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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34052/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27251/2021R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 172, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] carbone ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procurain calce al ricorso; -ricorrente- contro REPUBBLICA ITALIANA - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 2335/2021della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 30 marzo 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti della Repubblica Italiana – Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, per la cassazionedella sentenza 30 marzo 2021 n. 2335 della Corte di appellodi Roma, con cui è stata rigettata l’impugnazione da lui proposta avverso la sentenza n.9703 del 2015 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato prescritto il suo diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata re munerazione spettante per la frequenza d e l cors o di specializzazione medica da lui seguito nel periodo compreso tra il 1983 e il 1991; non ha svolto difese la Presidenza del Consiglio dei Ministri , restandointimata; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Considerato che: è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 25 settembre 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta digitalmente dal difensore del ricorrente, munito a tal fine di specifico mandato già in seno alla procura conferita per il ricorso; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;non avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolto difese nella presente sede,non v’è luogo a provvedere sulle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudiziodi cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27251/2021R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 172, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] carbone ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procurain calce al ricorso; -ricorrente- contro REPUBBLICA ITALIANA - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 2335/2021della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 30 marzo 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti della Repubblica Italiana – Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, per la cassazionedella sentenza 30 marzo 2021 n. 2335 della Corte di appellodi Roma, con cui è stata rigettata l’impugnazione da lui proposta avverso la sentenza n.9703 del 2015 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato prescritto il suo diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata re munerazione spettante per la frequenza d e l cors o di specializzazione medica da lui seguito nel periodo compreso tra il 1983 e il 1991; non ha svolto difese la Presidenza del Consiglio dei Ministri , restandointimata; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Considerato che: è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 25 settembre 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta digitalmente dal difensore del ricorrente, munito a tal fine di specifico mandato già in seno alla procura conferita per il ricorso; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;non avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolto difese nella presente sede,non v’è luogo a provvedere sulle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se
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