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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31504/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kcuad il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo aditoil-ctiférTg5re( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché, procedendo alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg.

BP014P3), per colpa generica e violazione delle norme sulla circolazione stradale (artt. 140, 141, 142, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), percorrendo via [OSCURATO:PERSONA], in località [OSCURATO:PERSONA] di Latina, in condizioni di scarsa visibilità a causa dell'ora notturna, dell'assenza di illuminazione pubblica, in un tratto di strada con carreggiata non ampia (m. 4,40), ad una velocità di circa 100 km/h, superiore al limite di 70 km/h, non avvedendosi della presenza di [OSCURATO:PERSONA], che procedeva nella sua stessa direzione di marcia, regolarmente sulla sua destra, a bordo di bici con pedalata assistita e munita di dispositivi catarifrangenti, lo tamponava scaraventandolo nella scolina posta sul lato destro della strada, provocandone la morte istantanea (Latina, 03/08/2010).

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi:

2.1. Violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

Nonostante avesse accertato che, non essendovi tracce di frenata, non era possibile risalire alla velocità della vettura e, dunque, al superamento del limite di velocità imposto, il Tribunale ha pronunciato sentenza di condanna in relazione ad ulteriori e diversi profili di responsabilità mai contestati.

Il riferimento è, in particolare, al "non aver usato la massima attenzione alla guida" (art, 141 cod. strada), profilo che non compariva nel capo di imputazione e rispetto al quale unicamente conseguiva la condanna.

2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

È possibile che il ciclista avesse attuato una manovra repentina non evitabile.

La motivazione è manifestamente illogica laddove ravvisa la prevedibilità dell'evento nella condotta di guida caratterizzata da profili di colpa specifica come l'eccessiva velocità che era stata, invece, esplicitamente esclusa.

2.3. Violazione degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen. per essersi il reato prescritto il 03/11/2019, in epoca antecedente la sentenza di appello.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è privo di pregio, atteso che in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la contestazione, come nel caso di specie, concerne globalmente la condotta addebitata come colposa,, essendo consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280950 - 01).

Indipendentemente dal dato relativo alla quantificazione della velocità tenuta dall'imputato in quel tratto di strada, la sentenza impugnata ha valorizzato, al fine della ritenuta responsabilità dell'imputato, il fatto di avere questi tenuto una velocità di marcia non adeguata, in considerazione della situazione viaria, caratterizzata «da una carreggiata stradale ristretta, da orario notturno e da mancanza di illuminazione pubblica nel luogo teatro dell'evento».

E, dunque, sostiene la Corte territoriale, con affermazione corretta in diritto, che «al di là della violazione di norme prescriventi limiti fissi di velocità.., la velocità adeguata è quella identificata come valevole a garantire una sicura circolazione stradale nelle specifiche condizioni date, idonea ad evitare, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo, gli eventi prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit».

Così dicendo, la Corte di appello di Roma si è conformata al principio per il quale, in tema di reati colposi derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, nel formulare ill proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa - vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità - il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (Sez. 4, n. 8526 del 13/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262449 - 01: nella fattispecie l'imputato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in considerazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all'intersezione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco).

Il secondo motivo è manifestamente infondato perché volto a prospettare una evenienza meramente "possibile".

Esso è stato comunque vagliato e ragionevolmente respinto dalla Corte di appello laddove ha, al riguardo, osservato che «la certa individuazione del punto d'urto del velocipede, le certe modalità dell'impatto avvenute da tergo, la circostanza certa che il ciclista procedeva ad una distanza di 80 centimetri dalla linea di delimitazione della carreggiata stradale, non consente di ritenere verosimile e ragionevole» la prospettazione difensiva - vale a dire che causa esclusiva del sinistro sia da individuare in una manovra del tutto anomala del ciclista non prevenibile e non evitabile da parte dell'imputato -, essendo «sufficiente considerare che la distanza rispetto alla linea destra di bordo strada tenuta dal velocipede nella marcia era corretta, che la bici era dotata di catarifrangenti... e che era obbligo del conducente l'autovettura mantenere un margine di sicurezza laterale... tale da fronteggiare qualsiasi situazione di pericolo derivante da movimenti repentini, da instabilità di equilibrio o da oscillazioni in genere proprie delle biciclette».

Infondato è anche il terzo motivo di ricorso poiché che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'enl:rata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e prima della modifica dell'art. 589, comma 2, cod. pen., ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dodici anni e al termine massimo di quindici anni (Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283488 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kcuad il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo aditoil-ctiférTg5re( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché, procedendo alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg. BP014P3), per colpa generica e violazione delle norme sulla circolazione stradale (artt. 140, 141, 142, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), percorrendo via [OSCURATO:PERSONA], in località [OSCURATO:PERSONA] di Latina, in condizioni di scarsa visibilità a causa dell'ora notturna, dell'assenza di illuminazione pubblica, in un tratto di strada con carreggiata non ampia (m. 4,40), ad una velocità di circa 100 km/h, superiore al limite di 70 km/h, non avvedendosi della presenza di [OSCURATO:PERSONA], che procedeva nella sua stessa direzione di marcia, regolarmente sulla sua destra, a bordo di bici con pedalata assistita e munita di dispositivi catarifrangenti, lo tamponava scaraventandolo nella scolina posta sul lato destro della strada, provocandone la morte istantanea (Latina, 03/08/2010). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Nonostante avesse accertato che, non essendovi tracce di frenata, non era possibile risalire alla velocità della vettura e, dunque, al superamento del limite di velocità imposto, il Tribunale ha pronunciato sentenza di condanna in relazione ad ulteriori e diversi profili di responsabilità mai contestati. Il riferimento è, in particolare, al "non aver usato la massima attenzione alla guida" (art, 141 cod. strada), profilo che non compariva nel capo di imputazione e rispetto al quale unicamente conseguiva la condanna. 2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. È possibile che il ciclista avesse attuato una manovra repentina non evitabile. La motivazione è manifestamente illogica laddove ravvisa la prevedibilità dell'evento nella condotta di guida caratterizzata da profili di colpa specifica come l'eccessiva velocità che era stata, invece, esplicitamente esclusa. 2.3. Violazione degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen. per essersi il reato prescritto il 03/11/2019, in epoca antecedente la sentenza di appello. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è privo di pregio, atteso che in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la contestazione, come nel caso di specie, concerne globalmente la condotta addebitata come colposa,, essendo consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280950 - 01). Indipendentemente dal dato relativo alla quantificazione della velocità tenuta dall'imputato in quel tratto di strada, la sentenza impugnata ha valorizzato, al fine della ritenuta responsabilità dell'imputato, il fatto di avere questi tenuto una velocità di marcia non adeguata, in considerazione della situazione viaria, caratterizzata «da una carreggiata stradale ristretta, da orario notturno e da mancanza di illuminazione pubblica nel luogo teatro dell'evento». E, dunque, sostiene la Corte territoriale, con affermazione corretta in diritto, che «al di là della violazione di norme prescriventi limiti fissi di velocità.., la velocità adeguata è quella identificata come valevole a garantire una sicura circolazione stradale nelle specifiche condizioni date, idonea ad evitare, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo, gli eventi prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit». Così dicendo, la Corte di appello di Roma si è conformata al principio per il quale, in tema di reati colposi derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, nel formulare ill proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa - vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità - il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (Sez. 4, n. 8526 del 13/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262449 - 01: nella fattispecie l'imputato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in considerazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all'intersezione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco). Il secondo motivo è manifestamente infondato perché volto a prospettare una evenienza meramente "possibile". Esso è stato comunque vagliato e ragionevolmente respinto dalla Corte di appello laddove ha, al riguardo, osservato che «la certa individuazione del punto d'urto del velocipede, le certe modalità dell'impatto avvenute da tergo, la circostanza certa che il ciclista procedeva ad una distanza di 80 centimetri dalla linea di delimitazione della carreggiata stradale, non consente di ritenere verosimile e ragionevole» la prospettazione difensiva - vale a dire che causa esclusiva del sinistro sia da individuare in una manovra del tutto anomala del ciclista non prevenibile e non evitabile da parte dell'imputato -, essendo «sufficiente considerare che la distanza rispetto alla linea destra di bordo strada tenuta dal velocipede nella marcia era corretta, che la bici era dotata di catarifrangenti... e che era obbligo del conducente l'autovettura mantenere un margine di sicurezza laterale... tale da fronteggiare qualsiasi situazione di pericolo derivante da movimenti repentini, da instabilità di equilibrio o da oscillazioni in genere proprie delle biciclette». Infondato è anche il terzo motivo di ricorso poiché che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'enl:rata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e prima della modifica dell'art. 589, comma 2, cod. pen., ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dodici anni e al termine massimo di quindici anni (Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283488 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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