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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 01720/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 19/01/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZARO.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo Il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Paola, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione dei veicoli di provenienza furtiva di cui ai capi A.B.C. delle imputazioni per non aver commesso il fatto, ritenendo insufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità l'esistenza di un contratto di locazione a nome dell'imputato avente ad oggetto il garage dove le autovetture predette erano state rinvenute, e le dichiarazioni rese dal proprietario locator quanto all'effettiva disponibilità del locale in capo al Corallo, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità.

Motivi della decisione Il ricorso è fondato.

1. Questa Corte (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc.

Troise, Rv. 272430) ha già chiarito che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (c.d.

"motivazione rafforzata").

2. Questa Corte è, inoltre, ferma nel ritenere che la prova del reato di ricettazione possa essere raggiunta valorizzando la disponibilità della refurtiva e l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179): peraltro, l'imputato non ha l'onere di provare la legittima provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non un onere probatorio, bensì un mero onere di allegazione di elementi, dal quale potrebbe conseguire l'individuazione di temi di prova dei quale onerare la parte pubblica, oppure in ordine ai quali il giudicante debba esercitare i poteri officiosi, e che comunque possono essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione).

3. Ciò premesso, sono fondate le censure del ricorrente, che ha evidenziato come la Corte di appello non abbia adeguatamente valorizzato: z - la prova certa della disponibilità del garage de quo, e quindi della refurtiva, in capo all'imputato, documentata dal contratto di locazione, dalle dichiarazioni del locator e dal fatto che l'imputato aveva le chiavi d'ingresso nel locale; - la mancata allegazione da parte dell'imputato di circostanze riguardanti la disponibilità della refurtiva ed i soggetti che eventualmente avrebbero potuto avere in sua vece autonoma disponibilità dello predetto garage.

3.1. Per tali ragioni, non può ritenersi che la Corte di appello abbia corroborato, come necessario, il verdetto assolutoria pronunciato in riforma di quello di condanna pronunciato dal Tribunale con una motivazione puntuale e adeguata, né che abbia fornito una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso, 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]' liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 19/01/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZARO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Svolgimento del processo Il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Paola, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione dei veicoli di provenienza furtiva di cui ai capi A.B.C. delle imputazioni per non aver commesso il fatto, ritenendo insufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità l'esistenza di un contratto di locazione a nome dell'imputato avente ad oggetto il garage dove le autovetture predette erano state rinvenute, e le dichiarazioni rese dal proprietario locator quanto all'effettiva disponibilità del locale in capo al Corallo, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. 1. Questa Corte (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430) ha già chiarito che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (c.d. "motivazione rafforzata"). 2. Questa Corte è, inoltre, ferma nel ritenere che la prova del reato di ricettazione possa essere raggiunta valorizzando la disponibilità della refurtiva e l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179): peraltro, l'imputato non ha l'onere di provare la legittima provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non un onere probatorio, bensì un mero onere di allegazione di elementi, dal quale potrebbe conseguire l'individuazione di temi di prova dei quale onerare la parte pubblica, oppure in ordine ai quali il giudicante debba esercitare i poteri officiosi, e che comunque possono essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione). 3. Ciò premesso, sono fondate le censure del ricorrente, che ha evidenziato come la Corte di appello non abbia adeguatamente valorizzato: z - la prova certa della disponibilità del garage de quo, e quindi della refurtiva, in capo all'imputato, documentata dal contratto di locazione, dalle dichiarazioni del locator e dal fatto che l'imputato aveva le chiavi d'ingresso nel locale; - la mancata allegazione da parte dell'imputato di circostanze riguardanti la disponibilità della refurtiva ed i soggetti che eventualmente avrebbero potuto avere in sua vece autonoma disponibilità dello predetto garage. 3.1. Per tali ragioni, non può ritenersi che la Corte di appello abbia corroborato, come necessario, il verdetto assolutoria pronunciato in riforma di quello di condanna pronunciato dal Tribunale con una motivazione puntuale e adeguata, né che abbia fornito una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]' liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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