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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 dicembre 2021

Cassazione n. 41505/2021

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____________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 16488 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L56 B963E) GRAVINA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49P65 B963W) rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Errico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S03 E791K) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F. dichiarato: 0079960158), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimati- avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli n. cronol. 1359/2021, del 10 maggio 2021; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo.

Ric. n. 16488/2021 – Sez.

M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 Numero sezionale 10808/2021 Fatti di causa Numero di raccolta generale 41505/2021Data pubblicazione 24/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel corso del giudizio di merito, che è stato proseguito dalle sue eredi [OSCURATO:PERSONA] e Rosa- ria [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di una procedu- ra esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in proprio e quale man- dataria di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo altresì la condanna delle società opposte per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Le sue domande sono state rigettate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di pri- mo grado, ha dichiarato con ordinanza definitiva la litispen- denza, in relazione ad un precedente giudizio di opposizione all’esecuzione, proposto dal medesimo esecutato ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., e definito dal Tribunale di San- ta [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 51/2012, confermata in appello con sentenza n. 4315/2015 (della stessa Corte di Appello di Napoli), proseguito con ricorso per cassazione di- chiarato inammissibile con sentenza (di questa Corte Supre- ma) n. 32137/2019, avverso cui pende giudizio revocatorio.

Avverso l’ordinanza dichiarativa della litispendenza, la Gentile e la Gravina propongono istanza di regolamento di competen- za ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva nella presente sede le so- cietà intimate.

Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 ter, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.».

Ric. n. 16488/2021 – Sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 Con il secondo, si denunzia «Violazione e falsa applicazioneNumero sezionale 10808/2021Numero di raccolta generale 41505/2021 dell’art. 39 c.p.c. e dei principi affermati da Cass. Sez.

Un. n.

Data pubblicazione 24/12/2021 27846/2013 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.» Assume carattere pregiudiziale ed assorbente l’esame del se- condo motivo del ricorso, con il quale si contesta la attuale pendenza del giudizio, preventivamente instaurato, che se- condo la corte territoriale avrebbe determinato la situazione di litispendenza.

2. Come emerge dalla stessa decisione impugnata, il giudizio instaurato preventivamente, di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. (opposizione a precetto), che avrebbe oggetto identico al presente, è stato definito in primo grado con il rigetto dell’opposizione; l’appello dell’opponente è stato rigettato e, in sede di legittimità, il ri- corso avverso la decisione di secondo grado (proposto dalle eredi dell’opponente) è stato dichiarato inammissibile con sen- tenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32137 del 10/12/2019), avverso la quale pende attualmente giudizio di revocazione, promosso ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 39 c.p.c., il presupposto necessario ai fini del- la dichiarazione di litispendenza, con la contestuale cancella- zione della causa dal ruolo, è che il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente al momento della decisione e non sia stato definito con sentenza passata in giudicato, cioè con sentenza ormai non più soggetta ai mezzi di impugnazione or- dinari: in caso contrario, si determina infatti una situazione in cui non può operare l’istituto della litispendenza di cui all’art.39 c.p.c., ma deve eventualmente tenersi conto degli effetti del giudicato, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c..

Peraltro, in base all’art. 391 bis, comma 5, c.p.c., «la pubbli- cazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha Ric. n. 16488/2021 – Sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 definito il giudizio presupposto determina “ipso facto” il pas-Numero sezionale 10808/2021Numero di raccolta generale 41505/2021 saggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pen-Data pubblicazione 24/12/2021 denza del termine per impugnare la sentenza della Corte Su- prema per revocazione, come previsto dall’art. 391 bis, com- ma 5, c.p.c., norma tutt’ora vigente, non essendo stata modi- ficata sul punto né dal d.lgs n. 40 del 2006, né dal d.l. n. 168 del 2016 e dalla relativa legge di conversione n. 197 del 2016» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019, Rv. 653510 – 02; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 03/04/1996, Rv. 496772 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7116 del 30/07/1997, Rv. 506343 - 01).

Nell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 – 01) che, a composizione di un precedente contrasto, ha individuato l’esatta estensione della nozione di litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., affermando che, «a norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenu- to a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia ini- ziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e pen- da ormai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi», si chiarisce, poi, espressamente che «l’istituto della litispendenza … … è … … espressione della regola, sovraordi- nata al sistema del processo, secondo cui de eadem re ne bis sit actio; tale regola delimita il diritto di azione nella sua di- mensione pubblica, in quanto, cioè, esso sia volto ad ottenere dallo Stato la prestazione della giurisdizione, e nella sua di- mensione privata, in quanto diretto verso altro soggetto che si voglia sottoporre alle statuizioni del giudice.

