CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 34393/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 24110del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , P.l. 04570150278, C.F./Reg. [OSCURATO:PERSONA] 01795501202, nata dalla fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. snc, [OSCURATO:PERSONA] della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] c snc, [OSCURATO:PERSONA] della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] c. snc, [OSCURATO:PERSONA] dei Dr. Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] snc, [OSCURATO:PERSONA] della Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] e c. snc, [OSCURATO:PERSONA] di Traiano del [OSCURATO:PERSONA] snc, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di titolari delle omonime Farmacie, società con sede in Roma al n. 2, della via [OSCURATO:PERSONA], P.l. 01971061005, nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA] nonché legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 58P OB354V) del Foro di Cagliari posta certificata giuseppe.macciotta @ lfc.macciottaeassociati.it tele[OSCURATO:TELEFONO] - ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio e la persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69D63H501Z), al n. 100 della via [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] unità sanitaria locale Roma “2”, C.F./P.I. 13665151000, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], dall’accorpamento e contemporanea soppressione della [OSCURATO:PERSONA] B con la [OSCURATO:PERSONA] C in virtù della Legge Regione Lazio n. 17 del 31.12.2015 e del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di [OSCURATO:PERSONA] n. U00606 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) PEC: mariacristinatandoi @ ordineavvocatiroma.org e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) PEC: gabriellamazzoli @ ordineavvocatiroma.org, con elezione di domicilio presso le stesse nell’[OSCURATO:PERSONA] con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 23 ed. B, giusta procura in calce al controricorso. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex artt. 133 e 134 c.p.c., alle Pec sopra indicate. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1528 depositata l’8 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo emesso contro l’[OSCURATO:PERSONA] 2 su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. perché l’obbligazione azionata era stata estinta prima della notificazione del monitum e respingeva la domanda di pagamento di interessi formulata dalla ricorrente sul rilievo che, in relazione agli atti di costituzione in mora n° 03000011098 e 03000011334, non era stata prodotta la copia del lato della cartolina di ritorno destinato ad offrire prova della relativa ricezione; mentre relativamente all’atto n° 03000011781 era stata prodotta una copia della cartolina di ritorno lasciata del tutto in bianco nel lato destinato ad offrire prova della relativa ricezione, fatta eccezione per un timbro che dalle stesse indicazioni presente sul lato opposto si comprendeva essere riferito all’ufficio postale di partenza di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, invece, agli atti di costituzione in mora n° 03000011097 e 03000011544, rilevava il tribunale che essi erano stati consegnati ai sensi dell’art. 33 del d.m. 9 aprile 2011, secondo il quale – nel caso di “invii multipli” (modalità di consegna adottabile in caso di impraticabilità della sottoscrizione, da parte del ricevente, dei numerosi avvisi di ricevimento) – la consegna dei plichi era attestata dall’operatore postale. Sennonché, in tale ipotesi, l’unica prova della consegna del plico al destinatario era data dalla correlativa attestazione dell’operatore postale, e quest’ultimo, alla stregua del medesimo art. 33, la esegue nella qualità di “incaricato di pubblico servizio”. Era, pertanto, necessario ai fini della prova dell’avvenuta consegna, quantomeno la certa identificabilità del soggetto che assume la paternità, e dunque la responsabilità, della relativa attestazione, con la conseguenza che, ove tale identificabilità sia affidata a segno anonimo, essa manca, facendo venir meno anche la prova della consegna del plico. 2.- Su impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, osservando che la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” conferita all’addetto al recapito garantisce gli obblighi di verità imposti al soggetto così qualificato, la cui violazione è penalmente sanzionata (art. 493 c.p.). Affinché la suddetta “prova”, ovvero “attestazione” – in definitiva l’atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione (art. 476 cod.pen.) – sia riferibile a tale soggetto occorre che egli lo sottoscriva. Detta sottoscrizione non poteva essere sostituita dall’indicazione, in caratteri a stampatello, del solo cognome dell’addetto poiché, per quanto appena argomentato, non è sufficiente – come invece ipotizzava l’appellante – che l’operatore sia “ agevolmente identificabile per le [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ma bisognava che lo fosse per l’intera collettività che si imbatta — per i motivi più svariati – nell’atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione. 3.-Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA], affidando il gravame ad un unico motivo. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA], che conclude per la reiezione del ricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Nessuna parte ha depositato la memoria prevista dall’art. 380- bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Con l’ unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA] si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell'art. 33, primo e secondo comma, del d.m. n° 95 del 9 aprile 2001, e dell'art. 112 cod. proc. civ. Sulla premessa (non contestata dalla controricorrente) che l’atto di costituzione in mora contraddistinto al n° 1208 del 5 agosto 2009, sia quello rilevante in causa, in quanto riguardante “tutti i farmacisti dell'azione”, deduce che, quanto alla contestata prova della ricezione da parte del destinatario di detto atto, che essa è stata prodotta corredata della copia fronte/retro della cartolina di ricevimento (il cui numero termina con 909376), recante tre distinti timbri da cui emergerebbero le modalità di consegna. Segnatamente, i tre distinti timbri di ricezione sarebbero apposti sul lato dell’avviso per il destinatario e darebbero atto che la consegna è stata curata ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del d.m. 9 aprile 2001 in data 18 agosto 2009. Il primo timbro recherebbe la dicitura: “[OSCURATO:PERSONA] ai sensi art. 33 DM 9-4-01 in data l'Op. Post. [OSCURATO:PERSONA] multipli ad un unico destinatario"; il secondo recherebbe la dicitura: "UDR [OSCURATO:PERSONA] 18.08.09"; il terzo timbro porterebbe la dicitura: "[OSCURATO:PERSONA] 00,00 HSF325/0/T018034". La ricorrente conclude, quindi, predicando la sufficienza dell’indicazione dell’operatore postale ai fini della validità della attestazione di consegna, senza necessità della sua firma autografa. 5.- Il mezzo è fondato, in quanto questa Corte ha già stabilito con precedenti pronunce, perfettamente sovrapponibili al caso di specie (ex multis: Cass. sez. 3, 30 dicembre 2023, n° 36583, con menzione di altri precedenti), che, nel caso di invio di plichi postali multipli diretti allo stesso destinatario, ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, del d.m. 9 aprile 2001, ove tale avviso contenga le indicazioni necessarie ad identificare l’operatore postale, non occorre anche la sua sottoscrizione. Nel caso di specie, pertanto – considerato che l’avviso portava, come già detto al precedente paragrafo, un timbro del seguente tenore: [OSCURATO:PERSONA] ai sensi art. 33 DM 9-4-01 in data l'Op. Post. [OSCURATO:PERSONA] multipli ad un unico destinatario" – l’attestazione di consegna doveva considerarsi valida. 6.- In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche alle spese del giudizio. p.q.m. la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, i