CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca del 11 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della ritenuta gravità della minaccia, è manifestamente infondato, atteso che esso risulta attuato in forma simbolica, atteso che, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, l'imputato ha pronunciato la frase sei morto mimando contemporaneamente il gesto della pistola puntata alla tempia, cosicché la minaccia è grave ai sensi dell'art. 612 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0