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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19016/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 16 aprile 2021 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia il 21 febbraio 2020, all'esito del giudizio ordinario, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di uso indebito di bancomat (capo B), fatto commesso il 3 novembre 2015, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali lamenta carenza di motivazione: in linea generale, quanto alla impostazione dell'affermazione di penale responsabilità (primo motivo); e con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle generiche, richieste con l'atto di appello (secondo motivo).

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione, sufficiente, non incongrua e non illogica che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata sia quanto alla responsabilità dell'imputato, riconosciuto da qualificato teste di polizia giudiziaria quale autore del prelievo indebito, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, basato sulla gravità (rapine), pluralità e reiterazione di precedenti penali dell'imputato.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] . e estensore cì [OSCURATO:PERSONA] le i ----.. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 3 M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 16 aprile 2021 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia il 21 febbraio 2020, all'esito del giudizio ordinario, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di uso indebito di bancomat (capo B), fatto commesso il 3 novembre 2015, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali lamenta carenza di motivazione: in linea generale, quanto alla impostazione dell'affermazione di penale responsabilità (primo motivo); e con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle generiche, richieste con l'atto di appello (secondo motivo). 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione, sufficiente, non incongrua e non illogica che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata sia quanto alla responsabilità dell'imputato, riconosciuto da qualificato teste di polizia giudiziaria quale autore del prelievo indebito, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, basato sulla gravità (rapine), pluralità e reiterazione di precedenti penali dell'imputato. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] . e estensore cì [OSCURATO:PERSONA] le i ----.. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 3 M
Sentenza Cassazione n. 19016/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris