CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19899/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
menti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 24 novembre 2025 il Tribunale di Napoli,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l’appello cautelareproposto avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione dellamisura cautelare della custodia in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso contestatogliper avere fatto parte dell’associazione camorristica facente capo a Pezzella2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea applicazione degli artt.416-bis cod. pen., 274, 275, comma 3, 292 e 299 cod. proc. pen., nonchédifetto di motivazione in relazione agli elementi dedotti dalla difesa ai fini delsuperamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.pen.Assumeva che la dissociazione doveva rimanere distinta dalla collaborazionee che il Tribunale aveva omesso di valutare la dichiarazione con la quale ilfino ad ora aveva frequentato.Deduceva inoltre che il giudice della cautela aveva omesso ogni valutazioneanche in punto di adeguatezza della misura applicata e di attualità econcretezza del pericolo di recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamenteinfondato.Il Tribunale di Napoli ha reso una motivazione immune da vizi in relazionealle caratteristiche che deve avere la dissociazione per consentire ilsuperamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. (v. in particolare a pag. 2 del provvedimento impugnato), osservando cheil ricorrente aveva depositato una dichiarazione scritta, contenuta in unamissiva, con la quale aveva rappresentato in maniera del tutto generica lavolontà di dissociarsi dall’ambiente criminale nel quale era inserito,dichiarazione che è stata ritenuta inidonea dal giudice della cautela a consentireil superamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.pen.Al riguardo il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi, avendoosservato in maniera congrua che la volontà dell’indagato di dissociarsi dal clancamorristico del quale aveva fatto parte, manifestata con una semplice missivae dunque non ufficialmente formalizzata, non aveva ancora prodotto alcuneffetto concreto e, in ragione della sua genericità, non poteva dirsi dimostrativadi un distacco effettivo dall’organizzazione criminale, diversamente da altrecondotte, se accompagnate da una attenta valutazione giudiziale, quali lacollaborazione con la giustizia, la confessione parziale e le accuse ai complici;ha concluso sul punto il Tribunale osservando in maniera logica rispetto allepremesse che “è fondamentale dimostrare il venir meno della presunzione dipericolosità sociale con elementi fattuali, non con mere congetture” (v. pag. 2del provvedimento impugnato).[OSCURATO:PERSONA], infine, osserva che la ritenuta sussistenza della doppiapresunzione di pericolosità esime, evidentemente, il giudice della cautela dalmotivare in relazione all’adeguatezza della misura applicata e all’attualità econcretezza del pericolo di recidiva, elementi la cui sussistenza è, per l’appunto,presunta.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]