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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2019

ECLI:EU:C:2019:1026
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0591_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑591/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Ammende – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Principio della presunzione di innocenza – Snaturamento degli elementi di prova»

1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Regime linguistico – Richiesta di informazioni – Comunicazione degli addebiti – Redazione in una lingua diversa da quella utilizzata dall’impresa di cui trattasi – Traduzione parziale di una richiesta di informazioni su domanda dei destinatari della stessa – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza (Art. 101 TFUE; Accordo SEE, art. 53; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2) (v. punti 26‑31)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Insussistenza (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 32, 46, 54)

3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Oggetto – Comunicazione delle risposte a una comunicazione degli addebiti – Presupposti – Rilevanza delle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti ai fini della difesa dell’impresa interessata – Onere della prova – Obbligo dell’impresa interessata di fornire un primo indizio dell’utilità delle suddette risposte ai fini della propria difesa (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27) (v. punti 38‑42)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 63, 69)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 70)

6. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Uso di un altro periodo di riferimento – Ammissibilità – Presupposti – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 77‑78) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] AG Holding sono condannate alle spese. ( 1 ) GU C 399 del 5.11.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0591_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑591/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Ammende – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Principio della presunzione di innocenza – Snaturamento degli elementi di prova» 1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Regime linguistico – Richiesta di informazioni – Comunicazione degli addebiti – Redazione in una lingua diversa da quella utilizzata dall’impresa di cui trattasi – Traduzione parziale di una richiesta di informazioni su domanda dei destinatari della stessa – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza (Art. 101 TFUE; Accordo SEE, art. 53; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2) (v. punti 26‑31) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Insussistenza (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 32, 46, 54) 3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Oggetto – Comunicazione delle risposte a una comunicazione degli addebiti – Presupposti – Rilevanza delle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti ai fini della difesa dell’impresa interessata – Onere della prova – Obbligo dell’impresa interessata di fornire un primo indizio dell’utilità delle suddette risposte ai fini della propria difesa (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27) (v. punti 38‑42) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 63, 69) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 70) 6. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Uso di un altro periodo di riferimento – Ammissibilità – Presupposti – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 77‑78) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] AG Holding sono condannate alle spese. ( 1 ) GU C 399 del 5.11.2018 .
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