CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39866/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, prospettando genericamente un'alternativa lettura delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali ipotesi alternative (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di truffa contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sul granitico quadro probatorio da cui si ricava la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con la sentenza impugnata poiché, fermo restando che nessuna doglianza sul punto risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., le predette attenuanti erano già state espressamente riconosciute dal giudice di primo grado, seppur in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere lestensore Il PreiJ&e Fran [OSCURATO:PERSONA] rit [OSCURATO:PERSONA] 1\ D'Agostini D E POSI1ATA IN C