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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22864/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 14/10/2019 del Tribunale di Agrigento di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto pure che le doglianze difensive non apportano alcun elemento nuovo di critica e nessun confronto con la sentenza impugnata e come tali sono inammissibili (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), posto che la Corte territoriale, a pag. 8 della sentenza impugnata, ha dato conto di come la natura permanente del reato di cui all'art. 633 cod. pen. sia risultata ostativa all'applicazione della norma invocata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico, in ossequio peraltro alla pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di delitti di invasione di terreni o edifici (cfr.: Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096-01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 14/10/2019 del Tribunale di Agrigento di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto pure che le doglianze difensive non apportano alcun elemento nuovo di critica e nessun confronto con la sentenza impugnata e come tali sono inammissibili (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), posto che la Corte territoriale, a pag. 8 della sentenza impugnata, ha dato conto di come la natura permanente del reato di cui all'art. 633 cod. pen. sia risultata ostativa all'applicazione della norma invocata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico, in ossequio peraltro alla pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di delitti di invasione di terreni o edifici (cfr.: Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096-01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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