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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 32400/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in qualità digiudice dell’esecuzione, con provvedimento del 2 aprile 2026 ha respintol’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed avente adoggetto la richiesta di declaratoria di illegalità della pena dell’ergastolo inflittacon la sentenza emessa il 5 marzo 2008 dalla Corte di assise di appello diCaltanissetta per due omicidi consumati e uno tentato, per non avere avutol’imputato la possibilità di accedere al giudizio abbreviato, con conseguenterideterminazione della pena in anni tenta di reclusione e riconoscimento dellacontinuazione fra quei fatti e l’omicidio per il quale ha riportato condanna emessadal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Roma il 30 settembre 2014.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando violazione dell’art. 81 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non avrebbe considerato il fatto che il ricorrenteera un killer e che gli omicidi sono stati commessi a distanza ravvicinata ditempo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente non esplicita nemmeno in questa sede - come già fatto con laproposizione dell’incidente di esecuzione -le ragioni per la quale i fatti di cui allesentenze dovrebbero essere ritenuti avvinti nell’unicità del medesimo disegnocriminoso.In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, èonere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quantomeno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudicedell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibileil medesimo disegno criminoso. (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970 - 01)In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazionedella disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici dellariconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazioneunitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, commasecondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguentealla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazionetra continuazione e abitualità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso ilriconoscimento della continuazione per l'ampiezza dell'arco temporale in cui sicollocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici dellaloro riconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa). (Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in qualità digiudice dell’esecuzione, con provvedimento del 2 aprile 2026 ha respintol’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed avente adoggetto la richiesta di declaratoria di illegalità della pena dell’ergastolo inflittacon la sentenza emessa il 5 marzo 2008 dalla Corte di assise di appello diCaltanissetta per due omicidi consumati e uno tentato, per non avere avutol’imputato la possibilità di accedere al giudizio abbreviato, con conseguenterideterminazione della pena in anni tenta di reclusione e riconoscimento dellacontinuazione fra quei fatti e l’omicidio per il quale ha riportato condanna emessadal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Roma il 30 settembre 2014.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando violazione dell’art. 81 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non avrebbe considerato il fatto che il ricorrenteera un killer e che gli omicidi sono stati commessi a distanza ravvicinata ditempo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente non esplicita nemmeno in questa sede - come già fatto con laproposizione dell’incidente di esecuzione -le ragioni per la quale i fatti di cui allesentenze dovrebbero essere ritenuti avvinti nell’unicità del medesimo disegnocriminoso.In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, èonere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quantomeno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudicedell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibileil medesimo disegno criminoso. (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970 - 01)In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazionedella disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici dellariconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazioneunitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, commasecondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguentealla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazionetra continuazione e abitualità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso ilriconoscimento della continuazione per l'ampiezza dell'arco temporale in cui sicollocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici dellaloro riconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa). (Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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