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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 30508/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 24665-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QUARTA PIERLUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1688/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 4/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4990 del 2018, emessa il 7 marzo 2018, il Tribunale di Roma rigettò, per intervenuta prescrizione decennale, con condanna alle spese, la domanda risarcitoria degli odierni ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché del Ministero della Salute.

In particolare gli attori - che, dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti in epoca compresa tra il 1983 ed il 1990 alle scuole di specializzazione in varie discipline e si erano specializzati tra il 1986 ed il 1997 - avevano chiesto l'accertamento e la declaratoria del loro diritto a ricevere una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di lire 21.5000.000 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggior e minore somma ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art.

Ric. 2021 n. 24665 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -2- 1224 c.c. e agli interessi, nonché l'accertamento e la declaratoria del loro diritto a veder riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate nell'atto introduttivo, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno per mancato paritario riconoscimento del titolo predetto; in via alternativa, avevano richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da mancato recepimento nei loro confronti di direttive e sentenze comunitarie, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. e agli interessi; solo in via subordinata, avevano formulato domanda di liquidazione dell'equo indennizzo per arricchimento senza causa.

Avverso la sentenza del Tribunale gli attuali ricorrenti proposero gravame, sostenendo l'erronea individuazione, da parte di quel giudice, del dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1688/2021, pubblicata il 4 marzo 2021, rigettò l'impugnazione e condannò gli appellanti, in solido, alle spese di quel grado.

Avverso tale decisione, i medici elencati in epigrafe hanno proposto ricorso, basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

Hanno resistito con unico controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di doglianza, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la «violazione e fa/sa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno Ric. 2021 n. 24665 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -3- derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell'art.10 Cost.; dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c. c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c. c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99».

1.1. Sostengono, in sintesi, i ricorrenti che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione.

Il Tribunale avrebbe quindi errato nel non considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, el 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato.

Deducono i ricorrenti che, quindi, solo dal 17 maggio 2011, con la sentenza Cass. n. 10813/2011, «lo Stato, attraverso l'elaborazione, ha messo a disposizione dei soggetti lesi dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale e può, quindi, iniziare a decorrere la prescrizione decennale» e chiedono, se del caso, di investire con rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia dell'unione Europea, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.

1.2. La censura è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..

Ric. 2021 n. 24665 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -4-

1.3. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, In condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente, per quanto osservato dalla Corte territoriale, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, laddove, al contempo, si evidenzia, per completezza, che, in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 — secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato — trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 10 gennaio 2012 (Cass., 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass., nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ed è confermata da innumerevoli successivi arresti, v., ad esempio, Cass., 19/07/2019, n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589).

Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011. abbia preso in considerazione un termine prudenzi&e in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte abbia escluso quelle incertezze inibenti Ric. 2021 n. 24665 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -5- la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.

Detti argomenti — come questa Corte ha già più volte avuto modo di rimarcare (v. da ultimo Cass. 31/03/2021, n. 8843) — sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato secondo quanto obiettato dagli attuali ricorrenti.

È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.

Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.

Quanto alla legittimazione passiva premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) — nella fattispecie non emerge, né è dedotta, 9\ Ric. 2021 n. 24665 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -6- un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'Amministrazione statale e non nelle Università.

1.4. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C 617/16 (v. pure Cass., 24/01/2020, n. 1641, per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).

Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass.14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).

Ric. 2021 n. 24665 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -7- 1.5 Pertanto non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.

Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).

2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione all'esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo, i ricorrenti hanno chiesto che sia sottoposta alla C.G.U.E. la seguente questione pregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda».

Si tratta di una istanza — reiterata ancora in memoria — che è da ritenersi manifestamente infondata.

Per quanto sopra già evidenziato, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve inoltre aggiungersi che nessun dubbio poteva Ric. 2021 n. 24665 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -8- sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini, da ultimo, Cass. 2/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20; v. anche Cass., ord., 27/12/20121, n. 41677 e Cass., orci., 28/12/2021, n. 41750).

3. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

5. Non si ravvisa la ricorrenza dei presupposti per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., chiesta dalla parte controricorrente (v. controricorso, p. 7).

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315 P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 24665 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -9- versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 24665-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QUARTA PIERLUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1688/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 4/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4990 del 2018, emessa il 7 marzo 2018, il Tribunale di Roma rigettò, per intervenuta prescrizione decennale, con condanna alle spese, la domanda risarcitoria degli odierni ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché del Ministero della Salute. In particolare gli attori - che, dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti in epoca compresa tra il 1983 ed il 1990 alle scuole di specializzazione in varie discipline e si erano specializzati tra il 1986 ed il 1997 - avevano chiesto l'accertamento e la declaratoria del loro diritto a ricevere una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di lire 21.5000.000 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggior e minore somma ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. Ric. 2021 n. 24665 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- 1224 c.c. e agli interessi, nonché l'accertamento e la declaratoria del loro diritto a veder riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate nell'atto introduttivo, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno per mancato paritario riconoscimento del titolo predetto; in via alternativa, avevano richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da mancato recepimento nei loro confronti di direttive e sentenze comunitarie, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. e agli interessi; solo in via subordinata, avevano formulato domanda di liquidazione dell'equo indennizzo per arricchimento senza causa. Avverso la sentenza del Tribunale gli attuali ricorrenti proposero gravame, sostenendo l'erronea individuazione, da parte di quel giudice, del dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1688/2021, pubblicata il 4 marzo 2021, rigettò l'impugnazione e condannò gli appellanti, in solido, alle spese di quel grado. Avverso tale decisione, i medici elencati in epigrafe hanno proposto ricorso, basato su un unico motivo e illustrato da memoria. Hanno resistito con unico controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di doglianza, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la «violazione e fa/sa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno Ric. 2021 n. 24665 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -3- derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell'art.10 Cost.; dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c. c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c. c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99». 1.1. Sostengono, in sintesi, i ricorrenti che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel non considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, el 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato. Deducono i ricorrenti che, quindi, solo dal 17 maggio 2011, con la sentenza Cass. n. 10813/2011, «lo Stato, attraverso l'elaborazione, ha messo a disposizione dei soggetti lesi dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale e può, quindi, iniziare a decorrere la prescrizione decennale» e chiedono, se del caso, di investire con rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia dell'unione Europea, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. 1.2. La censura è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Ric. 2021 n. 24665 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -4- 1.3. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, In condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente, per quanto osservato dalla Corte territoriale, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, laddove, al contempo, si evidenzia, per completezza, che, in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 — secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato — trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 10 gennaio 2012 (Cass., 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass., nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ed è confermata da innumerevoli successivi arresti, v., ad esempio, Cass., 19/07/2019, n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589). Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011. abbia preso in considerazione un termine prudenzi&e in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte abbia escluso quelle incertezze inibenti Ric. 2021 n. 24665 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -5- la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti — come questa Corte ha già più volte avuto modo di rimarcare (v. da ultimo Cass. 31/03/2021, n. 8843) — sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato secondo quanto obiettato dagli attuali ricorrenti. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) — nella fattispecie non emerge, né è dedotta, 9\ Ric. 2021 n. 24665 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -6- un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'Amministrazione statale e non nelle Università. 1.4. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C 617/16 (v. pure Cass., 24/01/2020, n. 1641, per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass.14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ric. 2021 n. 24665 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -7- 1.5 Pertanto non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione all'esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo, i ricorrenti hanno chiesto che sia sottoposta alla C.G.U.E. la seguente questione pregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Si tratta di una istanza — reiterata ancora in memoria — che è da ritenersi manifestamente infondata. Per quanto sopra già evidenziato, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve inoltre aggiungersi che nessun dubbio poteva Ric. 2021 n. 24665 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -8- sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini, da ultimo, Cass. 2/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20; v. anche Cass., ord., 27/12/20121, n. 41677 e Cass., orci., 28/12/2021, n. 41750). 3. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo 5. Non si ravvisa la ricorrenza dei presupposti per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., chiesta dalla parte controricorrente (v. controricorso, p. 7). 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 24665 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -9- versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
Sentenza Cassazione n. 30508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris