CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 33568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 66/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Canicatti' via Gramsci 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 4336/2022 depositata il 10/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per impugna re l’a vviso di liquidazione dell’imposta di registro ipotecaria e catastale, conrelative sanzioni, davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, che rigettava il ricorso del contribuenteche proponeva appello. Resisteva l’Agenzia delle entrate con proprie controdeduzioni, chiedendo la conferma dellasentenza di primo grado ed il rigetto dell’appello . [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, c on sentenza n. 4336/01/2022, pronunciata il11/04/2022 e depositata il 10/05/2022, rigettava ilgravame del Russo. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza il contribuente formulando tre motivi,cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il contribuente lamenta violazione e /o falsa applicazione degli artt.31 e 61 , d.lgs. 546 del 1992 e 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma primo,n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR deciso il gravame nonostante il contribuente non avesse ricevuto comunicazione dell’udienza di trattazione. Con il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 comma 2°, n. 4, cod. proc. civ., e art. 118 disp. Att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato la nullità dell’atto impositivo stante la necessità della delega rilasciata dal Direttore dell’Ufficio al funzionario autorizzato alla firma sostitutivae da allegare all’atto medesimo . Con il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.140cod. proc. civ., 4, comma 3, l. n. 890 del 1982, 2697 cod. civ., 112 e 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.,per non avere la CTR considerato la dedotta illegittimità della procedura notificatoria e la conseguente illegittimità/irregolarità/inesistenza dell’avviso di accertamento impugnato. Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto dellaparte controricorrente (v. documentazione in atti). Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il processo edintegralmente compensate l