CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 09081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2556-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 2327/12/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF e altro per il 2006 con il quale l'Agenzia aveva determinato sinteticamente i redditi della contribuente, lavoratrice dipendente presso la macelleria del marito, la quale aveva acquistato un immobile ed era proprietaria di una automobile; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo tardiva la notifica, avvenuta nel maggio 2012, considerato che il relativo termine, per l'anno 2006, era scaduto il 31.12.2011 e che la contribuente, in quanto lavoratrice dipendente, non era tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, valendosi per tale incombenza del datore di lavoro, sostituto d'imposta; la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia respingeva l'appello dell'Ufficio, affermando che la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta il 25.11.2013 e quindi ben oltre il termine quadriennale di decadenza, termine che, trattandosi dell'anno d'imposta 2007, era scaduto il 31.12.2012 e non può applicarsi l'istituto dello slittamento all'anno successivo perché l'appellato, non svolgendo attività professionale o imprenditoriale e stante l'assenza di partita IVA e di redditi da dichiarare, non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Ric. 2020 n. 02556 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 43, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe dichiarato decaduto l'Ufficio dall'azione accertativa perché, nell'ipotesi (come nel caso di specie) di omessa dichiarazione (perché è stato presentato il solo modello 770 da parte del datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, e sono presenti elementi indicatori di una maggiore capacità contributiva), il termine di quattro anni (per notificare l'avviso di accertamento), che decorre da quello in cui andava presentata la dichiarazione, è prorogato di un anno. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] dente auro riocci