In tale prospetti- va, la regola della litispendenza, intesa come effetto della Ric. n. 16488/2021 – Sez.

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Supponendo, cioè, la cosa giudicata una sentenza irre- vocabile, la litispendenza, che preserva gli stessi interessi propri della prima, sarebbe tenuta ad occupare, e quindi a re- golare, tutta la vicenda processuale che precede la regiudica- ta.

Pertanto, in nome della realizzazione dell’obiettivo del ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza e eccezione di giu- dicato non possono lasciarsi spazi vuoti.

In sostanza, la pen- denza della lite, che si determina dall’attimo in cui la domanda sia regolarmente proposta, cessa soltanto quando si consegua una sentenza definitiva non impugnabile con mezzi ordinari (col che all’eccezione di litispendenza subentra quella di giudi- cato), oppure si verifichi l’estinzione della domanda».

È chiaro, dunque, in base a tale impostazione sistematica, che litispendenza e giudicato si escludono vicendevolmente e che, laddove il giudizio preventivamente instaurato sia stato defini- to con sentenza passata in giudicato (cioè non più soggetta a mezzi di impugnazione ordinari), nel giudizio avente il mede- simo oggetto ed instaurato successivamente non può essere dichiarata la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., ma esso deve essere deciso dal giudice adito, il quale dovrà ovviamen- te farlo tenendo conto dell’identità del rapporto giuridico so- stanziale rispetto a quello già oggetto di decisione definitiva e, quindi, applicando i principi che disciplinano l’efficacia del giu- dicato e le relative preclusioni, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c..

È del resto pacifico (e va ribadito, per quanto possa occorrere) che la speciale ipotesi di revocazione prevista in relazione alle sentenze della Corte di Cassazione dall’art. 391 bis c.p.c., con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., costitui- sce un mezzo di impugnazione straordinario, che non impedi- Ric. n. 16488/2021 – Sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 sce la formazione del giudicato, né nel periodo in cui pende il Numero sezionale 10808/2021Numero di raccolta generale 41505/2021 termine per la proposizione dell’impugnazione, né successi-Data pubblicazione 24/12/2021 vamente, dopo che l’impugnazione stessa sia stata effettiva- mente proposta.

Oltre a derivare tale conclusione dai principi sulle impugnazioni straordinarie, è infatti riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, sia indirettamente (cfr. ad es.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 03/04/1996, Rv. 496772 – 01), sia espressamente (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7116 del 30/07/1997, Rv. 506343 – 01, in motivazione) che, al di là della formulazione letterale, la norma in esame nega l’effetto impeditivo della formazione del giudicato non solo alla pendenza del termine, ma anche alla stessa proposizione del ricorso per revocazione.

Rafforza poi la medesima conclusione anche la stessa previsione di cui all’art. 391 bis, comma 6, c.p.c., che impedisce la sospensione dell’esecuzione della sen- tenza eventualmente passata in giudicato e impone senza de- roghe il regolare svolgimento del giudizio di rinvio anche in caso di impugnazione per revocazione della pronuncia della Corte di Cassazione.

In altri termini, solo l’accoglimento dell’impugnazione per re- vocazione della pronuncia di legittimità, con l’esperimento in senso favorevole al ricorrente del giudizio rescissorio, deter- mina il venir meno del giudicato e, quindi, la riespansione del- la possibile applicazione della disciplina in tema di litispenden- za.

Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: «in ca- so di successiva proposizione di due giudizi aventi identico og- getto, non è possibile la dichiarazione di litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. da parte del giudice di quello instaurato per secondo, laddove in relazione al primo giudizio si sia già for- mato il giudicato, ivi inclusa l’ipotesi che tale giudicato conse- gua ad una pronuncia della Corte di Cassazione avverso la quale penda l’impugnazione per revocazione, ai sensi degli Ric. n. 16488/2021 – Sez.

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3. È opportuno precisare che non può ritenersi di ostacolo a tale conclusione – direttamente discendente dai principi af- fermati da questa stessa Corte sui rapporti tra litispendenza e giudicato e sulla natura e gli effetti della revocazione per erro- re di fatto delle sentenze di legittimità – il possibile inconve- niente pratico per cui, in caso di accoglimento dell’impugnazione per revocazione della sentenza di legittimità e a seguito del giudizio rescissorio, si potrebbe infine formare un giudicato sostanziale sul rapporto di segno diverso e finan- che contrario a quello sulla base del quale sia stato frattanto eventualmente deciso il giudizio successivamente instaurato con il medesimo oggetto.

Si tratta, infatti, di una situazione che può sempre verificarsi all’esito dell’esperimento dei mezzi di impugnazione di carat- tere straordinario (e che può del resto verificarsi anche nel ca- so in cui, al momento della decisione del secondo giudizio, il termine per la proposizione dell’impugnazione per revocazione di cui all’art. 391 bis c.p.c. sia semplicemente pendente, caso nel quale è espressa ed insuperabile la indicazione normativa nel senso della sussistenza del giudicato, che esclude la liti- spendenza).

L’ordinamento offre del resto i criteri in base ai quali indivi- duare, in tale eventualità, la prevalenza tra le due successive decisioni e i mezzi idonei al loro coordinamento, in conformità ai principi fin qui esposti, per cui le regole in tema di litispen- denza e giudicato sono dirette ad “appagare le medesima esi- genza” e, segnatamente, il principio secondo cui «de eadem re ne bis sit actio», che – nel caso di giudizi con identico og- getto – si traduce in quello della «consumazione del diritto di azione», ovviamente con riguardo all’unico rapporto sostan- ziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che, evidente- Ric. n. 16488/2021 – Sez.

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4. Non possono, infine, condividersi le osservazioni del procu- ratore generale su una pretesa irrilevanza del secondo motivo del ricorso, in virtù dell’esito presumibilmente sfavorevole alle ricorrenti che avrebbe l’opposizione, nel merito, in caso di ap- plicazione dei principi sopra esposti (dovendo farsi riferimento alla precedente sentenza già passata in giudicato, di rigetto dell’opposizione stessa).

In virtù della natura del presente mezzo di impugnazione, che non mira alla definizione del merito della controversia ma è destinato esclusivamente ad individuare il giudice cui spetta il potere ed il dovere di adottare la relativa decisione, e tenuto altresì conto che, nella specie, tale decisione non è affatto in- tervenuta, in virtù della dichiarazione di litispendenza operata dalla corte di appello, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, si impone esclusivamente, nella presente se- de, un ordine di prosecuzione del giudizio davanti alla corte territoriale, affinché la controversia sia decisa, in base ai prin- cipi sin qui esposti.

5. In definitiva, l’insussistenza di una situazione di contempo- ranea pendenza dei due giudizi in relazione ai quali la corte territoriale ha ravvisato identità di oggetto – per essere uno dei due giudizi definito con sentenza passata in giudicato – è di per sé ostativa alla dichiarazione di litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., come fin qui esposto.

Ric. n. 16488/2021 – Sez.

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6. Va ordinata la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte di Appello di Napoli per l’esame del merito della controversia, sulla base dei principi sopra esposti.

Le spese del presente procedimento per regolamento di com- petenza possono essere integralmente compensate tra le par- ti, data la sostanziale novità, la peculiarità e l’oggettiva incer- tezza interpretativa in ordine alla questione processuale af- frontata. per questi motivi La Corte: - pronunciando sul ricorso per regolamento di competen- za, ordina la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte di Appello di Napoli; - spese del presente procedimento compensate.

Così deciso in Roma, in data 1° dicembre 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 16488/2021 – Sez.

M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 16488 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L56 B963E) GRAVINA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49P65 B963W) rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Errico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S03 E791K) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F. dichiarato: 0079960158), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimati- avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli n. cronol. 1359/2021, del 10 maggio 2021; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo. Ric. n. 16488/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 Numero sezionale 10808/2021 Fatti di causa Numero di raccolta generale 41505/2021Data pubblicazione 24/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel corso del giudizio di merito, che è stato proseguito dalle sue eredi [OSCURATO:PERSONA] e Rosa- ria [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di una procedu- ra esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in proprio e quale man- dataria di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo altresì la condanna delle società opposte per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Le sue domande sono state rigettate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di pri- mo grado, ha dichiarato con ordinanza definitiva la litispen- denza, in relazione ad un precedente giudizio di opposizione all’esecuzione, proposto dal medesimo esecutato ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., e definito dal Tribunale di San- ta [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 51/2012, confermata in appello con sentenza n. 4315/2015 (della stessa Corte di Appello di Napoli), proseguito con ricorso per cassazione di- chiarato inammissibile con sentenza (di questa Corte Supre- ma) n. 32137/2019, avverso cui pende giudizio revocatorio. Avverso l’ordinanza dichiarativa della litispendenza, la Gentile e la Gravina propongono istanza di regolamento di competen- za ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva nella presente sede le so- cietà intimate. Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 ter, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.». Ric. n. 16488/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 Con il secondo, si denunzia «Violazione e falsa applicazioneNumero sezionale 10808/2021Numero di raccolta generale 41505/2021 dell’art. 39 c.p.c. e dei principi affermati da Cass. Sez. Un. n. Data pubblicazione 24/12/2021 27846/2013 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.» Assume carattere pregiudiziale ed assorbente l’esame del se- condo motivo del ricorso, con il quale si contesta la attuale pendenza del giudizio, preventivamente instaurato, che se- condo la corte territoriale avrebbe determinato la situazione di litispendenza. 2. Come emerge dalla stessa decisione impugnata, il giudizio instaurato preventivamente, di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. (opposizione a precetto), che avrebbe oggetto identico al presente, è stato definito in primo grado con il rigetto dell’opposizione; l’appello dell’opponente è stato rigettato e, in sede di legittimità, il ri- corso avverso la decisione di secondo grado (proposto dalle eredi dell’opponente) è stato dichiarato inammissibile con sen- tenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32137 del 10/12/2019), avverso la quale pende attualmente giudizio di revocazione, promosso ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.. Ai sensi dell’art. 39 c.p.c., il presupposto necessario ai fini del- la dichiarazione di litispendenza, con la contestuale cancella- zione della causa dal ruolo, è che il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente al momento della decisione e non sia stato definito con sentenza passata in giudicato, cioè con sentenza ormai non più soggetta ai mezzi di impugnazione or- dinari: in caso contrario, si determina infatti una situazione in cui non può operare l’istituto della litispendenza di cui all’art.39 c.p.c., ma deve eventualmente tenersi conto degli effetti del giudicato, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.. Peraltro, in base all’art. 391 bis, comma 5, c.p.c., «la pubbli- cazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha Ric. n. 16488/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 definito il giudizio presupposto determina “ipso facto” il pas-Numero sezionale 10808/2021Numero di raccolta generale 41505/2021 saggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pen-Data pubblicazione 24/12/2021 denza del termine per impugnare la sentenza della Corte Su- prema per revocazione, come previsto dall’art. 391 bis, com- ma 5, c.p.c., norma tutt’ora vigente, non essendo stata modi- ficata sul punto né dal d.lgs n. 40 del 2006, né dal d.l. n. 168 del 2016 e dalla relativa legge di conversione n. 197 del 2016» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019, Rv. 653510 – 02; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 03/04/1996, Rv. 496772 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7116 del 30/07/1997, Rv. 506343 - 01). Nell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 – 01) che, a composizione di un precedente contrasto, ha individuato l’esatta estensione della nozione di litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., affermando che, «a norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenu- to