CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Novara il 15 gennaio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 99, quarto comma, e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già disattesi dal Collegio territoriale, che, in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata, ha ritenuto condivisibile la motivazione del Tribunale sulla sussistenza della recidiva reiterata specifica, avendo valutato il nuovo reato commesso come sintomatico di "una proclività a delinquere specifica ed incoercibile" dell'imputato; ritenuto che, così motivando, il Collegio d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 30591 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 283414 - 01) secondo cui l'aumento di pena, apportato per la recidiva, non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processui31i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]