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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 16000/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15945/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]-PEC [OSCURATO:EMAIL] -[OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Roma, con studio in Roma, via Alberico II n.4 e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) PEC [OSCURATO:EMAIL] lo rappresenta e difende agli atti -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege Pagina2di 4 - RGN 15 945 /20 22 estensore cons. m.ferro -costituito resistente- avverso decreto di TRIBUNALE Palermo i n RG n. 11268 /202 0 depositat o il 27/5/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto di TRIBUNALE Palermo i n RG n. 11268/2020 depositat o il 27/5/2022 che ne ha rigettato l ’ impugnazione avverso il diniego delle protezioni emesso dalla competente commission e territorialelocale sulla domanda reiterata di rifugio e protezione umanitaria ;

2. il tribunale ha osservato che : a) il ricorrente, avanti alla Commissione, non aveva allegato fatti nuovi o nuovi documenti idonei a giustificare una rivalutazione della domanda , limitandosi a pal esare un generico timore per l’appartenenzaetnica e i conflitti nella zona di sua provenienza, ossia l’ Ebony i [OSCURATO:PERSONA] , senza altri riscont r i e in realtà per profili già esam inati con la prima istanza; b) non esistevano i requisiti per l’accoglimento della protezionesussidiaria ex art.14 d.lgs. n.251 del 2007 , quanto al danno grave di tutte le tre lettere della norma ; c) quanto alla protezione speciale , infine, haaffermato che alla luce della novella legislativa esamin ata, ai sensi del.

D.L 130/2020 come convertito, non può ritenersi il ricorrente meritevole di alcunadelle forme di protezione così istituite, posto che l’intero racconto e il suoprofilo soggettivo non rientrano in alcuna delle ipotesi indicate dalla leg ge , né sono emersi aspetti rilevanti ai sensi dell’art.19 d.lgs. 2 8 6 del 1998 , difettandola prova di familiari in Italia o attività lavorativa, ciò precludendo ogni giudizio comparativo tra vulnerabilità e compromissione dei diritti fondamentalial subent ro ;

3. il ricorrente contesta il decreto con quattro motivi di ricorso , cui resisteil Ministero con mero atto di costituzione .

Pagina3di 4 - RGN 15 945 /20 22 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche:

1. con il primo motivo si contesta , quanto alla protezione sussidiaria , l’omessa motivazione ai sensi della lett. b) art.14 d.lgs. n.251 del 2007 , nonché la mancata considerazione dei pericoli al rientro per lo stato non garantistico e corrotto del sistema investigativo e giudiziario nigeriano (Ebonyi,area del Biafra) , oltre che la no n valutazione di circostanze decisive , avendoinfatti il tribunale omesso di esaminare il timore del rientro rispetto alleminacce subite dai fratellastri per la prospettata ascesa al trono (come re)locale, in successione del padre ;

2. con il secondo motivo s’invoca la violazione del dovere di cooperazione istruttoria , avendo il tribunale omesso ogni ricerca sulla effettiva tutela giuridica che il richiedente avrebbe potuto conseguire al rientro nel sistema dello Stato di provenienza , tenuto co nto delle riferite minaccedi morte dei fratellastri ;

3. con il terzo motivo , si contesta che la decisione di escludere la tutela dicui alla lett. c) art. 14 cit. non è scaturita da un’indagine attualizzata sui conflittidel Paese, esibendo invero fonti non aggiornate ;

4. con il quarto motivo si contesta la mancata disamina delle circostanze indizianti della vulnerabilità del ricorrente , anche in chiave comparativa, dovendosiconsiderare la permanenza in Italia da oltre 10 anni, la titolarità diun credito risarcitorio verso lo Stato di oltre 380mila euro (per ingiusta detenzione)e l’assenza di legami attuali con il paese d’origine;

5. i primi due motivi sono inammissibili, per difetto di autosufficienza, nonavendo il ricorso proceduto ad identificare – all’interno di un coacervo di censureeterogenee ed indistinte – quali fossero i tratti distintivi ed autonomi della domanda di protezione reiterata, rispetto a quelli già affrontati in un primotempo dall ’autorità giudiziaria , negando le protezioni richieste; né il ricorrenteaffronta la ratio decidendi con cui il decreto, tacciando di genericità e mancata prova le circostanze ora offerte, ne ha escluso la n ovità e la rilevanza; Pagina4di 4 - RGN 15 945 /20 22 estensore cons. m.ferro

6. il terzo motivo è fondato, con assorbimento del quarto ; in effetti il tribunale,pur indulgendo ad un avvicinamento della situazione dello Stato dell’Ebonyiall’area del Biafra e più volte citando la situazione di disordine, conflittie pericoli d’incolumi tà locali, si è limitato a menzionare fonti sparse, oltre che alcune COI, in apparenza non aggiornate né puntuali rispetto all’epoca della decisione; in tal modo risu l ta violato il principio, anche di recenteribadito da questa Corte (Cass. 32712/2022), pe r cui d eve ritenersi sussistenteuna violazione del dovere di cooperazione istruttoria « laddove il giudice,per rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, utilizzi fonti di informazione sul paese d'origine (le c.d.

COI) inconferenti o meno recenti rispettoa quelle allegate dal ricorrente »; il ricorso va dunque accolto, con riguardo a l terzo motivo, dichiarato inammissibilequanto ai primi due , con assorbimento de l quarto , con rinvio altribunale, anche per la liquidazione delle spese del procedimento .

P.Q.M. laCorte accoglie il ricorso quanto a l terzo motiv o , dichiara inammissibili i motivi primo e secondo , assorbit o i l quarto , cassa e rinvia al Tribuna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15945/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]-PEC [OSCURATO:EMAIL] -[OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Roma, con studio in Roma, via Alberico II n.4 e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) PEC [OSCURATO:EMAIL] lo rappresenta e difende agli atti -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege Pagina2di 4 - RGN 15 945 /20 22 estensore cons. m.ferro -costituito resistente- avverso decreto di TRIBUNALE Palermo i n RG n. 11268 /202 0 depositat o il 27/5/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto di TRIBUNALE Palermo i n RG n. 11268/2020 depositat o il 27/5/2022 che ne ha rigettato l ’ impugnazione avverso il diniego delle protezioni emesso dalla competente commission e territorialelocale sulla domanda reiterata di rifugio e protezione umanitaria ; 2. il tribunale ha osservato che : a) il ricorrente, avanti alla Commissione, non aveva allegato fatti nuovi o nuovi documenti idonei a giustificare una rivalutazione della domanda , limitandosi a pal esare un generico timore per l’appartenenzaetnica e i conflitti nella zona di sua provenienza, ossia l’ Ebony i [OSCURATO:PERSONA] , senza altri riscont r i e in realtà per profili già esam inati con la prima istanza; b) non esistevano i requisiti per l’accoglimento della protezionesussidiaria ex art.14 d.lgs. n.251 del 2007 , quanto al danno grave di tutte le tre lettere della norma ; c) quanto alla protezione speciale , infine, haaffermato che alla luce della novella legislativa esamin ata, ai sensi del. D.L 130/2020 come convertito, non può ritenersi il ricorrente meritevole di alcunadelle forme di protezione così istituite, posto che l’intero racconto e il suoprofilo soggettivo non rientrano in alcuna delle ipotesi indicate dalla leg ge , né sono emersi aspetti rilevanti ai sensi dell’art.19 d.lgs. 2 8 6 del 1998 , difettandola prova di familiari in Italia o attività lavorativa, ciò precludendo ogni giudizio comparativo tra vulnerabilità e compromissione dei diritti fondamentalial subent ro ; 3. il ricorrente contesta il decreto con quattro motivi di ricorso , cui resisteil Ministero con mero atto di costituzione . Pagina3di 4 - RGN 15 945 /20 22 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo si contesta , quanto alla protezione sussidiaria , l’omessa motivazione ai sensi della lett. b) art.14 d.lgs. n.251 del 2007 , nonché la mancata considerazione dei pericoli al rientro per lo stato non garantistico e corrotto del sistema investigativo e giudiziario nigeriano (Ebonyi,area del Biafra) , oltre che la no n valutazione di circostanze decisive , avendoinfatti il tribunale omesso di esaminare il timore del rientro rispetto alleminacce subite dai fratellastri per la prospettata ascesa al trono (come re)locale, in successione del padre ; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione del dovere di cooperazione istruttoria , avendo il tribunale omesso ogni ricerca sulla effettiva tutela giuridica che il richiedente avrebbe potuto conseguire al rientro nel sistema dello Stato di provenienza , tenuto co nto delle riferite minaccedi morte dei fratellastri ; 3. con il terzo motivo , si contesta che la decisione di escludere la tutela dicui alla lett. c) art. 14 cit. non è scaturita da un’indagine attualizzata sui conflittidel Paese, esibendo invero fonti non aggiornate ; 4. con il quarto motivo si contesta la mancata disamina delle circostanze indizianti della vulnerabilità del ricorrente , anche in chiave comparativa, dovendosiconsiderare la permanenza in Italia da oltre 10 anni, la titolarità diun credito risarcitorio verso lo Stato di oltre 380mila euro (per ingiusta detenzione)e l’assenza di legami attuali con il paese d’origine; 5. i primi due motivi sono inammissibili, per difetto di autosufficienza, nonavendo il ricorso proceduto ad identificare – all’interno di un coacervo di censureeterogenee ed indistinte – quali fossero i tratti distintivi ed autonomi della domanda di protezione reiterata, rispetto a quelli già affrontati in un primotempo dall ’autorità giudiziaria , negando le protezioni richieste; né il ricorrenteaffronta la ratio decidendi con cui il decreto, tacciando di genericità e mancata prova le circostanze ora offerte, ne ha escluso la n ovità e la rilevanza; Pagina4di 4 - RGN 15 945 /20 22 estensore cons. m.ferro 6. il terzo motivo è fondato, con assorbimento del quarto ; in effetti il tribunale,pur indulgendo ad un avvicinamento della situazione dello Stato dell’Ebonyiall’area del Biafra e più volte citando la situazione di disordine, conflittie pericoli d’incolumi tà locali, si è limitato a menzionare fonti sparse, oltre che alcune COI, in apparenza non aggiornate né puntuali rispetto all’epoca della decisione; in tal modo risu l ta violato il principio, anche di recenteribadito da questa Corte (Cass. 32712/2022), pe r cui d eve ritenersi sussistenteuna violazione del dovere di cooperazione istruttoria « laddove il giudice,per rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, utilizzi fonti di informazione sul paese d'origine (le c.d. COI) inconferenti o meno recenti rispettoa quelle allegate dal ricorrente »; il ricorso va dunque accolto, con riguardo a l terzo motivo, dichiarato inammissibilequanto ai primi due , con assorbimento de l quarto , con rinvio altribunale, anche per la liquidazione delle spese del procedimento . P.Q.M. laCorte accoglie il ricorso quanto a l terzo motiv o , dichiara inammissibili i motivi primo e secondo , assorbit o i l quarto , cassa e rinvia al Tribuna
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