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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 17632/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.143/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s .di B ennati Graziella c.) , con sede in Tuoro sul Trasimeno (PG), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del liquidatore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , e [OSCURATO:PERSONA], entrambe elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] (PG), alla piazza Mazzini n. 66, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in R oma, alla via Homs n. 14/B , DOM.

DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- 2WORLDS S.R.L., elettivamente domiciliat a in R oma, alla via H oms n. 14/B, DOM.

DIG., presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA , n. 335/2024,depositata il 14/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna lericorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in Euro

2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.143/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s .di B ennati Graziella c.) , con sede in Tuoro sul Trasimeno (PG), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del liquidatore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , e [OSCURATO:PERSONA], entrambe elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] (PG), alla piazza Mazzini n. 66, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in R oma, alla via Homs n. 14/B , DOM. DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- 2WORLDS S.R.L., elettivamente domiciliat a in R oma, alla via H oms n. 14/B, DOM. DIG., presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA , n. 335/2024,depositata il 14/05/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna lericorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in Euro 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i
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