CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che, in parte, formulato in termini congetturali, in quanto, essendo l'imputato in misura alternativa (affidamento in prova), era suo onere attivarsi per chiedere al Magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a partecipare all'udienza dinanzi alla Corte di appello, nel corso della quale, peraltro, non risulta formulata alcuna eccezione da parte del difensore; ii) il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, in ordine alla prognosi negativa posta a fondamento del diniego della pena sostitutiva; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M