Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2019
ECLI:EU:C:2019:1026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0591_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑591/18 P) (
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)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Ammende – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Principio della presunzione di innocenza – Snaturamento degli elementi di prova»
1.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Regime linguistico – Richiesta di informazioni – Comunicazione degli addebiti – Redazione in una lingua diversa da quella utilizzata dall’impresa di cui trattasi – Traduzione parziale di una richiesta di informazioni su domanda dei destinatari della stessa – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza
(Art. 101 TFUE; Accordo SEE, art. 53; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)
(v. punti 26‑31)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Insussistenza
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 32, 46, 54)
3.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Oggetto – Comunicazione delle risposte a una comunicazione degli addebiti – Presupposti – Rilevanza delle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti ai fini della difesa dell’impresa interessata – Onere della prova – Obbligo dell’impresa interessata di fornire un primo indizio dell’utilità delle suddette risposte ai fini della propria difesa
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27)
(v. punti 38‑42)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 63, 69)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
(v. punto 70)
6.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Uso di un altro periodo di riferimento – Ammissibilità – Presupposti – Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)
(v. punti 77‑78)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] AG Holding sono condannate alle spese.
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GU C 399 del 5.11.2018
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