CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 07729/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per la ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato la rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 3 aprile 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato degli art. 110, 112, 452-bis cod. pen., ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora con la misura interdittiva dell'art. 290 cod. proc. pen., inibendole l'esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di sei mesi. 2. Ricorre per cassazione l'indagata sulla base di due motivi entrambi per violazione di legge e vizio di motivazione: il primo in relazione ai gravi indizi di LAH colpevolezza, il secondo in relazione all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione del reati. In data 18 ottobre 2024 il difensore ha presentato rituale atto di rinuncia all'impugnazione giustificata dal sopravvenuto disinteresse ad agire per scadenza della misura interdittiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente, la condanna della stessa al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 23 ottobre 2024