CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 luglio 1983; avverso la sentenza del 30 novembre 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio, eliminando l'aumento a titolo di continuazione per il reato sub A) e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 novembre 2022, la Corte d'appello di Torino, riformando la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di furto aggravato di carta di credito (così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione) e di indebito utilizzo della stessa, a lui rispettivamente ascritti in rubrica ai capi A) e B). L'imputato propone ricorso per cassazione articolando due distinti motivi di censura. Il primo, formulato sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale si sarebbe determinata ad affermare la colpevolezza dell'imputato alla luce di una diversa valutazione delle prove dichiarative acquisite in primo grado. Ciò avrebbe imposto, in applicazione della norma di cui all'art. 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., di procedere nuovamente all'escussione dei testi esaminati dinanzi al Tribunale. Il secondo, invece, deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, non avendo la persona offesa riferito né di rotture o danneggiamenti, né soprattutto della necessità di riparare il vetro o anche solo di ripristinarne la funzionalità. Non sussistendo l'aggravante, residuerebbe un furto semplice, non procedibile per difetto di querela. Con memoria depositata il 3 giugno 2023, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando, contestualmente, il mutato regime di procedibilità quanto al reato di cui al capo A) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello territoriale, andando di contrario avviso rispetto alle valutazioni del giudice di primo grado, avrebbe valorizzato - in senso decisivo ai fini del giudizio di colpevolezza - le deposizioni della teste Poli e del [OSCURATO:PERSONA], accogliendo, così, le specifiche censure sollevate, sotto tale profilo, dal Pubblico Ministero. E tanto avrebbe imposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e il nuovo esame dei predetti testi. La deduzione è fondata. Com'è noto, l'onere di attivare il contraddittorio e procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non sussiste in tutte le ipotesi di riforma in peius dell'originaria assoluzione, ma solo quando si giunga all'affermazione della responsabilità alla luce di una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado. Non sussiste, invece, né nelle ipotesi in cui la sentenza assolutoria sia stata riformata non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico), ma alla luce di un diverso apprezzamento del suo significato e, quindi, di una diversa valutazione logica dell'intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133; Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269782); né, tantomeno, quando alcun ribaltamento dell'originaria decisione ci sia stato, mancando, in questo caso, l'esigenza di superare quella presunzione di innocenza e quel "ragionevole dubbio" nascente dall'originaria assoluzione. In concreto, la riforma della pronuncia assolutoria è stata effettivamente fondata non già su una diversa interpretazione della fattispecie concreta o su una valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio, quanto sul diverso apprezzamento delle due predette fonti dichiarative, rivalutate, per come esplicitamente riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, all'esito della visione diretta e in contraddittorio dei filmati acquisiti al materiale probatorio. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, nel quale verrà valutata anche la sussistenza della condizione di procedibilità, necessaria (alla luce del mutato regime introdotto con il d. Igs. n. 150 del 2022) in relazione al reato di cui al capo A). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso