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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13999/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con ogni conseguenza di legge [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 20/4/2021 con il quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato il decreto del tribunale cittadino che il 16/6/2020 aveva ritenuto provata l'attualità della pericolosità del predetto, ordinando l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, disposta con decreto del 28/4/1997.

Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità, nonostante la lunga detenzione dello stesso Carpentieri, per quasi 28 anni dal 1992 al 2020, durante i quali avrebbe tenuto un comportamento corretto, tanto da meritarsi un encomio.

2. Il ricorso è infondato.

Va premesso che, in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge, ai sensi dell'art. 10 comma 3

I. Igs. 159/2011, non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Rv. 247514).

Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte territoriale, con motivazione tutt'altro che meramente apparente, si è confrontata con le argomentazioni poste a sostegno del ricorso, evidenziando come molteplici argomenti giustificassero il giudizio di attuale pericolosità espresso dal Tribunale di Napoli nei confronti del Carpentieri, nonostante la lunga detenzione da questo patita ed il comportamento tenuto durante la stessa, facendo così buon governo della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione a sezioni unite, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto e, a tal fine, nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511).

Il provvedimento impugnato, infatti, ha in primo luogo valorizzato la condanna inflitta al Carpentieri nel 2016, durante la sua detenzione, per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con riferimento alla sua partecipazione al clan camorristico Gionta, egemone nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e del quale risulta incontestata l'esistenza e la permanenza.

La Corte territoriale ha anche evidenziato il carattere stabile dell'inserimento del Carpentieri nel sodalizio di cui si tratta, avendo sposato la figlia del capo clan, ed avendo partecipato all'eliminazione di esponenti del dan rivale dei Limelli,. così da rafforzare l'egemonia nel territorio del gruppo di camorra a base familiare di appartenenza.

Inoltre, nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che durante la lunga detenzione il ricorrente ha percepito dal sodalizio un regolare stipendio mensile ed ha anche veicolato all'esterno del carcere, tramite la moglie, messaggi rivolti a sodali in relazione alla strategia che intendeva adottare al termine della sua carcerazione.

Legittimamente la Corte territoriale, pertanto, ha ritenuto tali elementi confermare la presunzione di pericolosità del partecipe ad associazione camorristica, come poi ulteriormente confermato dal ritorno del Carpentieri, una volta posto in libertà, nella zona di operatività del clan ove nel 2020 è stato anche attinto da colpi d'arma da fuoco, circostanza addebitabile a terzi e di mero contorno nel provvedimento impugnato e, tuttavia, non illegittimamente ritenuta sintomatica della considerazione attribuita dai rivali del clan al ruolo in esso svolto dal ricorrente.

3. il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in camera di consiglio, il 13 - n- 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con ogni conseguenza di legge [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 20/4/2021 con il quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato il decreto del tribunale cittadino che il 16/6/2020 aveva ritenuto provata l'attualità della pericolosità del predetto, ordinando l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, disposta con decreto del 28/4/1997. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità, nonostante la lunga detenzione dello stesso Carpentieri, per quasi 28 anni dal 1992 al 2020, durante i quali avrebbe tenuto un comportamento corretto, tanto da meritarsi un encomio. 2. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge, ai sensi dell'art. 10 comma 3 I. Igs. 159/2011, non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Rv. 247514). Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte territoriale, con motivazione tutt'altro che meramente apparente, si è confrontata con le argomentazioni poste a sostegno del ricorso, evidenziando come molteplici argomenti giustificassero il giudizio di attuale pericolosità espresso dal Tribunale di Napoli nei confronti del Carpentieri, nonostante la lunga detenzione da questo patita ed il comportamento tenuto durante la stessa, facendo così buon governo della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione a sezioni unite, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto e, a tal fine, nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511). Il provvedimento impugnato, infatti, ha in primo luogo valorizzato la condanna inflitta al Carpentieri nel 2016, durante la sua detenzione, per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con riferimento alla sua partecipazione al clan camorristico Gionta, egemone nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e del quale risulta incontestata l'esistenza e la permanenza. La Corte territoriale ha anche evidenziato il carattere stabile dell'inserimento del Carpentieri nel sodalizio di cui si tratta, avendo sposato la figlia del capo clan, ed avendo partecipato all'eliminazione di esponenti del dan rivale dei Limelli,. così da rafforzare l'egemonia nel territorio del gruppo di camorra a base familiare di appartenenza. Inoltre, nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che durante la lunga detenzione il ricorrente ha percepito dal sodalizio un regolare stipendio mensile ed ha anche veicolato all'esterno del carcere, tramite la moglie, messaggi rivolti a sodali in relazione alla strategia che intendeva adottare al termine della sua carcerazione. Legittimamente la Corte territoriale, pertanto, ha ritenuto tali elementi confermare la presunzione di pericolosità del partecipe ad associazione camorristica, come poi ulteriormente confermato dal ritorno del Carpentieri, una volta posto in libertà, nella zona di operatività del clan ove nel 2020 è stato anche attinto da colpi d'arma da fuoco, circostanza addebitabile a terzi e di mero contorno nel provvedimento impugnato e, tuttavia, non illegittimamente ritenuta sintomatica della considerazione attribuita dai rivali del clan al ruolo in esso svolto dal ricorrente. 3. il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, il 13 - n- 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o
Decreto Cassazione n. 13999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris