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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00637/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5013/20 in data 04/02/2021 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato incondizionato, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino che, in data 24/07/2020, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza su aggravante e recidiva contestate, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di rapina aggravata in concorso.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 178 lett. c), 599, comma 1, 127 cod. proc. pen. e 23, comma 1, d.l. 149/2020.

La Corte territoriale ha proceduto con udienza non partecipata nonostante fosse stata sollecitata, nell'atto di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. con svolgimento di ricognizione personale: la valutazione sull'accoglibilità o meno di tale istanza sarebbe dovuta avvenire alla presenza fisica delle parti, citate con il rito camerale ordinario, ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen.

Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità con avvenuto travisamento della prova.

La ricostruzione compiuta dai giudici di merito non tiene conto delle massime d'esperienza, e in primis del fatto che è difficile distinguere soggetti di etnia nigeriana da una posizione defilata e in orario notturno, nonché del fatto che chi è sorpreso nell'atto di compiere un crimine tenta quanto meno la fuga al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine (mentre il ricorrente rimase accanto alla presunta persona offesa); infine, si è omesso di considerare che una persona che non ha sufficiente padronanza della lingua italiana, difficilmente può comprendere i termini di quanto verbalizzato, ben essendo possibili errori nella traduzione e verbalizzazione di dettagli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

La difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe proceduto con udienza non partecipata nonostante nei motivi di impugnazione fosse stata sollecitata la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'ari 603 co. 3 c.p.p.

Invero, dopo aver premesso che, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep 2022, Granato, Rv. 282585-01), va altresì riconosciuto come, nel predetto giudizio, governato dalla legislazione emergenziale e tenutosi nella vigenza delle previsioni dell'art. 23 d.l. 149/2020, la partecipazione delle parti è subordinata all'espressa richiesta allo svolgimento dell'udienza in presenza, che non può ritenersi equivalente alla mera tempestiva richiesta di rinnovazione istruttoria; nondimeno, solo qualora il giudice abbia inteso procedere effettivamente alla rinnovazione istruttoria, dopo averne deciso l'ammissione, è tenuto a rendere possibile la presenza dell'imputato (v., Sez. 3, n. 18082 del 05/04/2022, B., Rv. 283276-01, secondo cui "In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, nel giudizio penale di appello celebrato nella vigenza dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (abrogato a far data dal 24/12/2020), ove sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale su richiesta della parte civile, è consentita la presenza in udienza dell'imputato, sicchè è affetta da nullità a regime intermedio per violazione del diritto di intervento ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la sentenza emessa a seguito del provvedimento presidenziale che, in ragione della mancata presentazione della richiesta di presenziare, abbia disposto l'allontanamento dall'aula del predetto").

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Le censure proposte tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento.

La novella codicistica, introdotta con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

E' stato ulteriormente precisato che, la modifica dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu °culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

Inoltre, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" - quale la fattispecie che ci occupa - essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cfr., Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5013/20 in data 04/02/2021 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato incondizionato, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino che, in data 24/07/2020, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza su aggravante e recidiva contestate, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di rapina aggravata in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 178 lett. c), 599, comma 1, 127 cod. proc. pen. e 23, comma 1, d.l. 149/2020. La Corte territoriale ha proceduto con udienza non partecipata nonostante fosse stata sollecitata, nell'atto di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. con svolgimento di ricognizione personale: la valutazione sull'accoglibilità o meno di tale istanza sarebbe dovuta avvenire alla presenza fisica delle parti, citate con il rito camerale ordinario, ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità con avvenuto travisamento della prova. La ricostruzione compiuta dai giudici di merito non tiene conto delle massime d'esperienza, e in primis del fatto che è difficile distinguere soggetti di etnia nigeriana da una posizione defilata e in orario notturno, nonché del fatto che chi è sorpreso nell'atto di compiere un crimine tenta quanto meno la fuga al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine (mentre il ricorrente rimase accanto alla presunta persona offesa); infine, si è omesso di considerare che una persona che non ha sufficiente padronanza della lingua italiana, difficilmente può comprendere i termini di quanto verbalizzato, ben essendo possibili errori nella traduzione e verbalizzazione di dettagli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. La difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe proceduto con udienza non partecipata nonostante nei motivi di impugnazione fosse stata sollecitata la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'ari 603 co. 3 c.p.p. Invero, dopo aver premesso che, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep 2022, Granato, Rv. 282585-01), va altresì riconosciuto come, nel predetto giudizio, governato dalla legislazione emergenziale e tenutosi nella vigenza delle previsioni dell'art. 23 d.l. 149/2020, la partecipazione delle parti è subordinata all'espressa richiesta allo svolgimento dell'udienza in presenza, che non può ritenersi equivalente alla mera tempestiva richiesta di rinnovazione istruttoria; nondimeno, solo qualora il giudice abbia inteso procedere effettivamente alla rinnovazione istruttoria, dopo averne deciso l'ammissione, è tenuto a rendere possibile la presenza dell'imputato (v., Sez. 3, n. 18082 del 05/04/2022, B., Rv. 283276-01, secondo cui "In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, nel giudizio penale di appello celebrato nella vigenza dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (abrogato a far data dal 24/12/2020), ove sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale su richiesta della parte civile, è consentita la presenza in udienza dell'imputato, sicchè è affetta da nullità a regime intermedio per violazione del diritto di intervento ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la sentenza emessa a seguito del provvedimento presidenziale che, in ragione della mancata presentazione della richiesta di presenziare, abbia disposto l'allontanamento dall'aula del predetto"). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Le censure proposte tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che, la modifica dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu °culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). Inoltre, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" - quale la fattispecie che ci occupa - essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cfr., Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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