CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 26633/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 gennaio 2022 del Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA 1. I motivi dedotti nel ricorso non sono c:onsentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto allegano censure afferenti alla mancata derubricazione del fatto nella fattispecie - non penalmente perseguibile - dell'art. 75 D.P.R. 309/1990 e sono quindi diverse da quelle proponibili avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. In particolare, premesso che la disposizione di cui all'ad 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. elenca tassativamente i casi in cui è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, vero è che alle parti è consentito di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tuttavia, tale possibilità deve ritenersi limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. Poiché, nel caso di specie, sussiste piena corrispondenza tra il capo di imputazione e la qualificazione giuridica del fatto, sulla quale peraltro tutte le parti avevano espresso il consenso, il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2022 Il Consigliere estensor