CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLII ad-iviso alte-partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16877/22 CARPUTO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che i motivi dedotti da Carputo quanto alla responsabilità per il reato contestato (capo A: artt. 110, 640, 61 n. 7 cod. pen.), sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto; Ritenuto inoltre, quanto alla doglianza del medesimo ricorrente afferente al trattamento sanzionatorio, che egli non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., così da non consentire un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Ritenuto che manifestamente infondato è il motivo riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale, avendo la Corte rappresentato l'impedimento ope legis costituito da una precedente condanna ad anni uno e mesi otto di reclusione; Ritenuto che il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe (dichiarativo dell'inammissibilità del proposto appello), deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di responsabilità per i reati di truffa aggravata in concorso (capo A) e calunnia (capo B) e di trattamento sanzionatorio; Considerato che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei ? ^ motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Ritenuto che nel caso in esame l'atto di appello non mostra un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, che aveva ricostruito analiticamente la condotta tenuta dall'imputata né si confronta con detto provvedimento anche in punto di dosimetria della pena, laddove veniva applicato il minimo edittale e si argomentava coerentemente circa la mancata emersione di elementi favorevoli, tali da non consentire la concessione delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa