CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 48585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia per rispondere dei delitti di cui agli artt. 73, commi I e IV-bis, e 80, comma II, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a), per aver detenuto 374 kg. di marijuana (con un principio attivo pari a 11.600 grammi, pari a 466.000 dosi), di cui all'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo b), per aver detenuto un fucile doppietta cal. 12 con matricola abrasa, di cui all'art.648 cod. pen., per aver ricevuto la predetta doppietta di provenienza delittuosa (capo c), e di cui all'art. 697 cod. pen. (capi d ed e), per la detenzione illegale di trentuno cartucce e per aver detenuto un fucile doppietta di proprietà del padre, senza farne denuncia, fatti tutti commessi in agro di [OSCURATO:PERSONA] in data 1 ottobre 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 6 dicembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati al medesimo ascritti, avvinti dalla continuazione, e lo ha condannato, applicata la diminuente per il rito, alla pena di tre mesi e quattro anni di reclusione ed euro 12.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e alla confisca e alla distruzione di quanto in sequestro. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scorza, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen., dell'art. 23 della legge n. 110 del 1975, degli artt. 648 e 697 cod. pen., degli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ad avviso del difensore, la Corte di appello avrebbe violato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto non sarebbe stato operato alcun accertamento in ordine alla disponibilità da parte dell'imputato della casa rurale all'interno della quale erano state rinvenute le armi e la sostanza stupefacente e che, invece, apparteneva a tutti gli eredi del padre defunto dell'imputato. Erronea e illogica sarebbe la condanna dello Scorza, fondata dalla Corte di appello su affermazioni provenienti dallo stesso imputato, del tutto inutilizzabili, e su mere suggestioni (il soprannome con il quale l'imputato era noto di «pistolero»). Nessun accertamento avrebbero, invece, posto in essere gli inquirenti per dimostrare il possesso o, comunque, la disponibilità da parte dell'imputato della casa rurale. Parimenti, essendo incerta la disponibilità della masseria da parte dell'imputato, difetterebbe anche la prova della commissione dei reati connessi alla detenzione delle armi, che, peraltro, avrebbero dovuto essere denunciate dall'erede che era subentrato nel loro possesso. 4.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce la manifesta illogicità della motivazione in ragione del travisamento della prova operato. Il giudizio di inverosimiglianza espresso dai giudici di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda offerta dall'imputato e, segnatamente, in ordine all'affitto a terzi del locale all'interno del quale .è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, sarebbe, infatti, apodittico e illogico. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore deduce l'erronea applicazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen., art. 23 della legge n. 110 del 1975, 648 e 697 cod. pen., degli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e-rintetínirfunciateidal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 3 •ce Il ricorso non si confronta, infatti, con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre censure già formulate nell'atto di appello e congruamente disattese dalla Corte di appello. La Corte di appello di Bari, peraltro, ha non illogicamente motivato in ordine alla disponibilità delle armi e della sostanza stupefacente da parte dell'imputato, in quanto lo Scorza aveva nella propria disponibilità la casa rurale, originariamente appartenuta al padre defunto, nel quale erano presenti le armi con matricola abrasa, le munizioni e la sostanza stupefacente rinvenute dagli inquirenti. La Corte di appello ha motivato congruamente il proprio convincimento, rilevando che l'imputato è stato fermato mentre stava accedendo alla predetta casa rurale con il proprio furgoncino e lo stesso Scorza aveva, peraltro, detto alla polizia giudiziaria che era l'unico che conduceva i terreni e la casa rurale; gli inquirenti avevano, peraltro, accertato che l'imputato aveva in tasca le chiavi sia dei cancelli protetti con lucchetti, che del deposito adiacente alla casa. Secondo quanto accertato dagli operanti, inoltre, la sostanza stupefacente era stoccata all'interno della casa in numerosi sacchi, si percepiva un fortissimo odore di manjuana e il materiale atto al suo confezionamento (una stufa e un ventilatore per essiccare, una bilancia, una macchina per confezioni sottovuoto e numerosi sacchetti) era visibile. 4. Con il secondo motivo, il difensore deduce la manifesta illogicità della motivazione in ragione del travisamento della prova. 5. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente, infatti, deduce un travisamento della prova ad opera della Corte di appello, che, tuttavia, non ha descritto e, invero, si limita a riproporre la propria versione alternativa in ordine ai fatti accertati. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).\vg 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp