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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23500/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.i. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 luglio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, all'esito di giudizioabbreviato ('condizionato' alla acquisizione di tre immagini fotografiche e della sentenza n. 1111/22 del 18 ottobre 2022 del Tribunale ordinario di milano, irrevocabile il 12 gennaio 2023), il 2 febbraio 2024, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole delle contravvenzioni di cui all'art. 10, comma 3, d.l. n. 14/2017, conv. in I. n. 48/2017 (capo 1), e 7, comma 15-bis, d.igs. 285/1992 (capo 2), e, ritenuto il concorso formale tra i reati contestati ed operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di mesi sei di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge -artt. 9, commi 1 e 2, e 10, comma 2, d.lgs 14/17- ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/17.

Nel caso di specie la contestazione penale ha ad oggetto la violazione del provvedimento questorile di divieto di accesso per dodici mesi alla zona individuata con regolamento di [OSCURATO:PERSONA] adottato con delibera del 27 luglio 2019.

Denuncia la difesa carenza motivazionale e difetto di istruttoria alla base della emissione del provvedimento del Questore, in violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3

I. 241/90, asseritamente presupposto inderogabile di cui all'art. 10 d.l. 14/17; tanto legittimerebbe la disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del Giudice; conseguentemente, dovendo il giudice penale disapplicare il provvedimento del Questore posto a fondamento della contestazione del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14717, il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto dal reato contestato ai sensi dell'art. 530 cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste.

2.1.1. Assume, in seconda istanza, l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Deduce la difesa che la nazionalità straniera, la non ininterrotta permanenza nel nostro paese, le condizioni esistenziali del ricorrente -soggetto senza fissa dimora con basso livello di scolarizzazione- non consentono di ritenere la conoscenza della lingua italiana e dunque del contenuto del provvedimento di divieto che avrebbe dovuto essergli tradotto nella sua lingua madre, il rumeno, il che non è avvenuto.

Ne conseguirebbe, per difetto di consapevolezza della commissione del reato, l'assenza dell'elemento soggettivo.

2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs 285/92. 2La Corte ha ritenuto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] -che indicava ai conducenti entrati nell'area parcheggio il posto da occupare e subito dopo si avvicinava agli stessi chiedendo del denaro- integrante gli estremi di condotta del reato contestato.

Ciò, in tesi difensiva, sulla sola scorta del contenuto della comunicazione di notizia di reato della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia troppo schematica, tanto che non si comprenderebbero le modalità specifiche dell'azione da cui desumere l'intenzione del ricorrente di svolgere l'attività di parcheggiatore (in assenza in attività investigativa al proposito).

2.3. Col terzo motivo deduce la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta della difesa del riconoscimento della continuazione tra i due contestati reati, invocato con specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in quanto ritenuto responsabile del reato -commesso nel settembre 2022- di cui all'art. 10, comma 3, d.l. 14/2017, conv. in I. 48/2017, in quanto, destinatario del divieto adottato con provvedimento del Questore di Milano del 10 dicembre 2021, notificatogli il successivo 14 dicembre 2021, veniva trovato all'interno del perimetro della zona inibitagli, così contravvenendo al divieto, posizionato nell'area di parcheggio, nell'atto di indicare ai conducenti degli automezzi lo stallo di sosta da occupare, agevolandone la manovra di parcheggio ed avvicinandosi subito dopo per chiedere del denaro (già il precedente 22 gennaio 2019 era stato destinatario di contestazione amministrativa, con accertamento divenuto definitivo, per via della medesima condotta).

1.1. La Corte di appello -richiamato il percorso della motivazione del Giudice del primo grado, in quanto svolto con perfetta aderenza alle emergenze processuall e rigore logico sì da ritenerlo Immune da censure e non contrastato dalle argomentazioni difensive ritenute reiterative delle questioni trattate in prima istanza e disattese congruamente- ha rilevato come la violazione del divieto integra il reato in contestazione, per il cui perfezionamento è sufficiente l'ingresso nell'area interdetta, essendo irrilevante che tale condotta determini, anche, un pericolo per la pubblica sicurezza.

2. Assume la difesa, col primo motivo, che l'illecito penale contestato al capo 1) trova fondamento nell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/17, che prevede come presupposto, in fatto, del provvedimento di veto adottato dal Questore, la 3commissione da parte del destinatario dello stesso di condotte riconducili alla previsione dell'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, tali da impedire l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture delle città e delle relative pertinenze; richiede, inoltre, che il provvedimento esponga le concrete ragioni per cui tali condotte sarebbero idonee a cagionare un pericolo per la sicurezza pubblica in base al combinato disposto degli artt. 3

I. 241/90 e 10 d.l. 14/17.

Prosegue argomentando che secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la sussistenza del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14/17 -in cui la denunciata condotta del ricorrente sarebbe astrattamente sussumibile-, occorre preliminarmente svolgere una verifica formale e sostanziale dell'ordine del Questore, che deve fondarsi su reiterate condotte impeditive dell'accessibilità e della fruizione di infrastrutture in violazione dei divieti previsti, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza.

E che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale la disciplina del cd.

D.A.Spo. urbano persegue la finalità di evitare turbative dell'ordine pubblico, e postula, perché il divieto sia legittimamente disposto, che la presenza del soggetto nei luoghi indicati sia non solo non consona al decoro dell'area considerata, ma, anche, associata al concreto pericolo di commissione di reati (cfr.

C.Cost. n. 47/2024), emergente dalla condotta tenuta.

2.1. Osserva il Collegio che è sato condivisibilmente ritenuto che «[I]n tema di misure volte a prevenire disordini urbani e ad assicurare il mantenimento del decoro cittadino, il giudice penale, chiamato a decidere sulla trasgressione del divieto di accesso a determinate aree previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile che lo ha imposto, fornendo adeguata motivazione e senza sostituire la propria valutazione a quella espressa da quest'ultimo, avuto riguardo alla reiterazione delle condotte trasgressive che hanno fondato tale provvedimento e alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica», così, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 17/02/2026 Ud. (dep. 30/03/2026) Rv. 289617 - 01.

2.2. Ciò premesso si rileva, tuttavia, che, innanzi tutto, il provvedimento amministrativo questorile impositivo del divieto, nella specie non risulta essere stato impugnato dinnanzi al competente Giudice amministrativo.

Ne deriva che il giudizio ivi svolto con riferimento alle condotte trasgressive censite ed alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica non è stato contraddetto né contrastato dall'odierno ricorrente, pur risultando in suo potere farlo.

2.3. Si rileva, poi, che contrariamente a quanto surrettiziamente si introduce col ricorso a questa Corte, il tema della legittimità del provvedimento amministrativo 4non era stato sottoposto alla attenzione della Corte di merito cui, soltanto, era stato eccepito il difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati di cui al capo 1) (e al capo 2) di imputazione), e comunque il mancato raggiungimento della prova in proposito (oltre che, in subordine, l'eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione tra i due contestati reati) con motivo di appello testualmente 'rubricato' "Insussistenza del reato di cui all'art. 10, comma 3, d.l. n. 14/17, per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo, mancato raggiungimento della prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine a tale reato", e teso perciò a confutare la sola sussistenza del reato: si legge a pagina 2 della sentenza impugnata come il [OSCURATO:PERSONA] avesse sostenuto la necessità, ai fini della integrazione degli elementi della fattispecie, della «reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2 d.l. n. 14/17, ossia la violazione del divieto di occupazione o stanziamento in spazi pubblici e dell'ordine di allontanamento da tali luoghi, e che possa realmente derivare pericolo per la sicurezza della condotta serbata», non della adeguatezza motivazionale del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo la cui violazione, penalmente sanzionata, è oggetto di contestazione.

Inammissibile, pertanto, risulta il motivo ove ricondotto a tutte le argomentazioni che, attraverso la citazione di riferimenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale (rispetto al cui pronunciamento comunque non si ravvisano contrasti di sorta essendo nelle sentenze di merito specificati condotte e contesto di loro verificazione) e di questa Corte, centrano l'attenzione sulla motivazione alla base del provvedimento amministrativo del Questore, aspetto non correttamente sottoposto al vaglio del Giudice di appello.

La censura è dunque inammissibile.

Tale la sorte del ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se la questione non è stata sottoposta all'esame della Corte di appello, come deve ritenersi nella specie secondo quanto risulta dal riepilogo dei motivi operato in sentenza, o se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in quella sede; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo -ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01.

2.4. Si rileva, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato.

Impregiudicato il principio di cui al superiore § 2, ed alla luce della articolazione dei motivi di appello, corretti sono il percorso logico giuridico e la motivazione della Corte di appello nella parte in cui afferma che «l'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 52017, n. 14, [...], prevede che il pericolo per la sicurezza pubblica quale presupposto per l'emissione del provvedimento del Questore di divieto di accesso a determinati luoghi, non già quale condizione di punibilità della condotta di tale divieto» e che «MI provvedimento del Questore, notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - a seguito di una precedente contestazione per identico fatto del 22.1.2019- ha interdetto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (nel cui certificato penale sono annotate decine di condanne per reati analoghi a quelli per cui si procede) l'accesso, per dodici mesi, tra l'altro, all'area dei Bastioni di [OSCURATO:PERSONA], ove è stato poi trovato il 3.9.2022» nel che deve riconoscersi una -pur sintetica- positiva verifica di conformità alle prescrizioni di legge del giudizio espresso dal Questore -col provvedimento impositivo del divieto- in tema di pericolosità, in particolare con espresso riferimento all'obbligo di motivazione «sugli elementi di fatto da cui viene desunto» il giudizio stesso (cfr. Sez.

F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01).

Motivazione sì stringata, ma sostanzialmente adeguata -si ribadisce- alla sostanza ed al tenore del motivo di appello, e non manifestamente illogica.

Si rammenta che la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei (Sez. 6, n. 546 del 18/11/2015 Ud. (dep. 08/01/2016) Rv. 265883 - 01).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n 30971 del 10/04/2015, F., Rv. 264837, in motivazione; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; da ultimo v.

Sez. 2, n. 17440 del 09/04/2019, Bonomi, non mass.).

2.5. Ne consegue la inammissibilità della censura.

63. Manifestamente infondata risulta, pure, la censura con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato a causa dell'incomprensione della lingua italiana, aspetto adeguatamente smentito dalla Corte di appello con corretti riferimenti in fatto, innanzi tutto col riportare testualmente la trascrizione delle dichiarazioni orali rese dall'imputato - cfr. pag 2, primo paragrafo, della sentenza impugnata- non contestate nel loro contenuto dalla difesa, e da cui si desume, oggettivamente, una fluidità dell'eloquio ed una competenza linguistica ed espressiva neppure negata dalla difesa, in contrasto evidente con la stessa dichiarazione resa dall'odierno ricorrente ("perché non parlo bene l'italiano", cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, primo paragrafo), laddove non provate dalla difesa sono le solo allegate difficoltà nel comprendere un interlocutore italiano, o, peggio, nel leggere un testo scritto in lingua italiana; circostanza, questa della comprensione della lingua italiana, almeno parlata, logicamente superata dalla Corte territoriale anche mercè l'argomentazione relativa alla molteplici analoghe condanne per lo stesso titolo di reato per cui qui si procede, riportate in numerosi processi, tredici, di cui tre precedenti rispetto al presente, ed in cui la ovvia e necessaria presenza di un difensore deve ritenersi aver determinato, nell'imputato, piena consapevolezza «del significato del divieto impostogli».

3.1. Trattasi di argomentazione del tutto corretta ed ineccepibile in diritto, che rende il motivo aspecifico e manifestamente infondato, peraltro in assenza di risultanze di segno contrario -desumibili dagli atti del procedimento e che la difesa non ha potuto dunque offrire in comunicazione- attestanti la solo allegata difficoltà di comprensione della lingua italiana e, comunque, la assente richiesta nel corso del procedimento di eventuale interprete che sarebbe comunque stata subordinata alla condizione dell'accertamento della mancata conoscenza della legge italiana, parametro di valutazione per l'autorità che procede, ai fini della nomina, o meno, di un interprete (il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana -cfr.

Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018 - dep. 05/07/2018, Khadraoui, Rv. 273246 - 01, Sez. 3, n. 23941 del 22/04/2021 Ud. (dep. 18/06/2021 ) Rv. , 281347 - 01), come sancito da Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023 Cc. (dep. 11/04/2024) Rv. 286356 - 01.

4. Il secondo motivo, per mezzo del quale si vorrebbe mettere in discussione la condotta di parcheggiatore abusivo per come accertata, è, del pari, inammissibile.

74.1. La Corte di merito (cfr. pag. 4, § 4.3.) ha dedotto l'infondatezza del relativo motivo di appello, richiamate le argomentazioni tutte svolte dal tribunale -che già, si legge, aveva risposto in maniera esauriente a tutte le argomentazioni difensive anche in punto di irrilevanza delle fotografie mostrate dal difensore dell'imputato che risultano del tutto irrilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti-, alla luce della narrativa della c.n.r., «da cui risulta che lo stesso indicava ai conducenti, entrati nell'area di parcheggio, il posto da occupare e, subito dopo, si avvicinava agli stessi chiedendo del denaro».

Ne ha inferito la integrazione del reato contestato al capo 2), peraltro escludendo qualsiasi possibile difetto di lettura, da parte della polizia giudiziaria, di quanto caduto sotto la loro diretta percezione, attese le condotte, pregresse, cristallizzate in ben tredici sentenze di condanna, un decreto di archiviazione ed una sentenza di assoluzione per condotte analoghe a quella per cui si procede.

4.2. Al cospetto di tanto il motivo è declinato In fatto là dove edulcora le risultanze emerse all'esito delle verbalizzate indagini da parte degli operanti.

Si osserva che nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe a questa Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()cui/ (Sez.

U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie.

4.3. E', peraltro, estrinsecamente generico in quanto non si confronta con la motivazione, adeguata e senza cedimenti logici, resa dalla Corte di appello.

5. Il fatto che con una sola condotta siano stati integrati una pluralità di reati (contestati ai capi 1 e 2), concorso formale eterogeneo, implica la manifesta infondatezza anche del terzo motivo col quale si deduce l'omesso riconoscimento della continuazione, avendo invece la Corte di appello correttamente argomentato in merito all'adeguatezza dell'aumento dl pena che, in concorso formale (art. 81, 8primo comma, cod. pen.), era stata parametrata nel minimo edittale nonostante l'astratta possibilità di un possibile maggior aumento connesso alla gran mole di precedenti specifici.

6. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.i. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, all'esito di giudizioabbreviato ('condizionato' alla acquisizione di tre immagini fotografiche e della sentenza n. 1111/22 del 18 ottobre 2022 del Tribunale ordinario di milano, irrevocabile il 12 gennaio 2023), il 2 febbraio 2024, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole delle contravvenzioni di cui all'art. 10, comma 3, d.l. n. 14/2017, conv. in I. n. 48/2017 (capo 1), e 7, comma 15-bis, d.igs. 285/1992 (capo 2), e, ritenuto il concorso formale tra i reati contestati ed operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di mesi sei di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge -artt. 9, commi 1 e 2, e 10, comma 2, d.lgs 14/17- ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/17. Nel caso di specie la contestazione penale ha ad oggetto la violazione del provvedimento questorile di divieto di accesso per dodici mesi alla zona individuata con regolamento di [OSCURATO:PERSONA] adottato con delibera del 27 luglio 2019. Denuncia la difesa carenza motivazionale e difetto di istruttoria alla base della emissione del provvedimento del Questore, in violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 I. 241/90, asseritamente presupposto inderogabile di cui all'art. 10 d.l. 14/17; tanto legittimerebbe la disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del Giudice; conseguentemente, dovendo il giudice penale disapplicare il provvedimento del Questore posto a fondamento della contestazione del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14717, il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto dal reato contestato ai sensi dell'art. 530 cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste. 2.1.1. Assume, in seconda istanza, l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Deduce la difesa che la nazionalità straniera, la non ininterrotta permanenza nel nostro paese, le condizioni esistenziali del ricorrente -soggetto senza fissa dimora con basso livello di scolarizzazione- non consentono di ritenere la conoscenza della lingua italiana e dunque del contenuto del provvedimento di divieto che avrebbe dovuto essergli tradotto nella sua lingua madre, il rumeno, il che non è avvenuto. Ne conseguirebbe, per difetto di consapevolezza della commissione del reato, l'assenza dell'elemento soggettivo. 2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs 285/92. 2La Corte ha ritenuto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] -che indicava ai conducenti entrati nell'area parcheggio il posto da occupare e subito dopo si avvicinava agli stessi chiedendo del denaro- integrante gli estremi di condotta del reato contestato. Ciò, in tesi difensiva, sulla sola scorta del contenuto della comunicazione di notizia di reato della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia troppo schematica, tanto che non si comprenderebbero le modalità specifiche dell'azione da cui desumere l'intenzione del ricorrente di svolgere l'attività di parcheggiatore (in assenza in attività investigativa al proposito). 2.3. Col terzo motivo deduce la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta della difesa del riconoscimento della continuazione tra i due contestati reati, invocato con specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in quanto ritenuto responsabile del reato -commesso nel settembre 2022- di cui all'art. 10, comma 3, d.l. 14/2017, conv. in I. 48/2017, in quanto, destinatario del divieto adottato con provvedimento del Questore di Milano del 10 dicembre 2021, notificatogli il successivo 14 dicembre 2021, veniva trovato all'interno del perimetro della zona inibitagli, così contravvenendo al divieto, posizionato nell'area di parcheggio, nell'atto di indicare ai conducenti degli automezzi lo stallo di sosta da occupare, agevolandone la manovra di parcheggio ed avvicinandosi subito dopo per chiedere del denaro (già il precedente 22 gennaio 2019 era stato destinatario di contestazione amministrativa, con accertamento divenuto definitivo, per via della medesima condotta). 1.1. La Corte di appello -richiamato il percorso della motivazione del Giudice del primo grado, in quanto svolto con perfetta aderenza alle emergenze processuall e rigore logico sì da ritenerlo Immune da censure e non contrastato dalle argomentazioni difensive ritenute reiterative delle questioni trattate in prima istanza e disattese congruamente- ha rilevato come la violazione del divieto integra il reato in contestazione, per il cui perfezionamento è sufficiente l'ingresso nell'area interdetta, essendo irrilevante che tale condotta determini, anche, un pericolo per la pubblica sicurezza. 2. Assume la difesa, col primo motivo, che l'illecito penale contestato al capo 1) trova fondamento nell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/17, che prevede come presupposto, in fatto, del provvedimento di veto adottato dal Questore, la 3commissione da parte del destinatario dello stesso di condotte riconducili alla previsione dell'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, tali da impedire l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture delle città e delle relative pertinenze; richiede, inoltre, che il provvedimento esponga le concrete ragioni per cui tali condotte sarebbero idonee a cagionare un pericolo per la sicurezza pubblica in base al combinato disposto degli artt. 3 I. 241/90 e 10 d.l. 14/17. Prosegue argomentando che secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la sussistenza del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14/17 -in cui la denunciata condotta del ricorrente sarebbe astrattamente sussumibile-, occorre preliminarmente svolgere una verifica formale e sostanziale dell'ordine del Questore, che deve fondarsi su reiterate condotte impeditive dell'accessibilità e della fruizione di infrastrutture in violazione dei divieti previsti, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza. E che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale la disciplina del cd. D.A.Spo. urbano persegue la finalità di evitare turbative dell'ordine pubblico, e postula, perché il divieto sia legittimamente disposto, che la presenza del soggetto nei luoghi indicati sia non solo non consona al decoro dell'area considerata, ma, anche, associata al concreto pericolo di commissione di reati (cfr. C.Cost. n. 47/2024), emergente dalla condotta tenuta. 2.1. Osserva il Collegio che è sato condivisibilmente ritenuto che «[I]n tema di misure volte a prevenire disordini urbani e ad assicurare il mantenimento del decoro cittadino, il giudice penale, chiamato a decidere sulla trasgressione del divieto di accesso a determinate aree previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile che lo ha imposto, fornendo adeguata motivazione e senza sostituire la propria valutazione a quella espressa da quest'ultimo, avuto riguardo alla reiterazione delle condotte trasgressive che hanno fondato tale provvedimento e alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica», così, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 17/02/2026 Ud. (dep. 30/03/2026) Rv. 289617 - 01. 2.2. Ciò premesso si rileva, tuttavia, che, innanzi tutto, il provvedimento amministrativo questorile impositivo del divieto, nella specie non risulta essere stato impugnato dinnanzi al competente Giudice amministrativo. Ne deriva che il giudizio ivi svolto con riferimento alle condotte trasgressive censite ed alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica non è stato contraddetto né contrastato dall'odierno ricorrente, pur risultando in suo potere farlo. 2.3. Si rileva, poi, che contrariamente a quanto surrettiziamente si introduce col ricorso a questa Corte, il tema della legittimità del provvedimento amministrativo 4non era stato sottoposto alla attenzione della Corte di merito cui, soltanto, era stato eccepito il difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati di cui al capo 1) (e al capo 2) di imputazione), e comunque il mancato raggiungimento della prova in proposito (oltre che, in subordine, l'eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione tra i due contestati reati) con motivo di appello testualmente 'rubricato' "Insussistenza del reato di cui all'art. 10, comma 3, d.l. n. 14/17, per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo, mancato raggiungimento della prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine a tale reato", e teso perciò a confutare la sola sussistenza del reato: si legge a pagina 2 della sentenza impugnata come il [OSCURATO:PERSONA] avesse sostenuto la necessità, ai fini della integrazione degli elementi della fattispecie, della «reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2 d.l. n. 14/17, ossia la violazione del divieto di occupazione o stanziamento in spazi pubblici e dell'ordine di allontanamento da tali luoghi, e che possa realmente derivare pericolo per la sicurezza della condotta serbata», non della adeguatezza motivazionale del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo la cui violazione, penalmente sanzionata, è oggetto di contestazione. Inammissibile, pertanto, risulta il motivo ove ricondotto a tutte le argomentazioni che, attraverso la citazione di riferimenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale (rispetto al cui pronunciamento comunque non si ravvisano contrasti di sorta essendo nelle sentenze di merito specificati condotte e contesto di loro verificazione) e di questa Corte, centrano l'attenzione sulla motivazione alla base del provvedimento amministrativo del Questore, aspetto non correttamente sottoposto al vaglio del Giudice di appello. La censura è dunque inammissibile. Tale la sorte del ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se la questione non è stata sottoposta all'esame della Corte di appello, come deve ritenersi nella specie secondo quanto risulta dal riepilogo dei motivi operato in sentenza, o se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in quella sede; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo -ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01. 2.4. Si rileva, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato. Impregiudicato il principio di cui al superiore § 2, ed alla luce della articolazione dei motivi di appello, corretti sono il percorso logico giuridico e la motivazione della Corte di appello nella parte in cui afferma che «l'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 52017, n. 14, [...], prevede che il pericolo per la sicurezza pubblica quale presupposto per l'emissione del provvedimento del Questore di divieto di accesso a determinati luoghi, non già quale condizione di punibilità della condotta di tale divieto» e che «MI provvedimento del Questore, notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - a seguito di una precedente contestazione per identico fatto del 22.1.2019- ha interdetto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (nel cui certificato penale sono annotate decine di condanne per reati analoghi a quelli per cui si procede) l'accesso, per dodici mesi, tra l'altro, all'area dei Bastioni di [OSCURATO:PERSONA], ove è stato poi trovato il 3.9.2022» nel che deve riconoscersi una -pur sintetica- positiva verifica di conformità alle prescrizioni di legge del giudizio espresso dal Questore -col provvedimento impositivo del divieto- in tema di pericolosità, in particolare con espresso riferimento all'obbligo di motivazione «sugli elementi di fatto da cui viene desunto» il giudizio stesso (cfr. Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01). Motivazione sì stringata, ma sostanzialmente adeguata -si ribadisce- alla sostanza ed al tenore del motivo di appello, e non manifestamente illogica. Si rammenta che la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei (Sez. 6, n. 546 del 18/11/2015 Ud. (dep. 08/01/2016) Rv. 265883 - 01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n 30971 del 10/04/2015, F., Rv. 264837, in motivazione; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; da ultimo v. Sez. 2, n. 17440 del 09/04/2019, Bonomi, non mass.). 2.5. Ne consegue la inammissibilità della censura. 63. Manifestamente infondata risulta, pure, la censura con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato a causa dell'incomprensione della lingua italiana, aspetto adeguatamente smentito dalla Corte di appello con corretti riferimenti in fatto, innanzi tutto col riportare testualmente la trascrizione delle dichiarazioni orali rese dall'imputato - cfr. pag 2, primo paragrafo, della sentenza impugnata- non contestate nel loro contenuto dalla difesa, e da cui si desume, oggettivamente, una fluidità dell'eloquio ed una competenza linguistica ed espressiva neppure negata dalla difesa, in contrasto evidente con la stessa dichiarazione resa dall'odierno ricorrente ("perché non parlo bene l'italiano", cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, primo paragrafo), laddove non provate dalla difesa sono le solo allegate difficoltà nel comprendere un interlocutore italiano, o, peggio, nel leggere un testo scritto in lingua italiana; circostanza, questa della comprensione della lingua italiana, almeno parlata, logicamente superata dalla Corte territoriale anche mercè l'argomentazione relativa alla molteplici analoghe condanne per lo stesso titolo di reato per cui qui si procede, riportate in numerosi processi, tredici, di cui tre precedenti rispetto al presente, ed in cui la ovvia e necessaria presenza di un difensore deve ritenersi aver determinato, nell'imputato, piena consapevolezza «del significato del divieto impostogli». 3.1. Trattasi di argomentazione del tutto corretta ed ineccepibile in diritto, che rende il motivo aspecifico e manifestamente infondato, peraltro in assenza di risultanze di segno contrario -desumibili dagli atti del procedimento e che la difesa non ha potuto dunque offrire in comunicazione- attestanti la solo allegata difficoltà di comprensione della lingua italiana e, comunque, la assente richiesta nel corso del procedimento di eventuale interprete che sarebbe comunque stata subordinata alla condizione dell'accertamento della mancata conoscenza della legge italiana, parametro di valutazione per l'autorità che procede, ai fini della nomina, o meno, di un interprete (il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana -cfr. Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018 - dep. 05/07/2018, Khadraoui, Rv. 273246 - 01, Sez. 3, n. 23941 del 22/04/2021 Ud. (dep. 18/06/2021 ) Rv. , 281347 - 01), come sancito da Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023 Cc. (dep. 11/04/2024) Rv. 286356 - 01. 4. Il secondo motivo, per mezzo del quale si vorrebbe mettere in discussione la condotta di parcheggiatore abusivo per come accertata, è, del pari, inammissibile. 74.1. La Corte di merito (cfr. pag. 4, § 4.3.) ha dedotto l'infondatezza del relativo motivo di appello, richiamate le argomentazioni tutte svolte dal tribunale -che già, si legge, aveva risposto in maniera esauriente a tutte le argomentazioni difensive anche in punto di irrilevanza delle fotografie mostrate dal difensore dell'imputato che risultano del tutto irrilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti-, alla luce della narrativa della c.n.r., «da cui risulta che lo stesso indicava ai conducenti, entrati nell'area di parcheggio, il posto da occupare e, subito dopo, si avvicinava agli stessi chiedendo del denaro». Ne ha inferito la integrazione del reato contestato al capo 2), peraltro escludendo qualsiasi possibile difetto di lettura, da parte della polizia giudiziaria, di quanto caduto sotto la loro diretta percezione, attese le condotte, pregresse, cristallizzate in ben tredici sentenze di condanna, un decreto di archiviazione ed una sentenza di assoluzione per condotte analoghe a quella per cui si procede. 4.2. Al cospetto di tanto il motivo è declinato In fatto là dove edulcora le risultanze emerse all'esito delle verbalizzate indagini da parte degli operanti. Si osserva che nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe a questa Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()cui/ (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. 4.3. E', peraltro, estrinsecamente generico in quanto non si confronta con la motivazione, adeguata e senza cedimenti logici, resa dalla Corte di appello. 5. Il fatto che con una sola condotta siano stati integrati una pluralità di reati (contestati ai capi 1 e 2), concorso formale eterogeneo, implica la manifesta infondatezza anche del terzo motivo col quale si deduce l'omesso riconoscimento della continuazione, avendo invece la Corte di appello correttamente argomentato in merito all'adeguatezza dell'aumento dl pena che, in concorso formale (art. 81, 8primo comma, cod. pen.), era stata parametrata nel minimo edittale nonostante l'astratta possibilità di un possibile maggior aumento connesso alla gran mole di precedenti specifici. 6. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23500/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris