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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 36091/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12566 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.: Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso - che lamentano rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n.6 cod. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto contestato nell'ipotesi tentata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della contestata recidiva - sono manifestamente infondati perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Nel caso di specie, - quanto al primo motivo, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, coerente sul piano logico e corretta sotto il profilo giuridico circa il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n.6 cod. pen. (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), risposta coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di circostanze, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Fattispecie relativa a somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante, poiché l'assegno non era stato depositato e lasciato a disposizione della vittima (Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024 Ud. (dep. 19/04/2024) Rv. 286309 - 01); - quanto al secondo motivo di ricorso (circa la qualificazione giuridica dei fatti nel paradigma normativo del furto aggravato in abitazione nella forma consumata e non tentata), alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata si apprezza una motivazione completa e conforme all'esegesi di questa Corte sul punto, che ha evidenziato che, al momento dell'intervento della persona offesa, l'impossessamento si era già verificato; - quanto al terzo motivo di ricorso - circa l'applicazione della recidiva contestata (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) - le argomentazioni della Corte di appello, ancorché sintetiche, vanno reputate idonee ad assolvere il dovere motivazionale che incombe sul Giudice di merito.

A questo proposito, va ricordato che Sez.

U Schettino in motivazione (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319) ha ribadito la possibilità che il riconoscimento della recidiva sia fondato anche su una motivazione implicita, a condizione che risulti che sia stata compiuta la specifica indagine sulla meritevolezza dell'aggravamento sanzionatorio (in ,termini, Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130).

Nel caso in esame, la Corte ha puntualmente evidenziato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, l'impossibilità di disapplicare la recidiva contestata (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva - è manifestamente infondato stante il divieto di prevalenza ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12566 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.: Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso - che lamentano rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n.6 cod. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto contestato nell'ipotesi tentata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della contestata recidiva - sono manifestamente infondati perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Nel caso di specie, - quanto al primo motivo, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, coerente sul piano logico e corretta sotto il profilo giuridico circa il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n.6 cod. pen. (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), risposta coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di circostanze, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Fattispecie relativa a somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante, poiché l'assegno non era stato depositato e lasciato a disposizione della vittima (Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024 Ud. (dep. 19/04/2024) Rv. 286309 - 01); - quanto al secondo motivo di ricorso (circa la qualificazione giuridica dei fatti nel paradigma normativo del furto aggravato in abitazione nella forma consumata e non tentata), alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata si apprezza una motivazione completa e conforme all'esegesi di questa Corte sul punto, che ha evidenziato che, al momento dell'intervento della persona offesa, l'impossessamento si era già verificato; - quanto al terzo motivo di ricorso - circa l'applicazione della recidiva contestata (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) - le argomentazioni della Corte di appello, ancorché sintetiche, vanno reputate idonee ad assolvere il dovere motivazionale che incombe sul Giudice di merito. A questo proposito, va ricordato che Sez. U Schettino in motivazione (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319) ha ribadito la possibilità che il riconoscimento della recidiva sia fondato anche su una motivazione implicita, a condizione che risulti che sia stata compiuta la specifica indagine sulla meritevolezza dell'aggravamento sanzionatorio (in ,termini, Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130). Nel caso in esame, la Corte ha puntualmente evidenziato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, l'impossibilità di disapplicare la recidiva contestata (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva - è manifestamente infondato stante il divieto di prevalenza ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 36091/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris