Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 07680/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20102-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 324 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/03/2016 R.G.N. 198/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,L RILEVATO che, con sentenza del 10 marzo 2016, la Corte d'Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Oristano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto, il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di reggenza prevista dall'art. 69 del CCNL per il comparto scuola del 4.8.1995 e confermata nei successivi rinnovi di cui al CCNL 24.7.2003, art. 142 ed al CCNL

29.11. 2007, art. 146 e la condanna al pagamento del relativo importo; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non dovuta alla Scanu la rivendicata indennità di reggenza, prevista per il docente vicario del capo d'istituto, spettando questa, in base alla formulazione letterale dell'art. 69 del CCNL del 1995 e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui la sostituzione del dirigente titolare sia espletata "a tutti gli effetti", ipotesi nella specie non verificatasi e non assimilabile a quella dedotta, concernente la mera difficoltà di fatto, per il dirigente titolare, di essere presente con sufficiente continuità nella scuola datagli in reggenza; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Scanu, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 del CCNL per il comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995, imputa alla Corte territoriale il travisamento della norma invocata, da interpretarsi, a suo dire, in termini tali per cui sarebbero da ritenersi distinte le fattispecie considerate nei due commi della disposizione, discendendone l'applicabilità nella specie del secondo comma letto nel senso che il docente vicario ivi considerato sarebbe tributario dell'indennità di reggenza, nella misura del 50% di quella prevista dal primo comma, per il solo fatto di essere stato nominato tale dal dirigente scolastico affidatario in reggenza dell'ufficio di presidenza o di direzione ed in quella veste lo affianchi nell'esercizio delle sue funzioni, con esclusione, quindi, di una lettura contestuale per la quale il primo comma verrebbe ad introdurre una definizione generale, ossia valevole per il primo e per il secondo comma della disposizione, della figura del docente vicario, identificandolo nel docente che "sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni"; che il motivo deve ritenersi infondato, avendo la Corte territoriale interpretato l'art. 69 in questione in coerenza con la lettera e la ratio della norma, così da leggerla come intesa a delineare una figura unitaria di docente vicario, quale soggetto incaricato di provvedere alla sostituzione dell'incaricato o dell'affidatario in reggenza degli uffici di presidenza o di direzione in caso di assenza o impedimento nella totalità e pienezza delle sue funzioni, laddove l'interpretazione proposta dalla ricorrente appare priva di fondamento logico e giuridico, dal momento che la specialità della figura del docente vicario nell'ipotesi di affidamento in reggenza, che gli darebbe diritto, in virtù della sola nomina e così del generico affiancamento nell'esercizio delle funzioni (da distinguersi dalla delega di specifiche funzioni che connota la figura del collaboratore del dirigente e risulta remunerata ai sensi dell'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), alla corresponsione dell'indennità di reggenza (nella precedente ipotesi fondata invece sull'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali nella loro pienezza e totalità in veste di sostituto) troverebbe titolo nella configurazione dell'affidamento in reggenza degli uffici di presidenza e direzione come posizione funzionalmente dimidiata, implicante di per sé, per l'impossibilità di una presenza continua presso l'ufficio affidato in reggenza in aggiunta a quello retto come titolare, il valersi del supporto di un docente all'uopo nominato in affiancamento, il che non pare plausibile già alla luce del disposto dello stesso art. 69, che in ragione del maggiore impegno professionale, evidentemente considerato nella sua pienezza e totalità, riconosce all'affidatario in reggenza degli uffici di presidenza e di direzione la relativa indennità, che spetterà al vicario nella sola eventualità, che in via generale ne connota il ruolo, della sostituzione nell'esercizio delle funzioni tutte del dirigente assente o impedito. che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20102-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 324 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/03/2016 R.G.N. 198/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,L RILEVATO che, con sentenza del 10 marzo 2016, la Corte d'Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Oristano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto, il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di reggenza prevista dall'art. 69 del CCNL per il comparto scuola del 4.8.1995 e confermata nei successivi rinnovi di cui al CCNL 24.7.2003, art. 142 ed al CCNL 29.11. 2007, art. 146 e la condanna al pagamento del relativo importo; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non dovuta alla Scanu la rivendicata indennità di reggenza, prevista per il docente vicario del capo d'istituto, spettando questa, in base alla formulazione letterale dell'art. 69 del CCNL del 1995 e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui la sostituzione del dirigente titolare sia espletata "a tutti gli effetti", ipotesi nella specie non verificatasi e non assimilabile a quella dedotta, concernente la mera difficoltà di fatto, per il dirigente titolare, di essere presente con sufficiente continuità nella scuola datagli in reggenza; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Scanu, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 del CCNL per il comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995, imputa alla Corte territoriale il travisamento della norma invocata, da interpretarsi, a suo dire, in termini tali per cui sarebbero da ritenersi distinte le fattispecie considerate nei due commi della disposizione, discendendone l'applicabilità nella specie del secondo comma letto nel senso che il docente vicario ivi considerato sarebbe tributario dell'indennità di reggenza, nella misura del 50% di quella prevista dal primo comma, per il solo fatto di essere stato nominato tale dal dirigente scolastico affidatario in reggenza dell'ufficio di presidenza o di direzione ed in quella veste lo affianchi nell'esercizio delle sue funzioni, con esclusione, quindi, di una lettura contestuale per la quale il primo comma verrebbe ad introdurre una definizione generale, ossia valevole per il primo e per il secondo comma della disposizione, della figura del docente vicario, identificandolo nel docente che "sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni"; che il motivo deve ritenersi infondato, avendo la Corte territoriale interpretato l'art. 69 in questione in coerenza con la lettera e la ratio della norma, così da leggerla come intesa a delineare una figura unitaria di docente vicario, quale soggetto incaricato di provvedere alla sostituzione dell'incaricato o dell'affidatario in reggenza degli uffici di presidenza o di direzione in caso di assenza o impedimento nella totalità e pienezza delle sue funzioni, laddove l'interpretazione proposta dalla ricorrente appare priva di fondamento logico e giuridico, dal momento che la specialità della figura del docente vicario nell'ipotesi di affidamento in reggenza, che gli darebbe diritto, in virtù della sola nomina e così del generico affiancamento nell'esercizio delle funzioni (da distinguersi dalla delega di specifiche funzioni che connota la figura del collaboratore del dirigente e risulta remunerata ai sensi dell'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), alla corresponsione dell'indennità di reggenza (nella precedente ipotesi fondata invece sull'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali nella loro pienezza e totalità in veste di sostituto) troverebbe titolo nella configurazione dell'affidamento in reggenza degli uffici di presidenza e direzione come posizione funzionalmente dimidiata, implicante di per sé, per l'impossibilità di una presenza continua presso l'ufficio affidato in reggenza in aggiunta a quello retto come titolare, il valersi del supporto di un docente all'uopo nominato in affiancamento, il che non pare plausibile già alla luce del disposto dello stesso art. 69, che in ragione del maggiore impegno professionale, evidentemente considerato nella sua pienezza e totalità, riconosce all'affidatario in reggenza degli uffici di presidenza e di direzione la relativa indennità, che spetterà al vicario nella sola eventualità, che in via generale ne connota il ruolo, della sostituzione nell'esercizio delle funzioni tutte del dirigente assente o impedito. che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
Sentenza Cassazione n. 07680/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris