CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Davide [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 10 novembre 2022, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata «clan [OSCURATO:PERSONA]/MINICHINI/SCHISA/APREA/CASELLA» ex art. 416-bis cod. peri. 2. Ricorre per cassazione Davide [OSCURATO:PERSONA], ai mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi indiziari indicativi del presunto ruolo di partecipe del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Lamenta il difensore come l'ordinanza impugnata operi un acritico richiamo all'ordinanza applicativa della misura emessa dal GIP, estrapolanclo alcune conversazioni in cui il [OSCURATO:PERSONA] non risultava interlocutore, ed ometta di adeguatamente considerare la circostanza, ritenuta fondamentale, che alcuno dei collaboratori di giustizia abbia fatto menzione del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; il Tribunale del riesame ha compiuto sul punto un'analisi laconica e generalizzata per tutti gli indagati, senza distinguere le posizioni, e senza tenere in considerazione la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato e privo di carichi pendenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, restando assorbito l'ulteriore motivo di ricorso. 2. L'ordinanza impugnata appare affetta dal denunciato vizio motivazionale poiché essa fonda la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sulla base dei seguenti elementi: - l'essere stato il [OSCURATO:PERSONA] "controllato svariate volte con pregiudicati ed appartenenti alla criminalità organizzata", ed in particolare con altri affiliati del medesimo clan mafioso di cui alla contestazione;- dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, e precisamente: 1) conv. 18/12/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] (in carcere) e [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, che si trovava insieme al [OSCURATO:PERSONA] ed altro coindagato ONORI, rispondendo alle domande del Boccardo che gli chiedeva notizie su altri affiliati ([OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]), affermava che tutti loro si auspicavano la sua scarcerazione; 2) conv. 21/12/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] (in carcere) e [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, sempre in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] e dell'ONORI, riferiva al detenuto di avere allontanato tale Manuele che si era impossessato di C 500 derivanti dai traffici illeciti che lo stesso Palumbo stava curando per conto di suo cugino Roberto; 3) conv. 25/10/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] (in carcere) e [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo riferiva al primo che il giorno precedente aveva brindato con altre persone, tra cui [OSCURATO:PERSONA], in vista dell'auspicata immediata scarcerazione del medesimo Boccardi; 4) conv. 3690 nel 2021 tra Boccardi (in carcere) e Pipolo: nel corso della conversazione interveniva [OSCURATO:PERSONA] al quale il detenuto chiedeva l'invio di un indumento intimo. - dall'immagine pubblicata sul profilo Istagram di CLENTI Francesco, raffigurante [OSCURATO:PERSONA] Davide, PALUMBO Giovanni, D'APICE [OSCURATO:PERSONA] e RICCI Ciro, oltre ai due soggetti non identificati, recante la scritta «dammi rispetto ed io ti rispetterò sempre. Si no già sai comm a pens». 3. Ciò premesso, occorre anzitutto ricordare che questa Corte (a partire dalla decisione Sez. 1, del 13. 6/87, Altivalle) richiede per la punibilità a titolo di partecipazione nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, la verifica dirnostrativa della ricorrenza di un duplice aspetto: sul terreno soggettivo va riscontrata l'affectio societatis, ossia la consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati; sul piano oggettivo, non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta "messa a disposizione" delle proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano dimostrativo, si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui all'art. 25 Cost.) va riscontrato in concreto il "fattivo inserimento" nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un "ruolo" svolto dall'agente o comunque di singole condotte che - per la loro particolare capacità dimostrativa - possano essere ritenute quali "indici rivelatori" (mediante l'applicazione di ragionevoli massime di esperienza) dell'avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo. Così, ben può dirsi che tale "inserimento" prescinde da formalità o riti che lo ufficializzano, potendo risultare per facta concludentia, attraverso cioè un comportamento che sul piano sintomatico sottolinei la partecipazione, nel senso della norma, alla vita dell'associazione (Sez. 1, n. 1470 del 11.12.2007, Addante, rv 238839 ove si ribadisce che la partecipazione alla associazione di stampo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali - sulla base di attendibili regole di esperienza - possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi). In altre parole, ciò che va ritenuto decisivo ai fini della valutazione in sede giudiziaria di "appartenenza" ad un gruppo avente le caratteristiche prima illustrate non è la mera indicazione circa la qualità formale di affiliato (pur se tale dato costituisce uno dei possibili indizi a carico) quanto la possibilità di attribuire al soggetto in questione, mediante l'apprezzamento delle specifiche risultanze probatorie, la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il suo inserimento con carattere di stabilità e consapevolezza soggettiva. Si è anche chiarito che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione; qualora non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione mafiosa (Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698). 4. Applicando tali canoni interpretativi, va rilevato che, con riferimento al delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso (unica imputazione per la quale è stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere), l'ordinanza impugnata non ha allo stato illustrato elementi indiziari idonei a giustificare la misura cautelare impugnata. Invero, come già supra argomentato, la condotta partecipativa ad un'associazione di stampo mafioso, pur potendo assumere le più diverse forme ed i contenuti più svariati, richiede pur sempre, sotto il profilo oggettivo, l'individuazione di un concreto contributo, apprezzabile sul piano causale, che l'indagato o l'imputato abbia dato all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione medesima; nonché, sotto il profilo soggettivo, che sia desumibile dai fatti la cd. "affectio societatis" intesa come consapevolezza di appartenenza al sodalizio mafioso e come permanente disponibilità del soggetto ad adoperarsi per l'attuazione del programma del sodalizio; ed è stato in tale ultima ottica in particolare affermato (cfr. Cass. SS.UU. 12/7/05, Mann che la condotta partecipativa è riferibile solo a colui che si trovi in rapporto cli stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale da lui svolto, in esplicazione del quale egli prenda parte attiva al fenomeno associativo, si che non è sufficiente l'essersi egli messo genericamente a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, essendo altresì richiesto che, in vista del perseguimento di tali fini, egli abbia posto in essere azioni concretamente valutabili in tal senso. 5. Alla luce dei suddetti principi, la motivazione addotta daIF ordinanza impugnata per ritenere idonei 'a giustificare l'ordinanza custodiale impugnata gli indizi ravvisati a carico di [OSCURATO:PERSONA] Davide per ritenerlo intraneo alla cosca mafiosa indicata in premesse, non appare adeguata, anche nei limiti del giudizio probabilistico richiesto nella presente fase cautelare. Nel delineare il ruolo all'interno dell'associazione, il Tribunale del riesame si è invero limitato a desumere gli indizi a suo carico dal contenuto delle sopra indicate conversazioni intercettate (peraltro, come sottolineato dalla difesa, mai intercorse direttamente con [OSCURATO:PERSONA]), ritenendole dimostratici, unitamente all'immagine postata sul profilo Instagram del Clienti, ed all'assidua frequentazione del medesimo con soggetti legati al clan, della intraneità del [OSCURATO:PERSONA] nella cosca denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]/BOSSA/MINICHINI/SCHISA/ APREA/CASELLA"; la motivazione dell'ordinanza non ricostruisce specifici comportamenti ovvero fatti concreti significativi, tali da potere essere valutati come indicativi di un consapevole apporto dato dal [OSCURATO:PERSONA] al perseguimento degli interessi del sodalizio criminoso di cui è stato ritenuto intraneo o che trascendono i meri rapporti personali di amicizia e di frequentazione. Né può desumersi alcun concreto apporto per l'attuazione del programma criminoso dall'impegno preso dal [OSCURATO:PERSONA] di inviare biancheria al detenuto Boccardi, che al più attesta un legame personale tra i due. Non risulta in particolare sufficientemente delineato il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan né - secondo l'indicazione riportata nel capo di imputazione - le modalità con le quali egli era dedito ad «occuparsi di tutte le attività illecite del cartello sotto la direzione di PALUMBO Giovanni e CLIENTI Francesco». 6. Va ancora osservato come questa Corte abbia avuto modo di chiarire in precedenti occasioni, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, che il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938); in altri termini l'ordinanza di riesame non può confermare un provvedimento custodiale senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate dal difensore (Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765). Ancora, questo giudice di legittimità ha affermato che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'obbligo della valutazione di specifici elementi a discarico forniti dalla difesa richiede che il giudice del riesame proceda ad un puntuale vaglio degli stessi di guisa che il giudizio di rilevanza in ordine a detti elementi sia analitico e non si risolva in una valutazione del tutto sommaria e generica (Sez. 6, n. :31362 del 08/07/2015, cit.; Sez. 1, n. 14374 del 9/01/2001, Ciainciarusso, Rv. 219093). Ciò posto, a fronte dell'argomento difensivo sottolineato in ricorso inerente la circostanza che nessun collaboratore avesse fatto menzione del [OSCURATO:PERSONA], i Tribunale non ha fornito motivazione alcuna, neanche in modo sintetico né implicito; né il predetto rilievo difensivo appare ictu ocull irrilevante, posto che le fonti dichiarative dovrebbero provenire dal medesimo contesto criminale. 7. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli perché proceda, nella assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, a nuovo giudizio, nel rispetto dei richiamati principi giurisprudenziali e procedendo a sanare i rilevati vizi motivazionali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, co.:L-ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria p