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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 34091/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21822/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8 ottobre 2021; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso – controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Varese, sez.

II civile, del 5 agosto 2015; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21822/2015 Numero sezionale 4333/2021 Numero di raccolta generale 34091/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Varese ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con cui lamentava che il proprio credito, fondato sul rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a tempo determinato e sciolto dal curatore in data 12 luglio 2014, era stato solo parzialmente ammesso, essendo state escluse le somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ovvero delle mensilità di retribuzione intercorrenti tra la data del recesso del curatore e la scadenza naturale del contratto, ivi compreso il relativo trattamento di fine rapporto.

2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso.

3. Con atti rispettivamente del 18 gennaio e del 25 gennaio 2021, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo conferitogli dal ricorrente, che ha nominato nuovo difensore l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale del 6 ottobre 2021, depositata in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell’8 ottobre 2021.

4. Con istanza congiunta in data 21 ottobre 2021, sottoscritta digitalmente dai rispettivi procuratori, le parti hanno dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado. r.g. n. 21822/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21822/2015 Numero sezionale 4333/2021 Numero di raccolta generale 34091/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità.

2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21822/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21822/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8 ottobre 2021; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso – controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Varese, sez. II civile, del 5 agosto 2015; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21822/2015 Numero sezionale 4333/2021 Numero di raccolta generale 34091/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Varese ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con cui lamentava che il proprio credito, fondato sul rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a tempo determinato e sciolto dal curatore in data 12 luglio 2014, era stato solo parzialmente ammesso, essendo state escluse le somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ovvero delle mensilità di retribuzione intercorrenti tra la data del recesso del curatore e la scadenza naturale del contratto, ivi compreso il relativo trattamento di fine rapporto. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. 3. Con atti rispettivamente del 18 gennaio e del 25 gennaio 2021, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo conferitogli dal ricorrente, che ha nominato nuovo difensore l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale del 6 ottobre 2021, depositata in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell’8 ottobre 2021. 4. Con istanza congiunta in data 21 ottobre 2021, sottoscritta digitalmente dai rispettivi procuratori, le parti hanno dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado. r.g. n. 21822/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21822/2015 Numero sezionale 4333/2021 Numero di raccolta generale 34091/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità. 2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21822/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S
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