a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia ini- ziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e pen- da ormai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi», si chiarisce, poi, espressamente che «l’istituto della litispendenza … … è … … espressione della regola, sovraordi- nata al sistema del processo, secondo cui de eadem re ne bis sit actio; tale regola delimita il diritto di azione nella sua di- mensione pubblica, in quanto, cioè, esso sia volto ad ottenere dallo Stato la prestazione della giurisdizione, e nella sua di- mensione privata, in quanto diretto verso altro soggetto che si voglia sottoporre alle statuizioni del giudice. In tale prospetti- va, la regola della litispendenza, intesa come effetto della Ric. n. 16488/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 Numero sezionale 10808/2021 consumazione del diritto di azione, ha lo stesso fondamento, Numero di raccolta generale 41505/2021Data pubblicazione 24/12/2021 ovvero appaga le stesse esigenze, della regola del giudicato, sicché la prima dovrebbe espandersi finché non funzioni già l’altra. Supponendo, cioè, la cosa giudicata una sentenza irre- vocabile, la litispendenza, che preserva gli stessi interessi propri della prima, sarebbe tenuta ad occupare, e quindi a re- golare, tutta la vicenda processuale che precede la regiudica- ta. Pertanto, in nome della realizzazione dell’obiettivo del ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza e eccezione di giu- dicato non possono lasciarsi spazi vuoti. In sostanza, la pen- denza della lite, che si determina dall’attimo in cui la domanda sia regolarmente proposta, cessa soltanto quando si consegua una sentenza definitiva non impugnabile con mezzi ordinari (col che all’eccezione di litispendenza subentra quella di giudi- cato), oppure si verifichi l’estinzione della domanda». È chiaro, dunque, in base a tale impostazione sistematica, che litispendenza e giudicato si escludono vicendevolmente e che, laddove il giudizio preventivamente instaurato sia stato defini- to con sentenza passata in giudicato (cioè non più soggetta a mezzi di impugnazione ordinari), nel giudizio avente il mede- simo oggetto ed instaurato successivamente non può essere dichiarata la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., ma esso deve essere deciso dal giudice adito, il quale dovrà ovviamen- te farlo tenendo conto dell’identità del rapporto giuridico so- stanziale rispetto a quello già oggetto di decisione definitiva e, quindi, applicando i principi che disciplinano l’efficacia del giu- dicato e le relative preclusioni, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.. È del resto pacifico (e va ribadito, per quanto possa occorrere) che la speciale ipotesi di revocazione prevista in relazione alle sentenze della Corte di Cassazione dall’art. 391 bis c.p.c., con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., costitui- sce un mezzo di impugnazione straordinario, che non impedi- Ric. n. 16488/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 sce la formazione del giudicato, né nel periodo in cui pende il Numero sezionale 10808/2021Numero di raccolta generale 41505/2021 termine per la proposizione dell’impugnazione, né successi-Data pubblicazione 24/12/2021 vamente, dopo che l’impugnazione stessa sia stata effettiva- mente proposta. Oltre a derivare tale conclusione dai principi sulle impugnazioni straordinarie, è infatti riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, sia indirettamente (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 03/04/1996, Rv. 496772 – 01), sia espressamente (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7116 del 30/07/1997, Rv. 506343 – 01, in motivazione) che, al di là della formulazione letterale, la norma in esame nega l’effetto impeditivo della formazione del giudicato non solo alla pendenza del termine, ma anche alla stessa proposizione del ricorso per revocazione. Rafforza poi la medesima conclusione anche la stessa previsione di cui all’art. 391 bis, comma 6, c.p.c., che impedisce la sospensione dell’esecuzione della sen- tenza eventualmente passata in giudicato e impone senza de- roghe il regolare svolgimento del giudizio di rinvio anche in caso di impugnazione per revocazione della pronuncia della Corte di Cassazione. In altri termini, solo l’accoglimento dell’impugnazione per re- vocazione della pronuncia di legittimità, con l’esperimento in senso favorevole al ricorrente del giudizio rescissorio, deter- mina il venir meno del giudicato e, quindi, la riespansione del- la possibile applicazione della disciplina in tema di litispenden- za. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: «in ca- so di successiva proposizione di due giudizi aventi identico og- getto, non è possibile la dichiarazione di litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. da parte del giudice di quello instaurato per secondo, laddove in relazione al primo giudizio si sia già for- mato il giudicato, ivi inclusa l’ipotesi che tale giudicato conse- gua ad una pronuncia della Corte di Cassazione avverso la quale penda l’impugnazione per revocazione, ai sensi degli Ric. n. 16488/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 Numero sezionale 10808/2021 artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. (ovvero penda il termine per Numero di raccolta generale 41505/2021Data pubblicazione 24/12/2021 proporla)». 3. È opportuno precisare che non può ritenersi di ostacolo a tale conclusione – direttamente discendente dai principi af- fermati da questa stessa Corte sui rapporti tra litispendenza e giudicato e sulla natura e gli effetti della revocazione per erro- re di fatto delle sentenze di legittimità – il possibile inconve- niente pratico per cui, in caso di accoglimento dell’impugnazione per revocazione della sentenza di legittimità e a seguito del giudizio rescissorio, si potrebbe infine formare un giudicato sostanziale sul rapporto di segno diverso e finan- che contrario a quello sulla base del quale sia stato frattanto eventualmente deciso il giudizio successivamente instaurato con il medesimo oggetto. Si tratta, infatti, di una situazione che può sempre verificarsi all’esito dell’esperimento dei mezzi di impugnazione di carat- tere straordinario (e che può del resto verificarsi anche nel ca- so in cui, al momento della decisione del secondo giudizio, il termine per la proposizione dell’impugnazione per revocazione di cui all’art. 391 bis c.p.c. sia semplicemente pendente, caso nel quale è espressa ed insuperabile la indicazione normativa nel senso della sussistenza del giudicato, che esclude la liti- spendenza). L’ordinamento offre del resto i criteri in base ai quali indivi- duare, in tale eventualità, la prevalenza tra le due successive decisioni e i mezzi idonei al loro coordinamento, in conformità ai principi fin qui esposti, per cui le regole in tema di litispen- denza e giudicato sono dirette ad “appagare le medesima esi- genza” e, segnatamente, il principio secondo cui «de eadem re ne bis sit actio», che – nel caso di giudizi con identico og- getto – si traduce in quello della «consumazione del diritto di azione», ovviamente con riguardo all’unico rapporto sostan- ziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che, evidente- Ric. n. 16488/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 Numero sezionale 10808/2021 mente, dovrà essere in ogni caso la decisione sul merito della Numero di raccolta generale 41505/2021Data pubblicazione 24/12/2021 controversia, cioè quella relativa proprio all’unico rapporto so- stanziale dedotto in giudizio, a prevalere, non certo quella adottata in base al criterio di natura processuale e formale del preesistente giudicato, e ciò a maggior ragione nel caso in cui tale preesistente giudicato sia successivamente venuto meno in conseguenza dell’esperimento di un mezzo di impugnazione straordinario. 4. Non possono, infine, condividersi le osservazioni del procu- ratore generale su una pretesa irrilevanza del secondo motivo del ricorso, in virtù dell’esito presumibilmente sfavorevole alle ricorrenti che avrebbe l’opposizione, nel merito, in caso di ap- plicazione dei principi sopra esposti (dovendo farsi riferimento alla precedente sentenza già passata in giudicato, di rigetto dell’opposizione stessa). In virtù della natura del presente mezzo di impugnazione, che non mira alla definizione del merito della controversia ma è destinato esclusivamente ad individuare il giudice cui spetta il potere ed il dovere di adottare la relativa decisione, e tenuto altresì conto che, nella specie, tale decisione non è affatto in- tervenuta, in virtù della dichiarazione di litispendenza operata dalla corte di appello, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, si impone esclusivamente, nella presente se- de, un ordine di prosecuzione del giudizio davanti alla corte territoriale, affinché la controversia sia decisa, in base ai prin- cipi sin qui esposti. 5. In definitiva, l’insussistenza di una situazione di contempo- ranea pendenza dei due giudizi in relazione ai quali la corte territoriale ha ravvisato identità di oggetto – per essere uno dei due giudizi definito con sentenza passata in giudicato – è di per sé ostativa alla dichiarazione di litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., come fin qui esposto. Ric. n. 16488/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16488/2021 Numero sezionale 10808/2021 Ciò comporta che la pronuncia impugnata deve ritenersi, per Numero di raccolta generale 41505/2021Data pubblicazione 24/12/2021 ciò solo, emessa in violazione dell’art. 39 c.p.c., con assorbi- mento delle questioni poste con il primo motivo del ricorso (relative all’effettiva identità dell’oggetto dei due giudizi pro- mossi dal Gentile), trattandosi di questioni che – per quanto sin qui osservato – andranno esaminate e decise dal giudice di secondo grado ai fini della pronuncia sul merito dell’appello e che non possono, di conseguenza, essere prese in esame in sede di regolamento di competenza. 6. Va ordinata la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte di Appello di Napoli per l’esame del merito della controversia, sulla base dei principi sopra esposti. Le spese del presente procedimento per regolamento di com- petenza possono essere integralmente compensate tra le par- ti, data la sostanziale novità, la peculiarità e l’oggettiva incer- tezza interpretativa in ordine alla questione processuale af- frontata. per questi motivi La Corte: - pronunciando sul ricorso per regolamento di competen- za, ordina la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte di Appello di Napoli; - spese del presente procedimento compensate. Così deciso in Roma, in data 1° dicembre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 16488/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D
Sentenza Cassazione n. 41505/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris