CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40015/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il processo con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna, resa all'esito del giudizio abbreviato, alla pena sospesa di mesi 10 di reclusione, oltre che al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. (per avere, con negligenza, imperizia ed imprudenza, causato la morte di [OSCURATO:PERSONA] - derivante da trauma toracico addominale chiuso da schiacciamento dovuto al trascinamento da parte del trattore - facendolo accidentalmente cadere, in considerazione dell'accellerazione, dal mezzo agricolo, privo di targa, che stava conducendo, a cui era agganciata una slitta e che risultava modificato al fine di incrementarne la velocità, e su cui [OSCURATO:PERSONA] era salito per effettuare le riprese nel corso di aia festa - esibizione in occasione della trebbiatura, in corso di svolgimento sul terreno agricolo di proprietà del padre dell'imputato, in data 2 agosto 2015). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione: 1) in ordine all'art. 40, comma 2, cod.pen., atteso che la sua responsabilità penale è stata affermata dai giudici di merito presupponendo l'organizzazione, da parte sua, di un'attività pericolosa, a cui si è collegata una posizione di garanzia, mentre è emerso dal processo che, da un lato, l'evento in corso consisteva in un incontro tra amici, in cui nessuno aveva un ruolo prevalente rispetto agli altri, e che la guida di un trattore normale in un terreno pianeggiante e sgombro da ostacoli non presentava nessun particolare rischio, comunque, neutralizzato, per eccesso di prudenza, dal divieto di salire sul mezzo, sicché si sono erroneamente affermati sia la posizione di garanzia sia l'elemento psicologico in capo all'imputato, il quale aveva lo stesso ruolo degli altri, ivi compresa la vittima, ed era inconsapevole del gesto di quest'ultima, la quale, salendo clandestinamente sul trattore e restandovi in piedi, si è volontariamente esposta al rischio; 2) in ordine all'art. 43 cod.pen., atteso che la decisione dei giudici di merito si è fondata sull'erronea ricostruzione e sull'errata o omessa valutazione delle risultanze probatorie (in particolare sull'assunta pericolosità del proprio trattore e sull'affermata omissione di precauzioni, da parte sua, in contrasto con le riprese dell'accaduto e con le dichiarazioni testimoniali, da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato la corsa in tempi ristretti, ma non rapidissimi e solo dopo il segnale di assenza di pericolo da parte dell'amico [OSCURATO:PERSONA]), pervenendo all'affermazione della sua responsabilità penale, con un giudizio ex post e non ex ante, in assenza della violazione di norme cautelari, visto che il trattore è stato usato correttamente in un campo agricolo in buone condizioni, assumendosi in modo illogico, in considerazione di circostanze del tutto neutre, quali la presenza di un seggiolino sul rimorchio, che l'imputato avrebbe potuto prevedere che qualcuno degli amici (esperti come lui del settore agricolo e concordi nell'organizzazione della prova del trattore e nel divieto di saluta sul mezzo) violasse il suo divieto di salire sul mezzo e che, quindi, avrebbe dovuto astenersi dall'azionare il trattore nel dubbio che qualcuno (in stato di ebbrezza e intralciato dall'uso di una telecamera) vi salisse; 3) il travisamento della prova in ordine all'interpretazione del filmato, che, pur essendo chiarissimo, è stato ritenuto incerto; 4) il travisamento della prova per omessa valutazione della posizione degli altri soggetti (Gramazio, che ha controllato la manovra e dato il segnale di partenza; Borgognoni che ha agganciato il rimorchio e visto Giaccaglia salire senza intervenire; Braconi che ha inserito il dispositivo automatico e invitato Giaccaglia a scendere o, comunque, a stare seduto e a tenersi); 5) la violazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla posizione della vittima, il quale aveva un tasso alcolemico pari a 1,30 g/I ed è salito senza che l'imputato ne fosse consapevole, affermando i giudici di merito, il contrario in modo illogico, in base alla percezione delle altre persone. 3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione e la parte civile hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, atteso che non si confronta con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre fondamentalmente la diversa ricostruzione dei fatti già prospettata dinanzi ai giudici di merito ed ad insistere nelle censure già formulate in appello ed adeguatamente superate dalla sentenza impugnata, con una motivazione congrua, logica e priva di contraddizioni. Deve, pertanto, ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardi e altro, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 2. I primi due motivi, aventi ad oggetto la violazione degli artt. 40 e 43 cod.pen. ed il vizio di motivazione su tali profili, ed il quinto, avente ad oggetto la condotta della vittima, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto aggrediscono tutti la ricostruzione della vicenda e l'impostazione giuridica dei giudici di merito. In primo luogo occorre sottolineare che la posizione di garanzia dell'imputato è stata collegata non all'organizzazione dell'evento, ma piuttosto alla disponibilità e alla modifica del mezzo traportatore, in grado di raggiungere una maggiore velocità e potenza, e del rimorchio agganciato, privo di funzione lavorativa e, quindi, destinato solo a scopi dimostrativi o competitivi, e dotato di un apposito sellino a circa 2 metri da terra, tale da permettere la permanenza a bordo di un passeggero, pur in assenza di dispositivi di sicurezza per lo stesso e di autorizzazione o omologazione per l'uso con passeggeri ("[OSCURATO:PERSONA] ne disponeva e lo aveva costruito, a lui spettava stabilire se utilizzarlo o meno ed in che modo nel raduno organizzato