e locatrice dello stesso, fosse deceduta il 17.2.1995. La censura è inammissibile, in primo luogo perché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione non è più incluso, dal 2012, nel paradigma del vizio motivazionale denunziabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Inoltre, la circostanza che la locatrice fosse deceduta prima della stipulazione dell’ultimo contratto di locazione, che viene dedotta nel motivo in esame, non risulta esser mai stata sollevata nel giudizio di merito, poiché la sentenza impugnata non dà atto della relativa eccezione, né la ricorrente chiarisce in quale momento del giudizio predetto, e con quale strumento processuale, essa sarebbe stata proposta. In terzo luogo, la circostanza di cui si discute potrebbe, al massimo, rilevare ai fini della validità del contratto di locazione del 1996, la cui esistenza, comunque, è confermata dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] valorizzata dalla motivazione della sentenza impugnata. Ed infine, anche ammesso che si possa ritenere non valido detto ultimo contratto, la configurazione di un possesso dal 17.2.1995 (data del decesso della locatrice, usufruttuaria del bene di cui è causa) fino al 2002 (data in cui la Mollo ha riconosciuto di esser mera occupante del bene, dichiarandosi pronta a stipulare nuovo contratto di locazione e a pagare i canoni arretrati) non varrebbe comunque a configurare un possesso utile ad usucapionem: dal che deriva la carenza di interesse concreto della parte ricorrente. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib
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