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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27521/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con il percorso logico attraverso cui la sentenza impugnata è pervenuta al giudizio sulla inesistenza dell'attenuante speciale del comma 3 dell'art. 4

I. 18 aprile 1975, n. 110 (primo motivo), sulla inesistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo), e sulla pena inflitta in concreto (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con il percorso logico attraverso cui la sentenza impugnata è pervenuta al giudizio sulla inesistenza dell'attenuante speciale del comma 3 dell'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (primo motivo), sulla inesistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo), e sulla pena inflitta in concreto (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 27521/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris