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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 02592/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 22/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla richiesta trattazione orale ma nessuno è comparso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta a morte dell'imputato; lette le note d'udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 9/9/2020 24/01/2018, dal G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 9/9/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di usura a lui ascritto.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:

2.1. violazione di legge processuale (art. 606 lett. d) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 603 co. 3 c.p.p., e 1,6, §2,CEDU e 111, co. 3, Cost. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ed assunzione di prova decisiva.

Il difensore denuncia l'illogicità dell'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha respinto l'istanza difensiva volta all'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] soggetto che avrebbe potuto riferire circostanze rilevanti inerenti al rapporto tra la persona offesa: [OSCURATO:PERSONA] ed il Muliello. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione legge ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione all'art. 644 c.p. e censura il giudizio di attendibilità della persona offesa.

A riprova della natura lecita del prestito erogato alla Criscione, il ricorrente allega la circostanza di avere attivato la propria pretesa economica in sede giudiziaria, mediante notifica di atto di precetto e ricorda di essere stato assolto, nel presente processo, da altre ipotesi di usura a lui contestate il che dimostrerebbe l'illogicità intrinseca della motivazione.

Nell'ambito di questo motivo il ricorrente censura per contraddittorietà la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dello stato di bisogno.

In data 14/12/2023 è pervenuto certificato attestante l'intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art. 150 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 14/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 22/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla richiesta trattazione orale ma nessuno è comparso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta a morte dell'imputato; lette le note d'udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 9/9/2020 24/01/2018, dal G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 9/9/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di usura a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 2.1. violazione di legge processuale (art. 606 lett. d) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 603 co. 3 c.p.p., e 1,6, §2,CEDU e 111, co. 3, Cost. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ed assunzione di prova decisiva. Il difensore denuncia l'illogicità dell'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha respinto l'istanza difensiva volta all'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] soggetto che avrebbe potuto riferire circostanze rilevanti inerenti al rapporto tra la persona offesa: [OSCURATO:PERSONA] ed il Muliello. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione legge ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione all'art. 644 c.p. e censura il giudizio di attendibilità della persona offesa. A riprova della natura lecita del prestito erogato alla Criscione, il ricorrente allega la circostanza di avere attivato la propria pretesa economica in sede giudiziaria, mediante notifica di atto di precetto e ricorda di essere stato assolto, nel presente processo, da altre ipotesi di usura a lui contestate il che dimostrerebbe l'illogicità intrinseca della motivazione. Nell'ambito di questo motivo il ricorrente censura per contraddittorietà la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dello stato di bisogno. In data 14/12/2023 è pervenuto certificato attestante l'intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art. 150 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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