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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32001/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXXXX,ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’illegittimità dellaconferma di responsabilità per il reato di atti persecutori e il secondo motivo diricorso, con cui si contesta la omessa motivazione in ordine alla sospensionecondizionale sono manifestamente infondati, giacché censurano vizi che nonemergono dal corpo della sentenza, la quale anzi ha correttamente ricostruito ilfatto, qualificandolo nei termini di atti persecutori, senza incorrere in vizi logicicensurabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenzaimpugnata ove il giudice rileva la sussistenza dell’elemento soggettivo e altresìdell’evento tipico della fattispecie contestata, nella specie consistentenell’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, la quale, a causa deiplurimi episodi molesti, si trovava costretta a non uscire dal luogo di privatadimora nelle ore serali);ritenuto in particolare che il primo motivo si palesa altresì rivalutativo ediretto ad una lettura alternativa del fatto, comunque sottratta alla cognizione diquesta Corte, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedentigradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);ritenuto inoltre che il secondo motivo, si pone altresì in contrasto con lanormativa codicistica relativa all’applicazione dell’art. 163, cod. pen., a tenoredella quale la concedibilità del beneficio richiamato appartiene al novero dellevalutazioni discrezionali che la Corte d’appello svolge nella determinazione deltrattamento sanzionatorio complessivo, e che non possono essere scrutinate insede di legittimità ove non travalichino la ragionevolezza e non esondino informe di arbitrio;rilevato che la Corte d’appello non incorre in vizi di illogicità o arbitrarietàdella valutazione stante la gravità della condotta e la sussistenza della recidiva,ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento nel quale sono coinvoltisoggetti vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXX,ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’illegittimità dellaconferma di responsabilità per il reato di atti persecutori e il secondo motivo diricorso, con cui si contesta la omessa motivazione in ordine alla sospensionecondizionale sono manifestamente infondati, giacché censurano vizi che nonemergono dal corpo della sentenza, la quale anzi ha correttamente ricostruito ilfatto, qualificandolo nei termini di atti persecutori, senza incorrere in vizi logicicensurabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenzaimpugnata ove il giudice rileva la sussistenza dell’elemento soggettivo e altresìdell’evento tipico della fattispecie contestata, nella specie consistentenell’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, la quale, a causa deiplurimi episodi molesti, si trovava costretta a non uscire dal luogo di privatadimora nelle ore serali);ritenuto in particolare che il primo motivo si palesa altresì rivalutativo ediretto ad una lettura alternativa del fatto, comunque sottratta alla cognizione diquesta Corte, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedentigradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);ritenuto inoltre che il secondo motivo, si pone altresì in contrasto con lanormativa codicistica relativa all’applicazione dell’art. 163, cod. pen., a tenoredella quale la concedibilità del beneficio richiamato appartiene al novero dellevalutazioni discrezionali che la Corte d’appello svolge nella determinazione deltrattamento sanzionatorio complessivo, e che non possono essere scrutinate insede di legittimità ove non travalichino la ragionevolezza e non esondino informe di arbitrio;rilevato che la Corte d’appello non incorre in vizi di illogicità o arbitrarietàdella valutazione stante la gravità della condotta e la sussistenza della recidiva,ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento nel quale sono coinvoltisoggetti vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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