CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 39553/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sulla pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza del 30 aprile 2021 della Seconda Sezione penale di questa Corte, ha assolto, perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo K) (art. 512-bis cod.pen.) e, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto Musone in ordine al reato di cui capo H) per mancanza di querela. Ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, per i residui reati, in anni nove e mesi due di reclusione ed euro 7.133,00 di multa. 2.Con unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 624, comma 1, 627, e 597, comnna 2, cod. proc. pen.) poiché la Corte di appello ha rideterminato la pena da infliggere, da cui avrebbe dovuto essere decurtata quella applicata per i reati per i quali è intervenuta sentenza di assoluzione (capo K) o proscioglimento (capo H), in quella che era stata applicata in primo grado e non in quella determinata, e ridotta, in appello. Sostiene il ricorrente che tale modalità di computo della pena viola i limiti oggettivi derivanti dal giudizio di annullamento parziale e rinvio al giudice del merito che ha applicato all'imputato un trattamento deteriore rispetto a quello determinato con la sentenza annullata che, tuttavia, aveva acquistato efficacia di giudicato sui punti diversi e non oggetto di collegamento logico funzionale con quelli oggetto della statuizione di rinvio. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il tema della portata del cd. giudicato parziale, in relazione ad una sentenza che abbia ad oggetto più imputazioni, si è posto con riferimento alla eseguibilità della pena in presenza di annullamento che abbia avuto ad oggetto solo alcuni dei capi di imputazione e, soprattutto, alla individuazione delle cd. "parti" della sentenza, su cui si sia formato il giudicato parziale. Si è affermato che "parti" della sentenza devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche g, quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106). Si è, inoltre, precisato che la pena inflitta in relazione ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione pur se il dispositivo della sentenza di legittimità non ne indichi la misura, ben potendo la pena "certa" essere determinata mediante il raffronto tra lo stesso dispositivo e gli esiti dei giudizi di merito. (Sez. 1, n. 22612 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286584). La fattispecie concreta oggetto dell'odierno ricorso è di gran lunga più semplice nella soluzione della questione posta in diritto dalla difesa: non è, infatti, revocabile in dubbio che la sentenza di annullamento di questa Corte aveva avuto un oggetto limitato a due capi di imputazione e che erano rimaste estranee al perimetro della decisione rescindente le questioni sulla pena che, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], neppure avevano costituito oggetto di ricorso. Non è dunque revocabile in dubbio che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha assunto a base delle proprie determinazioni la pena inflitta in primo grado all'imputato, è incorsa in duplice errore sia perché non ha eliminato dalla pena inflitta la pena per la quale erano intervenute le statuizioni di assoluzione e proscioglimento (di cui ai capi H) e K), sia perché ha determinato la pena da eseguire in quella recata dalla sentenza di primo grado già riformata in appello e complessivamente determinata, per effetto della riduzione del rito, in anni otto e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa. Su tale pena si era formato il giudicato e alcuna questione, né in danno né in favor, avrebbe potuto essere legittimamente adottata. Consegue che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] deve essere determinata elidendo, dalla pena come determinata con la sentenza del 13 luglio 2018 della Corte di appello di Napoli, la pena inflitta per i reati di cui ai capi K) e H) per i quali sono intervenute sentenza di assoluzione e proscioglimento, operazione che, involgendo un apprezzamento di merito, non può essere effettuata dalla Corte di cassazione poiché la Corte di appello di Napoli con sentenza del 13 luglio 2018 aveva rideterminato la pena inflitta senza calcolare l'aumento di pena per i singoli reati ma determinandolo, in anni sei e mesi nove di reclusione ed euro seimila di multa, cumulativamente per tutti i reati in continuazione, fra i quali quelli di cui ai capi H) e K). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 2