quel giorno sul terreno della azienda agricola del padre: nel momento in cui lo ha posto a disposizione si è assunto l'obbligo di garantire la sicurezza e la incolumità dei potenziali soggetti coinvolti"). Il ricorso è, del tutto, aspecifico sul punto in quanto si concentra esclusivamente sul ruolo paritetico dei soggetti coinvolti (ivi compresa la vittima) nell'organizzazione della manifestazione, senza minimamente considerare le peculiarità del trattore e del rimorchio, da cui derivava una situazione di pericolo e conseguentemente una posizione di garanzia, che, peraltro, incombe sempre sul proprietario e/o custode del bene utilizzato, come si ricava dall'art. 2051 cod.civ. - vedi p. 10 della sentenza impugnata, "l'obbligo di agire per evitare danni alla incolumità altrui discende dall'impiego al traino di un mezzo privo di protezioni di sicurezza per il passeggero e aggiuntivamente (essendo sufficiente fonte di imputazione colposa la caratteristica del carrello da cui [OSCURATO:PERSONA] cadeva trainato da Spadoni, da questi costruito, messo a disposizione e nello specifico usato) dall'impiego con un trattore costruito per esprimere maggiore forza e velocità nel tracciato ed a sua volta irregolare". Ad ogni modo, la responsabilità penale dell'imputato è stata fatta discendere non solo da condotte omissive, ma anche commissive e, cioè, dall'uso dei mezzi pericolosi per la loro conformazione, sicché l'indagine sulla posizione di garanzia e sulla sussistenza dell'obbligo di impedire l'evento integra un ulteriore approfondimento, che non condiziona, comunque, la configurabilità del reato nella sua materialità, Pure deve evidenziarsi che nella sentenza impugnata si è ritenuta irrilevante la mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della circostanza che la vittima fosse salita sul mezzo, atteso che la sua colpa è stata individuata proprio nell'aver avviato la marcia del trattore senza essersi sincerato personalmente e direttamente che nessuno fosse a bordo, fondamentalmente chiedendo ad altri l'adempimento di quelle precauzioni a cui egli era tenuto, nonostante la prevedibilità della presenza del passeggero, proprio in considerazione della conformazione del rimorchio e della presenza di una pluralità di persone al momento dell'esibizione. Né si ravvisa alcuna manifesta illogicità nell'avere collegato la prevedibilità, da parte dell'imputato, della presenza del passeggero alla conformazione del carrello ed in particolare all'apposizione del sellino su di esso, argomentazione a cui, peraltro, si aggiungono quelle ulteriori (in particolare la presenza di molteplici persone sul luogo, che, nel corso della giornata, erano state fatte salire sui trattori e sui mezzi in esibizione). In definitiva, la decisione impugnata rispetta pienamente il principio secondo cui nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta "elastica", cioè dal contenuto comportamentale non rigidamente definito, è necessario, ai fini dell'accertamento della condotta impeditiva esigibile da parte del garante, procedere ad una valutazione "ex ante" che tenga conto delle circostanze del caso concreto (Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949). Difatti, i giudici di merito hanno affermato, in modo del tutto esaustivo e ragionevole, che, tenuto conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (in particolare conformazione del rimorchio, munito di un sellino privo di misure di protezione per il passeggero, nonostante non fosse omologato per il trasposto del passeggero; presenza di una molteplicità di persone sul luogo dell'esibizione; ingresso sui mezzi di soggetti inesperti nel corso della giornata), l'imputato avrebbe dovuto astenersi dall'uso del mezzo o, in alternativa, usarlo previo controllo accurato e diretto del mancato trasporto di un terzo, che, in considerazione dell'assenza di protezioni, sarebbe potuto cadere. A ciò si aggiunga che l'imprudenza o disattenzione della vittima, intralciata nei movimenti dalla telecamera e dal tasso alcolennico riscontrato, non assurgendo ad una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento - comunque, riconducibile all'uso imprudente di un mezzo pericoloso per la sua conformazione e, cioè, per la presenza di un sellino ad altezza di 2 metri dal suolo, privo di misure di protezione - non vale ad escludere la responsabilità dell'imputato. Difatti, in tema di nesso di causalità, la colpa della vittima non può costituire causa unica e determinante dell'evento in una situazione di pericolo posta in essere dall'imputato. La causa sopravvenuta può essere considerata causa esclusiva dell'evento quando, rispetto alla serie causale precedente, presenti i caratteri della assoluta anormalità o della eccezionalità (tra le tante, Sez. 4, n. 82 del 26/09/1989, dep. 1990, Boccacci, Rv. 182958). 3. Per quanto concerne il terzo ed il quarto motivo, con cui si sono denunciati asseriti travisamenti della prova, va ribadito che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo nelle ipotesi (che non ricorrono nel caso di specie) in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155). Peraltro, gli asseriti travisamenti concernono circostanze ininfluenti o, comunque, non decisive ai fini della decisione e, cioè, da un lato, la posizione di altri soggetti che non hanno posto in essere la condotta che ha cagionato la morte della vittima e che, non essendo né i proprietari né gli utilizzatori del mezzo pericoloso, non avevano alcuna posizione di garanzia e, dall'altro lato, il contenuto di un filmato, che resta neutro ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e da cui neppure la difesa fa discendere elementi probatori essenziali o quantomeno significativi. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo alcuna ragione di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ed alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro tremila, oltre a