CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11544/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi proposti, con il medesimo atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sono inammissibili per genericità perché non si confrontano con l'ampia motivazione, laddove ha ribadito la sussistenza della condotta di occultamento delle fatture (cfr. p. 8 e 9), ciò non essendo smentito dal fatto, indicato nel ricorso che, con riguardo alla sola posizione del Mutti, sarebbe intervenuta sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto emessa dal Tribunale di Brescia in data 25 settembre 2024, peraltro nemmeno ancora depositata, per la medesima contestazione di occultamento delle scritture contabili della società PSA s.r.I., per la dirimente ragione che, come indica lo stesso difensore, il fatto di occultamento si riferisce ad annualità successive a quella qui in contestazione, relative a documentazione afferente a differenti annualità di imposta; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.