CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42033/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIA - ricorrente - contro ; - intimato - < 10. R.G. 23915/2016 [OSCURATO:PERSONA] ma [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 16 marzo 2016, n. 1107, che ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla ricorrente. La Corte d'appello, rilevato che all'udienza differita dal presidente le parti non erano comparse e che alla successiva udienza, della quale era stato dato "regolare avviso di rinvio agli avvocati costituiti come risulta dall'esame del fascicolo informatico", era presente il solo difensore della parte appellata che chiedeva che fosse dichiarato improcedibile il gravame, aveva dichiarato l'appello improcedibile non essendo comparsa la parte appellante per due successive udienze di prima comparizione. In data 25 giugno 2021 è stato depositato atto con il quale si è costituito in giudizio il nuovo difensore della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "nullità del procedimento d'appello e della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e all'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.", avendo la Corte d'appello applicato il secondo comma dell'art. 348 c.p.c. sull'errato presupposto dell'avvenuta comunicazione al procuratore dell'appellante del rinvio all'udienza fissata per il 3 marzo 2016; dall'esame del fascicolo informatico risulterebbe che l'unica informazione data al procuratore dell'appellante in merito al rinvio dell'udienza del 21 gennaio 2016 è costituita dall'avviso trasmesso via posta elettronica certificata al medesimo in data 3 febbraio 2016, avviso nel quale si comunicava che la causa era stata rinviata all'udienza del 31 marzo 2016. [OSCURATO:PERSONA] rileva che per decidere il ricorso è necessario esaminare il testo integrale della comunicazione di rinvio dell'udienza al 3 marzo 2016, avendo la ricorrente contestato che la comunicazione di rinvio avesse riferimento non al 3 marzo 2016, ma al 31 marzo 2016. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di richiedere alla cancelleria della Corte d'appello di Napoli certificazione del contenuto della comunicazione di rinvio dell'udienza al 3 marzo 2016, riportandone il testo integrale. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione II civile, in data 9 luglio 2021. Il pres deh,te (Felice nha) l, IL Don. ti CORT