CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Potenza, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Quinta Sezione Penale, pronunciato una volta rilevata l'erroneità dell'inammissibilità per intempestività del gravame cautelare dichiarata dallo stesso Tribunale, ha ritenuto inammissibile l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - indagato di concorso in furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale - avuto riguardo al sequestro probatorio dell'automobile FIAT Croma, mentre ha annullato il sequestro dei rimanenti beni sottoposti a vincolo (3.000 euro e arnesi da scasso), non disponendone, tuttavia, la restituzione. L'inammissibilità parziale è stata fondata sulla circostanza che l'indagato non risulta essere il proprietario dell'autovettura in sequestro, intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], sicchè il Riesame ha ritenuto che egli non fosse legittimato a proporre istanza di riesame, in mancanza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che va individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro; interesse, nella specie, non chiarito. Quanto agli ulteriori beni, in relazione ai quali il sequestro è stato dichiarato nullo, per mancanza di motivazione sulle circostanze concrete dei reati contestati, vi è da rilevare come gli arnesi da scasso non siano stati restituiti ai sensi dell'art. 324, comma sette, cod. proc. pen. e dell'art. 240, comma 2, cod. pen., trattandosi di beni la detenzione e il porto dei quali costituisce il reato di cui all'art. 707 cod. pen. La somma di denaro non è stata restituita perché la nullità del decreto di sequestro dovuta alla mancanza di motivazione sulle circostanze dei reati contestati all'indagato e, in particolare, sul furto in abitazione commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha consentito di determinare l'avente diritto alla restituzione, da individuare ai sensi dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui censura violazione di legge in relazione agli artt. 324 e 263, comma 4, cod. proc. pen. La tesi del ricorrente è che non sia possibile applicare al sequestro probatorio "annullato" la disposizione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alla luce delle differenze tra sequestro probatorio e sequestro preventivo e di quelle tra provvedimento di annullamento e di revoca, poiché il primo elimina in radice il vincolo reale sul bene sequestrato. Il difensore ricorda il principio, di affermazione giurisprudenziale, secondo cui le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo che non ricorra una delle tre seguenti ipotesi, e cioè che il giudice ne disponga il sequestro conservativo o le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero ne ordini la confisca (si cita, tra le altre pronunce, Sez. U, n. 9149 del 3/7/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205706). Si chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'omessa restituzione dei beni in relazione ai quali è stato disposto l'annullamento del sequestro, e la loro restituzione ai sensi dell'art. 621 cod. proc. pen. L'art. 263, comma 4, del codice di rito, poi, richiamato dal Riesame, non attiene ai casi di sequestro annullato, ma a quelli nei quali debba esercitarsi un potere dispositivo in costanza di sequestro legittimo. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata restituzione della somma di denaro, sicchè andrà disposto annullamento dell'ordinanza impugnata avuto riguardo alla statuizione relativa. Si anticipa sin d'ora che andrà disposto annullamento con rinvio, poiché la scarsità di dettagli relativi alla condotta di reato ed al suo accertamento comporta l'impossibilità di individuare la persona a cui il denaro è stato sequestrato, nei confronti della quale eventualmente disporre la restituzione, e neppure è chiaro se la somma in sequestro costituisca provento dell'ipotizzato reato di furto. L'accertamento, peraltro, deve essere condotto in sede di giudizio cautelare ed esorbita dalle prerogative processuali della Corte di legittimità. 2. La statuizione di mancata restituzione degli arnesi da scasso è stata correttamente adottata dal Tribunale di Potenza. La tesi del ricorrente, secondo cui non sarebbe possibile applicare al sequestro probatorio "annullato" la disposizione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alla luce delle differenze tra sequestro probatorio e sequestro preventivo e di quelle tra provvedimento di annullamento e di revoca, poiché il primo elimina in radice il vincolo reale sul bene sequestrato, è errata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, attraverso una pronuncia del massimo organo espressione di nomofilachia, che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio (Sez. U, n. 40847 del 30/5/2019, Bellucci, Rv. 276690). Seguendo le argomentazioni della sentenza Bellucci, il tenore letterale degli artt. 257, comma 1, e 355, comma 3, cod. proc. pen., i quali, nel disciplinare l'impugnazione del decreto di sequestro probatorio emesso dall'autorità giudiziaria e del decreto di convalida, da parte del pubblico ministero, del sequestro probatorio eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria, richiamano il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, di cui all'art. 324 cod. proc. pen., senza operare alcuna distinzione tra i vari commi di tale articolo, lascia intendere che il richiamo normativo sia riferito anche al divieto di restituzione di cui al comma 7. Inoltre, l'identità dei rimedi avverso i due tipi di sequestri deriva dalla loro comune matrice e dalla predisposizione di un unico mezzo di impugnazione, il riesame, nel sistema del codice di rito del 1930, nell'ambito del quale il riferimento alla revoca del sequestro trovava giustificazione nella generale previsione della revoca come rimedio fisiologico utilizzabile in sede di riesame; previsione, riprodotta in via meramente tralatizia nel nuovo art. 324, comma 7, del codice di procedura penale del 1989, pur nell'ambito di un sistema in cui la revoca non rientra più fra gli esiti del procedimento di riesame. Le Sezioni Unite hanno voluto anche affermare, con il chiaro intento di dirimere dubbi pratici, che il divieto di restituzione fissato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. va applicato pure al di fuori del procedimento di riesame, benchè in mancanza di una espressa previsione in tal senso, perché la disposizione è espressione del principio generale secondo cui le cose di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen. non possono comunque essere restituite, essendo comunque oggetto della misura di sicurezza obbligatoria della confisca, in conseguenza della loro particolare natura. Nel caso di specie, relativamente agli arnesi da scasso in sequestro, vale, dunque, il principio di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen., del quale l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. costituisce un punto di emersione, trattandosi di cose la fabbricazione, l'uso o il porto delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Il mancato dissequestro, pertanto, nel caso sottoposto al Collegio, è coerente anche con l'affermazione giurisprudenziale citata dal ricorrente, secondo cui le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo che non ricorra una delle tre seguenti ipotesi, e cioè che il giudice ne disponga il sequestro conservativo o le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero ne ordini la confisca (Sez. U, n. 9149 del 3/7/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205706). Non è dovuta, infatti, la restituzione all'interessato del bene sottoposto a sequestro probatorio, quando il medesimo sia assoggettabile a confisca (Sez. 5, ord. n. 23240 del 18/5/2005, Zhu, Rv. 231902). 3. Per quanto riguarda, invece, la mancata restituzione della somma di denaro in sequestro, il Collegio ritiene che le ragioni poste a fondamento della propria decisione dal Tribunale non siano sufficienti.In sintesi, i giudici del riesame non hanno disposto il dissequestro, evidenziando che la nullità del decreto di sequestro, dovuta alla mancanza di motivazione su pur minime circostanze di accadimento e realizzazione dei reati contestati all'indagato e, in particolare, sul furto in abitazione commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha consentito di determinare l'avente diritto alla restituzione, da individuare ai sensi dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen. Orbene, tale decisione si risolve nel negare, di fatto, gli effetti (eventualmente) favorevoli conseguenti all'eliminazione del provvedimento cautelare ad opera del disposto annullamento, laddove, invece, il giudice dell'impugnazione sul provvedimento ablativo è obbligato a determinarsi nel senso o meno della restituzione del bene in sequestro, non potendo consegnare al "limbo" della vaga incertezza statuizioni relative a diritti fondamentali dell'indagato o delle parti coinvolte nel procedimento cautelare. In altre parole, una volta disposto l'annullamento, il giudice del riesame avrebbe dovuto verificare - anche tramite i propri poteri istruttori, attivabili quando necessari per garantire effettività all'impugnazione cautelare e tutela di uno dei diritti fondamentali compressi dal provvedimento cautelare (personale o reale che sia) - se la somma di denaro costituisse provento del furto, ovvero fosse stata trovata in possesso dell'indagato o di qualcuno dei suoi complici (il reato è anodinamente contestato come commesso "in concorso") e, di conseguenza, adottare la propria statuizione in merito al dissequestro (cfr., sia pur in tema di giudizio cautelare personale, la sentenza Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, Macheda, Rv. 282228). [OSCURATO:PERSONA] non ignora la giurisprudenza dominante di questa Corte regolatrice, secondo cui il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell'udienza (cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 23869 del 22/4/2016, Perricciolo, Rv. 267993). Tuttavia, sono presenti aperture interpretative negli ultimi anni, da un lato, nella consapevolezza della necessità di verificare funditus e nel merito la documentazione di parte, ai fini della determinazione da assumere, ferma l'impossibilità di procedere ad accertamenti diretti (ad esempio, in tema di profitto confiscabile Sez. 6, n. 53834 del 26/10/2017, Tibi, Rv. 271575; vedi anche Sez. 3, n. 29431 del 10/5/2019, Fraone, Rv. 276272); dall'altro, tenuto conto della finalità di valutazione globale della prognosi cautelare cui punta il procedimento di riesame (cfr. ancora la citata sentenza n. 23869 del 2021, con cui la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, sulla dedotta incompatibilità con il regime detentivo delle condizioni di salute dell'indagato, a seguito del trasferimento presso un diverso istituto penitenziario, aveva ritenuto di non poter disporre d'ufficio nuovi accertamenti per verificare il persistere di tale situazione).In ipotesi quali quella di specie, peraltro, non viene neppure in esame l'esercizio di veri e propri poteri istruttori finalizzati alla decisione, ma soltanto la necessità, ineludibile, di dar effettiva esecuzione al provvedimento di annullamento del decreto di sequestro probatorio da parte del Tribunale chiamato a svolgere le funzioni di giudice dell'impugnazione, provvedimento cui doveva seguire l'ordine di restituzione del bene all'avente diritto, da identificarsi. Il Tribunale di Potenza, pertanto, dovrà individuare l'avente diritto, una volta compresi i particolari minimi essenziali della vicenda delittuosa, attivandosi limitatamente a tale finalità (e probabilmente adoperandosi con la mera acquisizione/lettura del verbale di sequestro o di una relazione di servizio della polizia giudiziaria operante). P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza limitatamente alla mancata restituzione della