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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08869/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata", udito il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accogliento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'imputazione provvisoria di concorso, esterno, nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere fornito, insieme alla compagna [OSCURATO:PERSONA], un contributo in favore dell'associazione di 'ndrangheta capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e operante in Limbadi, mettendo in contatto l'ala imprenditoriale facente capo a tale cosca e rappresentata da Antonio e [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il gruppo petrolifero del Kazakistan ROMPETROL, ai fini dell'apertura di un canale di approvvigionamento di carburante da distribuire nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], nonché della realizzazione di un progetto di costruzione di un oleodotto con annesso deposito costiero nello stesso territorio, di modo che detta cosca potesse acquisire una posizione dominante nel settore.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, esponendo doglianze affidate a due motivi.

2.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., e 110 e 416-bis cod. pen., nonché vizi della motivazione.

Deduce che sono stati disattesi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso.

Il ricorrente, secondo quanto rappresentato nell'ordinanza genetica della misura, si era limitato a svolgere la propria attività professionale di mediatore per conto del gruppo petrolifero multinazionale Rompetrol, in ragione di iniziative tutte finalizzate ad instaurare rapporti di affari leciti avviate da [OSCURATO:PERSONA], il quale costituiva l'unico anello di congiunzione con i soggetti ritenuti facenti parte della "cosca Mancuso".

Le conseguenti relazioni erano state occasionali e limitate nel tempo.

I contatti erano cessati definitivamente nel momento in cui gli affari sul tavolo erano naufragati a causa di insuperabili ostacoli commerciali.

La realizzazione dell'oleodotto, con annesso deposito costiero, costituiva una proposta proveniente dei soggetti calabrese che non era stata mai vagliata.

Il Tribunale ha omesso di considerare i rilievi diversivi relativi all'episodio chiave dell'intera vicenda, costituito dall'interlocuzione in occasione del pranzo del 18 gennaio 2019 al quale partecipava [OSCURATO:PERSONA] per la Rompetrol.

Nessun accordo era stato mai siglato a seguito della conduzione della trattativa da parte di quest'ultimo, sicché restavano relegati l campo delle remote possibilità, ed estranei all'addebito, i vantaggi economici per Porretta e Paduret menzionati nel provvedimento a proposito di certi affari immobiliari.

In ragione di tutto di ciò non potevano ritenersi gli estremi richiesti per l'integrazione del reato di cui sopra, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.

2.2. Il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo state formulate al riguardo generiche asserzioni del tutto inidonee a dare conto dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, a fronte di quanto già osservato nel primo motivo e della risalenza dei fatti al periodo tra novembre 2018 e marzo 2019, mese in cui si interrompevano i rapporti relativi all'unica infruttuosa iniziativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondati i rilievi mossi tramite il primo assorbente motivo, per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.

2. Va anzitutto rammentato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala ", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

La efficienza causale rispetto alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale.

Sicché, non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, che si risolva nella verifica di una mera probabilità della lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale risulti dimostrata l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671).

3. I rilievi difensivi svolgono mere valutazioni alternative prive del confronto con l'intera ricostruzione di merito, quando vengono a contestare la verifica della consapevolezza di Porretta in ordine all'operare per la cosca di 'ndrangheta dei suoi interlocutori calabresi, omettendo di tenere conto del ragionato esame di merito dei commenti e de passaggi di interesse, in un contesto di relazioni - non solo con Prenesti - in cui Porretta e Padruet mostrano di operano insieme, non si limitano alla partecipazione al pranzo e alla fissazione dell'incontro con Mezzani.

4. Colgono invece nel segno le rimanenti censure mosse con il primo motivo, poiché il provvedimento (ancora a pag. 17), soffermandosi a delineare obiettivi, modalità di intervento in una iniziativa riconducibile al programma associativo e possibili controprestazioni erogabili dal sodalizio, non ha adempiuto all'obbligo di verificare, tramite un apprezzamento ex post, gli effetti della condotta del ricorrente, al fine di delineare gli estremi oggettivi richiesti dal concorso esterno, a fronte di descrizioni delle condotte incentrate su fasi relative a trattative.

5. Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, che dovrà considerare i rilievi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro - Ufficio del riesame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata", udito il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accogliento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'imputazione provvisoria di concorso, esterno, nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere fornito, insieme alla compagna [OSCURATO:PERSONA], un contributo in favore dell'associazione di 'ndrangheta capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e operante in Limbadi, mettendo in contatto l'ala imprenditoriale facente capo a tale cosca e rappresentata da Antonio e [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il gruppo petrolifero del Kazakistan ROMPETROL, ai fini dell'apertura di un canale di approvvigionamento di carburante da distribuire nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], nonché della realizzazione di un progetto di costruzione di un oleodotto con annesso deposito costiero nello stesso territorio, di modo che detta cosca potesse acquisire una posizione dominante nel settore. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, esponendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., e 110 e 416-bis cod. pen., nonché vizi della motivazione. Deduce che sono stati disattesi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso. Il ricorrente, secondo quanto rappresentato nell'ordinanza genetica della misura, si era limitato a svolgere la propria attività professionale di mediatore per conto del gruppo petrolifero multinazionale Rompetrol, in ragione di iniziative tutte finalizzate ad instaurare rapporti di affari leciti avviate da [OSCURATO:PERSONA], il quale costituiva l'unico anello di congiunzione con i soggetti ritenuti facenti parte della "cosca Mancuso". Le conseguenti relazioni erano state occasionali e limitate nel tempo. I contatti erano cessati definitivamente nel momento in cui gli affari sul tavolo erano naufragati a causa di insuperabili ostacoli commerciali. La realizzazione dell'oleodotto, con annesso deposito costiero, costituiva una proposta proveniente dei soggetti calabrese che non era stata mai vagliata. Il Tribunale ha omesso di considerare i rilievi diversivi relativi all'episodio chiave dell'intera vicenda, costituito dall'interlocuzione in occasione del pranzo del 18 gennaio 2019 al quale partecipava [OSCURATO:PERSONA] per la Rompetrol. Nessun accordo era stato mai siglato a seguito della conduzione della trattativa da parte di quest'ultimo, sicché restavano relegati l campo delle remote possibilità, ed estranei all'addebito, i vantaggi economici per Porretta e Paduret menzionati nel provvedimento a proposito di certi affari immobiliari. In ragione di tutto di ciò non potevano ritenersi gli estremi richiesti per l'integrazione del reato di cui sopra, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. 2.2. Il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo state formulate al riguardo generiche asserzioni del tutto inidonee a dare conto dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, a fronte di quanto già osservato nel primo motivo e della risalenza dei fatti al periodo tra novembre 2018 e marzo 2019, mese in cui si interrompevano i rapporti relativi all'unica infruttuosa iniziativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondati i rilievi mossi tramite il primo assorbente motivo, per le ragioni e nei termini di seguito illustrati. 2. Va anzitutto rammentato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala ", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. La efficienza causale rispetto alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale. Sicché, non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, che si risolva nella verifica di una mera probabilità della lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale risulti dimostrata l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). 3. I rilievi difensivi svolgono mere valutazioni alternative prive del confronto con l'intera ricostruzione di merito, quando vengono a contestare la verifica della consapevolezza di Porretta in ordine all'operare per la cosca di 'ndrangheta dei suoi interlocutori calabresi, omettendo di tenere conto del ragionato esame di merito dei commenti e de passaggi di interesse, in un contesto di relazioni - non solo con Prenesti - in cui Porretta e Padruet mostrano di operano insieme, non si limitano alla partecipazione al pranzo e alla fissazione dell'incontro con Mezzani. 4. Colgono invece nel segno le rimanenti censure mosse con il primo motivo, poiché il provvedimento (ancora a pag. 17), soffermandosi a delineare obiettivi, modalità di intervento in una iniziativa riconducibile al programma associativo e possibili controprestazioni erogabili dal sodalizio, non ha adempiuto all'obbligo di verificare, tramite un apprezzamento ex post, gli effetti della condotta del ricorrente, al fine di delineare gli estremi oggettivi richiesti dal concorso esterno, a fronte di descrizioni delle condotte incentrate su fasi relative a trattative. 5. Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, che dovrà considerare i rilievi sopra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro - Ufficio del riesame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il
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